REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D. Lgs. 196/2003

Il  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

PREMESSO CHE :

  • – gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
  • – il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

    • a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
    • b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
    • c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
    • d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
    • e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
  • – sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g);
  • – l’articolo 20, comma 4, del Codice, prevede che l’identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione e la diffusione;

RITENUTO necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, quelle effettuate da questo Consiglio dell’Ordine ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi e di diffusione;

RITENUTO altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Consiglio dell’Ordine deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui al presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all’indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all’esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all’indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTA l’autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/05 relativa al trattamento dei dati a carattere giudiziario;

ACQUISITO in data 07/12/2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell’ambito della categoria attraverso la pubblicazione anche nel sito Internet di questo Consiglio dell’Ordine;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

DELIBERA di adottare il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali:

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte di questo Consiglio dell’Ordine nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento,contraddistinti dai numeri da 1 a 6 , identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lg. n. 196/2003.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Le operazioni di comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del D.Lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3
Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge citate negli articoli che seguono, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 4
Articolazione del Regolamento

Il presente Regolamento individua i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite da ciascun Consiglio/Collegio, seguendo l’elenco della seguente tabella:

N° allegato

Denominazione del trattamento

1

Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso questo Consiglio dell’Ordine, il Consiglio Nazionale Forense ed ove occorra presso la Cassa Forense

2

Gestione e tenuta dell’Albo degli Avvocati, del Registro dei Praticanti e del Registro dei Praticanti abilitati; dell’Elenco degli Avvocati abilitati alla difesa d’Ufficio ed al Gratuito Patrocinio; dell’elenco degli avvocati abilitati ex art 179 ter Disp. Att. C.p.c..; organizzazione e gestione degli esami di Stato

3

Gestione dei dati in materia disciplinare, sia in funzione amministrativa che giurisdizionale

4

Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale

5

Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni

6

Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

ARTICOLO 5
Norma di chiusura

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua delibera di adozione e, a norma dell’articolo 20 D.Lg. 196/2003, comma 4, è aggiornato ed integrato periodicamente, adottando adeguate forme di pubblicità.

Trani, 19/12/2006.

Il Segretario
<ALIGN=CENTER>Avv. Salvatore Pasquadibisceglie

Il Tesoriere
<ALIGN=CENTER>Avv. Tullio Bertolino

Il Presidente
<ALIGN=CENTER>Avv. Bruno Logoluso

 

ALLEGATI

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Allegato n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso questo Consiglio dell’Ordine, il Consiglio Nazionale Forense ed ove occorra presso la Cassa Forense

FONTE NORMATIVA

  • CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
  • CCNL relativo al Personale dirigente del comparto;
  • Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari concernenti il rapporto di lavoro;
  • Artt. 409 e ss. c.p.c. (Controversie individuali di lavoro – Tentativi obbligatori di conciliazione;
  • D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni);
  • Legge 241/1990;
  • D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) ;
  • L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
  • Codice civile (artt. 2094-2134);
  • D.P.R. 30.06.1965, n. 1124. (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
  • L. 20.05.1970, n. 300; Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (Statuto dei Lavoratori);
  • L. 24.05.1970, n. 336; Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati;
  • L. 7.02.1990, n. 19; (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti)
  • D.Lg. 19.09.1994, n. 626; (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
  • D.P.R. 31-8-1999 n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998, n. 286;
  • L. 12.03.1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili.);
  • L. 8.03.2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.);
  • D.Llgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
  • D.Lg. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento AE????r?????del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
  • D.Lg. 26.03.2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53);
  • L. 6.03.2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);
  • D.Lg. 15.08.1991, n. 277; (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.);
  • L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
  • L. 14.04.1982, n. 164; (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.);
  • L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
  • D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata, ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
  • D.Lg. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 ).
  • D.Lg. 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”;
  • D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) come integrato e modificato dal D.Lg. 4 aprile 2006 n. 159;
  • D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
  • D.P.C.M. n. 325/88 procedure per l’“attuazione del principio di mobilità” nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
  • Art. 653 c.p.p. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.

