Garante per la protezione dei dai personali

Provedimento 28 febbraio 2008
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’8 marzo 2008)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che il 13 e 14 aprile 2008 si terra’ una tornata di consultazioni elettorali politiche e amministrative;
Considerato che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che cio’ comporta l’impiego di dati personali per l’inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;
Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identita’ personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 2 del codice;
Considerato che, se i dati sono raccolti presso l’interessato, quest’ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalita’, alle modalita’ e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi gia’ noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del codice);
Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l’interessato, la predetta informativa e’ resa all’interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando e’ prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del codice);
Considerato che il Garante ha il compito di dichiarare se l’adempimento all’obbligo di rendere l’informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lettera c) del codice);
Visto il provvedimento generale di questa Autorita’ del 7 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;
Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;
Considerato che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall’obbligo di fornire previamente l’informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del codice);
Considerata la necessita’ di esonerare in via temporanea dall’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalita’ di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le menzionate consultazioni elettorali;
Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell’obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall’obbligo di rendere l’informativa, sino alla data del 31 luglio 2008; cio’, con riferimento all’informativa dovuta a persone cui si riferiscono dati personali estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano contattate da chi utilizza i dati o che ricevano materiale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica, che non permetta l’inserimento dell’informativa;
Ritenuto che, decorsa la data del 31 luglio 2008, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalita’ indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalita’ di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 ottobre 2008, nei modi previsti dall’art. 13 del codice;
Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 ottobre 2008 nei modi previsti dall’art. 13 del codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;
Rilevato che l’interessato puo’ esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento e’ tenuto a fornire un idoneo riscontro;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto cio’ premesso, il Garante:

  • a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera c), del codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorita’ del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
  • b) ai sensi dell’art. 13, comma 5, del codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l’informativa agli interessati, alle condizioni e nei limiti indicati in motivazione, sino al 31 luglio 2008;
  • c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 143, comma 2, del codice.
Roma, 28 febbraio 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli