Regolamento concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili
dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali
14 dicembre 2007
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi;
VISTO l’articolo 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, se non è già stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile del procedimento;
RILEVATO che diversi termini di procedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche in materia di contratti pubblici;
VISTO l’articolo 156, comma 3, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 154 del medesimo Codice;
VISTO il regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, in G.U. 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l’art. 13, comma 2, che prevede l’adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Autorità;
VISTA la ricognizione dei procedimenti di competenza dell’Autorità, delle unità organizzative in cui è articolato l’ufficio del Garante e delle relative competenze;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTE le proposte e le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
DELIBERA:
è adottato il regolamento n. 2/2007, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 156, comma 3, lett. a), del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Roma, 14 dicembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
ALLEGATO
Regolamento concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 2, comma 2, e 4 l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 156 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
Art. 1
Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”.
Art. 2
Oggetto del regolamento
- Il presente regolamento disciplina la durata dei procedimenti amministrativi presso il Garante e individua le unità organizzative responsabili di tali procedimenti.
Art. 3
Ambito di applicazione
- Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d’ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
- Nella tabella A è riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge, nonché l’unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento; nella tabella B è individuato il termine entro il quale ciascun procedimento deve essere comunque concluso, nonché l’unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.
- Per i procedimenti volti all’emanazione di regolamenti il termine e l’unità organizzativa competente sono individuati nei singoli casi.
- Se non è altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già adottati si applica lo stesso termine previsto per il procedimento principale.
- Eventuali altri procedimenti amministrativi avviati e non indicati nella tabella B si concludono nel termine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello di novanta giorni ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 4
Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante
- Per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio e per i procedimenti amministrativi relativi alle segnalazioni e ai reclami di cui all’articolo 141, comma 1, lett. a) e b), del Codice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento è avviato in conformità al regolamento del Garante n. 1/2007.
- Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento amministrativo di competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, da parte del dipartimento o altra unità organizzativa competente.
Art. 5
Decorrenza del termine per le fasi procedimentali
- Per le fasi procedimentali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal ricevimento dell’atto di impulso proveniente dal soggetto pubblico che procede.
Art. 6
Sospensione del decorso dei termini
- Il decorso dei termini è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi in cui sussiste per taluno un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.
- Oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 12, comma 3, del regolamento n. 1/2007 per i casi complessi, o di accertamenti ispettivi o di riunione di procedimenti, il decorso dei termini è sospeso, altresì, in ogni caso in cui una fonte normativa prevede la sospensione del procedimento amministrativo o del termine per una decisione da parte dell’Autorità. La sospensione opera per il periodo di tempo espressamente previsto e il termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
- Il decorso dei termini è, inoltre, sospeso per il tempo in cui documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
- Il responsabile del procedimento amministrativo informa le parti interessate della data di inizio o di cessazione della sospensione.
Art. 7
Attività istruttoria
- Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se il richiedente è invitato dall’Autorità a fornire notizie, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti necessari, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.
Art. 8
Pareri obbligatori
- Ove debba essere sentito obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall’articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo può procedere indipendentemente dall’espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento amministrativo cura la comunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non è computato ai fini del termine finale del procedimento e che non può essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l’Autorità procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
- Nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l’Autorità, decorso inutilmente l’ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all’organo interpellato per il parere l’impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.
- Quando, per legge o regolamento, l’adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all’articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo 17 e partecipa alle parti interessate l’intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l’acquisizione delle valutazioni tecniche non è computato ai fini del termine finale del procedimento.
- Nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 9
Pareri facoltativi
- Quando, in conformità alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio da parte del Consiglio di Stato o dell’Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne dà notizia alle parti interessate, riassumendone le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l’acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo è reso nel termine di cui all’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’Autorità procede prescindendo dal parere, se questo non è reso nei termini suddetti.
- L’acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.
Art. 10
Fasi procedimentali presso altre autorità o amministrazioni
- Fuori dei casi di cui agli articoli 8 e 9, se nel corso del procedimento amministrativo talune fasi sono di competenza di altri soggetti pubblici, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le fasi stesse.
Art. 11
Conclusione dei procedimenti
- Nei casi di cui alla tabella A, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedimentali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento del collegio.
- Nei casi di cui alla tabella B, i termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data in cui l’unità organizzativa competente conclude l’esame dell’affare. Quando il procedimento è definito con provvedimento del collegio, il termine per l’adozione del medesimo provvedimento è non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti in conformità all’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Art. 12
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- I termini indicati nella tabella B si osservano a decorrere dal 1° giugno 2008.