[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]

RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

  • ART. 112;
  • ART 68.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

  • lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
  • origine etnica;
  • convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
  • vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
  • dati di carattere giudiziario (art.. 4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196)

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

 

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni dei dati a:

  • a) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
  • b) enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
  • c) compagnie di assicurazioni su richiesta dell’interessato o qualora sia previsto dal contratto di assicurazione:
  • d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.lg. n. 165/2001);
  • e) uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle “categorie protette”;
  • f)  strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici);
  • g)  enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata e in uscita (per definire il trattamento retributivo del dipendente);
  • h) Ministero economia e finanze nel caso in cui l’ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell’art. 17 del D.M. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell’art. 12 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 600);
  • i) enti competenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • j) strutture sanitarie competenti per visite fiscali e Medico competente (D.Lg. n. 626/94).
  • k) Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili);
  • l) Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
  • m) Collegio di conciliazione di cui all’art. 66 del D.Lg. 165/2001

Descrizione del trattamento

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

  • dati inerenti lo stato di salute per esigenze di: gestione delle risorse umane verifica dell’attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, svolgimento di pratiche assicurative e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
  • dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell’assistenza fiscale e dell’erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente previsti;
  • dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all’esercizio dei diritti sindacali;
  • dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l’adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento di permessi (anche per particolari festività e bandi di concorso), aspettative;
  • dati relativi alle convinzioni filosofiche o d’altro genere (obiezione di coscienza, dati di archivio);
  • dati idonei a rivelare l’origine etnica ai fini concessione dei benefici previsti dalla legge;
  • dati sensibili e giudiziari che rilevano nell’ambito di procedimenti disciplinari a carico del personale e, in generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono docenti, dipendenti, collaboratori esterni. Inoltre nelle memorie scritte depositate dall’Amministrazione presso il Collegio di conciliazione, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Allegato n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione e tenuta dell’Albo degli Avvocati, del Registro dei Praticanti e del Registro dei Praticanti abilitati; dell’Elenco degli Avvocati abilitati alla difesa d’Ufficio ed al Gratuito Patrocinio; dell’elenco degli avvocati abilitati ex art 179 ter Disp. Att. C.p.c..; organizzazione e gestione degli esami di Stato

FONTE NORMATIVA

  • Legge istitutiva dell’Ordinamento Professionale: R.d.L. 27 novembre 1933 n. 578 ( Ordinamento della Professione di Avvocato); R. d. 22 gennaio 1934 n. 37 ( Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato; L. 23 marzo 1940 n. 254 ( Modificazione all’ordinamento forense); D. lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 ( Norme sui Consigli degli Ordini e sui Consigli Nazionali; D, lgs pres. 21 gennaio 1946 n. 6 ( Modificazioni agli ordinamenti professionali); L. 4 marzo 1991 n. 67 ( Modifiche al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578) L. 10 giugno 1978 n. 292 ( Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette; eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia di iscrizione all’Albo degli Avvocati, del Registro dei Praticanti e del Registro dei Praticanti abilitati;
  • L. 25 luglio 1985 n. 406 ( Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale); L. 27 giugno 1988 n. 242 ( Modifiche alla disciplina degli esami di avvocato); L. 20 aprile 1989 n. 142 ( Modifiche alla disciplina degli esami di avvocato);  D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione agli esami di avvocato); L. 4 marzo 1991 n. 67 ( modifiche al r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 ed alla legge 24 lugio 1985 n. 406, recanti disposizioni sull’ordinamento della professione di avvocato); D. lgs. 17 novembre 1997 n. 398 ( Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali); D.L. 21 maggio 2003 n. 112 ( Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense) ;
  • D.Lg. 27 gennaio 1992 n.115 (Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni); D.Lg. 2 maggio 1994 n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.); D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1 comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286). L. 26 dicembre 1981 n. 763 (normativa organica per i profughi).
  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni ( T.U. sulle spese di giustizia);
  • Art. 197 ter Disp. Att. C.p.c.
  • D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 ( Approvazione delle disposizioni sul Processo penale a carico dei minori); D. Lgs 28 luglio 1989 n. 272 ( Norme di attuazione e coordinamento e transitorie del D.p.r. 22 settembre 1988 n. 448);
  • Artt. 19 e 30 c.p. (Interdizione dall’esercizio della professione);
  • Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione);
  • Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale);
  • Art. 97 c.p.p.;
  • Art. 29 Disp Att. C.p.p.;
  • Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
  • L.27 marzo 2001 n°97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
  • D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) come integrato e modificato dal D.Lgs 4 aprile 2006 n. 159;
  • D.Lg. 9 gennaio 2006 n. 5 (riforma organica delle procedure concorsuali);
  • 5 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
  • L. 21 dicembre 1999 n. 526 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 Art. 16 (Norme in materia di domicilio professionale).

[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

  • ART. 68
  • ART. 112 comma 2 lett f).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

  • lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
  • vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
  • dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

 

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a:

  • a) Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense o altri Consigli dell’Ordine Territoriali per i provvedimenti di competenza;
  • b) Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense, Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l’interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
  • c) Istituto pubblico e/o privato previdenziale di competenza;
  • d)  Uffici Giudiziari competenti.

Descrizione del trattamento

1. Gestione e tenuta dell’Albo

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

  • dati sensibili concernenti la vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, ai fini della rettifica da parte del Consiglio dell’Ordine dei dati contenuti per legge nell’albo degli avvocati, registro dei praticanti, registro dei praticanti abilitati, elenco avvocati iscritto nel registro degli abilitati alla difesa d’ufficio ed al gratuito patrocinio, elenco avvocati delegati alla operazioni di vendita immobiliare ai sensi dell’art. 179 ter Disp. Att. C.p.c.
  • dati giudiziari, rilevanti nella gestione e tenuta nell’albo degli avvocati, registro dei praticanti, registro dei praticanti abilitati, elenco avvocati iscritto nel registro degli abilitati alla difesa d’ufficio ed al gratuito patrocinio, elenco avvocati delegati alla operazioni di vendita immobiliare ai sensi dell’art. 179 ter Disp. Att. C.p.c.; tali dati vengono acquisiti al momento della presentazione delle domande di iscrizione ai predetti albi, elenchi e registri e vengono poi esaminati ed aggiornati al fine di verificare l’esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della cancellazione dell’iscritto al predetto Albo o al Registro o Elenco e ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine o sanzioni penali da parte dell’Autorità giudiziaria, che si riflettono sull’attività di gestione e tenuta dell’Albo da parte del Consiglio dell’Ordine.
  • dati sensibili relativi allo stato di salute degli iscritti nell’albo degli avvocati, registro dei praticanti, registro dei praticanti abilitati, elenco avvocati iscritto nel registro degli abilitati alla difesa d’ufficio ed al gratuito patrocinio, elenco avvocati delegati alla operazioni di vendita immobiliare ai sensi dell’art. 179 ter Disp. Att. C.p.c..

2. Organizzazione e gestione degli esami di Stato

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

  • dati sensibili relativi allo stato di salute e giudiziari dei candidati al fine di consentire la partecipazione all’esame e l’eventuale predisposizione dell’ausilio richiesto, ai sensi della L. 104/1992.

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Allegato n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione dei dati in materia disciplinare degli iscritti
sia in funzione amministrativa che giurisdizionale

FONTE NORMATIVA

  • Legge istitutiva dell’Ordinamento Professionale: R.d.L. 27 novembre 1933 n. 578 (Ordinamento della Professione di Avvocato); R. d. 22 gennaio 1934 n. 37 ( Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato; L. 23 marzo 1940 n. 254 ( Modificazione all’ordinamento forense); D. lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 ( Norme sui Consigli degli Ordini e sui Consigli Nazionali; D, lgs pres. 21 gennaio 1946 n. 6 ( Modificazioni agli ordinamenti professionali); L. 4 marzo 1991 n. 67 ( Modifiche al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578); L. 10 giugno 1978 n. 292 ( Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette; eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia di iscrizione all’Albo degli Avvocati, del Registro dei Praticanti e del Registro dei Praticanti abilitati; eventuali norme speciali in materia disciplinare in relazione all’iscrizione nell’Albo o registri predetti e in materia elettorale, sia in funzione amministrativa che giurisdizionale;
  • Codice deontologico professionale
  • Codice penale,con particolare riferimento agli articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dall’esercizio della professione; art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione); Art. 622 c.p.(Rivelazione di segreto professionale); Codice di Procedura Penale, con particolare riferimento all’art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
  • Codice Civile e Codice di Procedura Civile;
  • L.27 marzo 2001 n°97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);

[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

  • ART. 67;
  • ART. 68;
  • ART. 71.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

  • lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche a terzi, terapie in corso;
  • convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
  • vita sessuale soltanto in relazione all’oggetto d’incolpazione dell’iscritto;
  • dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a:

  • a) Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense o altri Consigli dell’Ordine Territoriali per i provvedimenti di competenza;
  • b) Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense, Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l’interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
  • c) Uffici Giudiziari competenti..

Descrizione del trattamento

Nell’esercizio dell’attività del Consiglio dell’Ordine amministrativa o giurisdizionale volta ad accertare la commissione di un illecito deontologico da parte dell’iscritto e nell’attività di irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, il Consiglio dell’Ordine può acquisire dall’interessato, da enti pubblici, dagli uffici giudiziari o da terzi dati sensibili e giudiziari del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o di terzi.