TABELLA A
RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE
1) TERMINI PREVISTI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
PROCEDIMENTO E NORMATIVA | TERMINE | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
Autorizzazione al trattamento di dati sensibili o genetici | 45 gg. dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente è invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto |
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Autorizzazione al trattamento di dati giudiziari | 45 gg. dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente è invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto |
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Esame di comunicazioni al Garante da parte di soggetti pubblici | 45 gg. dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione del Garante |
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Ricorso | 60 gg. dalla data di presentazione del ricorso. Eventuale proroga per un periodo non superiore a ulteriori 40 gg. se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti |
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Parere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri | 45 gg. dal ricevimento della richiesta, salvi i termini più brevi previsti per legge. Ulteriori 20 gg. dal ricevimento degli elementi istruttori in caso di interruzione del termine di 45 gg. per esigenze istruttorie |
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Parere negli altri casi previsti dall’ordinamento | Si applica il termine espressamente individuato dalla norma che prevede l’acquisizione del parere dell’Autorità. In mancanza di tale espressa previsione, 45 gg. dal ricevimento della richiesta e ulteriori 20 gg. dal ricevimento degli elementi istruttori in caso di interruzione del termine di 45 gg. per esigenze istruttorie |
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2) TERMINI PREVISTI IN ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE
PROCEDIMENTO E NORMATIVA | TERMINE | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
Contestazione non immediata della violazione amministrativa | 90 gg. dall’accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o 360 gg. per la notificazione ai residenti all’estero |
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Ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative | 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione |
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Parere alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi | 10 gg. dalla richiesta |
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TABELLA B – TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE
1) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROCEDIMENTO E NORMATIVA | TERMINE | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
Modalità semplificate per l’informativa agli interessati | 90 gg. |
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Informativa agli interessati che comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionati o che si riveli impossibile | 90 gg. |
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Verifiche preliminari per i trattamenti che presentano rischi specifici | 180 gg. |
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Individuazione delle attività che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico in relazione al trattamento di dati sensibili | 90 gg. |
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Individuazione dei trattamenti consentiti per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo | 180 gg. |
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Individuazione dei trattamenti oggetto di notificazione al Garante | 120 gg. |
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Determinazione delle modalità di consultazione gratuita del registro dei trattamenti anche mediante convenzioni con soggetti pubblici | 90 gg. |
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Autorizzazioni generali | 180 gg. |
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Autorizzazione al trasferimento di dati personali all’estero | 45 gg. dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente è invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto |
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Adozione del divieto di trasferimento di dati personali verso un Paese non appartenente all’Unione europea | 120 gg. |
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Autorizzazione ad indicare nella fatturazione numeri completi delle comunicazioni elettroniche art. 124, comma 5 | 180 gg. |
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Provvedimento in tema di elenchi di abbonati | 180 gg. |
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Provvedimento in materia di procedure di filtraggio o analoghe art. 130, comma 6; art. 143, comma 1, lett. b) | 180 gg. |
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Reclamo art. 143 | 180 gg. dalla chiusura dell’istruttoria preliminare. L’istruttoria preliminare è completata entro sei mesi ( o, « nei casi complessi che richiedono approfondimenti per motivate esigenze», nove mesi) dalla presentazione o dall’avvenuta regolarizzazione del reclamo ( art. 11, comma 1, reg. n. 1/2007) (1) |
|
Segnalazione art. 144 | 180 gg. dalla chiusura dell’istruttoria preliminare. L’istruttoria preliminare è completata entro sei mesi ( o, « nei casi complessi che richiedono approfondimenti per motivate esigenze», nove mesi) dalla presentazione o dall’avvenuta regolarizzazione del reclamo ( art. 14, comma 2, reg. n. n. 1/2007) (1) |
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Controllo avviato d’ufficio sulla liceità e correttezza dei trattamenti art. 154, comma 1, lett. a), c) e d); art. 143, comma 1 | 180 gg. |
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Accertamenti sui trattamenti di dati personali in ambito giudiziario e da parte di forze di polizia, disciplinati nei titoli I e II della parte seconda del Codice (*) art. 160 | 180 gg.ovvero 120 gg. in caso di segnalazione dell’interes- sato (**) |
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Accertamenti sui trattamenti di dati personali per la difesa e la sicurezza dello Stato, disciplinati nel titolo III della parte seconda del Codice (*) art. 160 | 180 gg.ovvero 120 gg. in caso di segnalazione dell’interes- sato (**) |
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(*) Nei casi in esame, il procedimento s’intende avviato con la designazione del componente del collegio.
(**) Gli accertamenti possono essere avviati anche sulla base di prime informazioni e notizie, acquisite nel termine previsto per le istruttorie preliminari (art. 14, comma 2, reg. del Garante n. 1/2007).
2) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DEL GARANTE N. 2/2000 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
PROCEDIMENTO E NORMATIVA | TERMINE | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
Dimissioni volontarie | 30 gg.; ulteriore periodo non superiore a 30 gg. qualora ricorrano gravi motivi di servizio |
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Cessazione a domanda per inabilità | 30 gg. |
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Aspettativa per motivi personali, di famiglia, ovvero per incarichi istituzionali o presso privati art. 17; art. 23 bis d.lg. 30 marzo 2001, n. 165; eventuali altre disposizioni speciali di legge anche regionale | 60 gg. |
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Permessi o aspettativa per motivi di studio e dottorato art. 18 | 30 gg. |
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Sospensione cautelare della retribuzione del dipendente art. 10, comma 2 | 30 gg. |
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Determinazione del limite annuale di ore di lavoro straordinario art. 14, comma 6 | 90 gg. |
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Procedimenti disciplinari – termine per riassumere il procedimento disciplinare sospeso in caso di procedimento penale artt. 24 e 26 | -180 gg. dal termine del giudizio di primo grado -120 gg. dalla data in cui si è avuta conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio |
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Assunzione del personale a tempo indeterminato o a contratto | 60 gg. dalla data di approvazione della graduatoria del concorso o della selezione |
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Cessazione del rapporto di impiego (liquidazione delle competenze e del Tfr/ comunicazione dei dati contributivi per il trattamento di pensione) artt. 56, 58, 59 | 90 gg. |
|
Dispensa dal servizio art. 62 | 90 gg. |
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Licenziamento art. 63 | 60 gg. |
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Determinazione del limite annuale di ore di lavoro straordinario art. 14, comma 6 | 90 gg. |
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Procedure selettive interne art. 5 | 180 gg. |
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Determinazione del trattamento economico del personale fondamentale e accessorio art. 27 | 60 gg. |
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Inquadramenti o ricostruzioni di posizioni economiche in attuazione di accordi negoziali o di disposizioni regolamentari e corresponsione di eventuali conguagli e arretrati artt. 7 e 27 | 120 gg. |
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Permanenza in servizio oltre il limite di età art. 59 | 90 gg. dalla ricezione dell’istanza |
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Comandi art. 23 | 60 gg. |
- Dipartimento risorse umane
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