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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Allegato n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale

FONTE NORMATIVA

Legge istitutiva dell’Ordinamento Professionale e sue integrazioni e modificazioni, norme regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia di amministrazione e contabilità dei Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali – ove previste.

[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nel seguente articolo del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

ART. 65

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

  • lo stato di salute;
  • convinzioni politiche e sindacali;
  • dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D. Lg . 30.06.2003 n. 196)

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Diffusione: limitatamente ai risultati elettorali.

Descrizione del trattamento

Il trattamento concerne i dati indispensabili allo svolgimento delle elezioni e alla gestione dei componenti degli organi elettivi dei componenti degli organi del Consiglio/Collegio, anche in relazione anche l’applicazione dei vari istituti previsti dalla normativa di riferimento (gestione economica ed organizzativa).

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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Allegato n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti
e gestione delle iscrizioni

FONTE NORMATIVA

  • Legge istitutiva dell’Ordinamento Professionale e sue integrazioni e modificazioni, norme regolamentari nonchè eventuali norme integrative, anche regolamentari, in materia di iscrizione all’Albo degli Avvocati, Registro dei Praticanti e Registro dei Praticanti abilitati;
  • norme inerenti i procedimenti per la tenuta dell’Albo e dei Registri sopra indicati – ove previste;
  • norme recanti disposizioni in materia di modifica dello status di iscritto all’Albo e Registri sopra indicati;
  • Eventuali norme specifiche sulla formazione obbligatoria per gli iscritti al Consiglio dell’Ordine

[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

  • ART. 68 comma 2 lett. e);
  • ART. 86 comma 1 lett. c);
  • ART. 95.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

  • lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
  • dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l’adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
  • dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n.196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a :

  • a) Consigli/Collegi professionali,
  • b) Scuole di aggiornamento professionale;
  • c) Scuole di formazione;
  • d) Gestori strutture immobiliari

ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici

Descrizione del Trattamento

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

  • dati sulla salute relativi agli iscritti all’Albo e/o ai Registri sopraindicati diversamente abili, ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici (es. per il superamento delle barriere architettoniche per giungere alle aule di lezione);
  • dati sulla salute e giudiziari anche ai fini di un eventuale controllo sulle autocertificazioni e di eventuali esoneri dal versamento delle quote di iscrizione, per la frequenza delle lezioni, nonché per la fruizione di eventuali agevolazioni previste dalla legge;
  • dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l’adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse allo svolgimento dei calendari delle lezioni.

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Allegato n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

Attività: gestione del contenzioso per finalità di azione e di difesa dell’Ente in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria, di giurisdizione amministrativa o contabile nonché in sede stragiudiziale e per consulenza o per accertamento resa nel rispetto dei compiti istituzionali ad Enti pubblici e privati.

FONTE NORMATIVA

  • Legge istitutiva dell’Ordinamento Professionale e sue integrazioni e modificazioni,,nonché eventuali norme integrative, anche regolamentari, in materia di iscrizione all’Albo degli avvocati, Registro dei Praticanti, Registro dei Praticanti abilitati;
  • Codice Civile; Codice di Procedura Civile;
  • Codice Penale; Codice di Procedura Penale;
  • R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato);
  • R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
  • L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
  • L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);
  • L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali);
  • L. 689/81 (Modifiche al sistema penale);
  • D.Lg. 285/1992 (Codice della Strada);
  • D.Lg. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario);
  • D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
  • L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
  • D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria);
  • D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell’art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59);
  • L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
  • D.Lg. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
  • L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
  • D.Lg. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);
  • D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
  • D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260);
  • C.C.N.L. vigenti relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;

[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

  • ART. 71
  • ART. 67.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

  • lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
  • origine etnica;
  • convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
  • vita sessuale;
  • dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a:

  • a) Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso giurisdizionale;
  • b) Autorità giurisdizionale di qualsiasi ordine e funzione, arbitri, Amministrazioni interessate o controinteressate nei vari contenziosi anche ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, Corte dei Conti,Consiglio di Stato in sede consultiva;
  • c) Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;
  • d) Compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni;
  • e) Altri Consigli/Collegi professionali, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali e assicurativi coinvolti nel contenzioso.

Descrizione del trattamento

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire ai difensori e all’Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la tutela degli interessi della difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell’Autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso il Consiglio dell’Ordine.