Trattamento dati sensibili per l’accesso di medici in zone a traffico limitato
Provvedimento del 14 giugno 2007
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 leglio 2007)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visto il codice della strada (d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);
Vista la disciplina rilevante in materia di installazione e esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato (d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Questioni prospettate
Sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioni di medici che ipotizzano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali che deriverebbe dalle modalità seguite e dagli elementi richiesti (in particolare, dai comuni) per verificare il rispetto delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare da parte dei medici che effettuano visite domiciliari nelle zone a traffico limitato (ztl).

In particolare, è stato chiesto di verificare se rispettino la disciplina in materia di protezione dei dati personali:

a) la richiesta da parte di comuni rivolta a medici privi di un permesso per accedere ad una ztl di comunicare, per ogni accesso e, generalmente, entro settantadue ore dalla visita medica domiciliare, generalità e altre informazioni che identificano la persona visitata (quali, ad esempio, il codice regionale o la ricevuta fiscale, a seconda che si tratti di “paziente Asl” o di persona visitata privatamente), oppure di produrre una dichiarazione resa dalla stessa persona visitata, anche sulla copia di un documento di identità valido, da cui risulti il tempo e il luogo della visita; ciò, unitamente all’indicazione del luogo, giorno e ora in cui si è verificato l’intervento medico, allo scopo di non applicare al professionista la sanzione per l’accesso non autorizzato alla ztl;
b) la correlata richiesta, proveniente in particolare da uffici territoriali di governo, di presentare documenti contenenti i predetti dati personali ai fini dell’accoglimento del ricorso presentato avverso la contestazione da parte di comuni della violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl.

2. Quadro di riferimento in tema di zone a traffico limitato
Nelle zone a traffico limitato, l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3, comma 1, n. 54, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada” ).

Con deliberazione della giunta comunale, i comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento può essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché a modifica o integrazione della predetta deliberazione (art. 7, comma 9, d.lg. n. 285/1992).

Impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato possono essere utilizzati per rilevare dati riguardanti il luogo, il tempo e i veicoli che accedono al centro storico o alle zone a traffico limitato. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini in caso di infrazione. La procedura sanzionatoria ha luogo in presenza di una violazione documentata con immagini. L’organo competente accerta l’identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e redige il verbale di contestazione (art. 3, commi 1 e 2, d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, recante “Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’articolo 7, comma 133-bis, l. 15 maggio 1997, n. 127“; art. 74, comma 4, del Codice).

Il trasgressore può proporre ricorso al prefetto del luogo della violazione, da presentare all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore anche mediante invio con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Alternativamente al ricorso al prefetto può essere proposto ricorso al giudice di pace competente per territorio (artt. 203, comma 1 e 204-bis, comma 1, d.lg. n. 285/1992).

3. Trattamento dei dati personali
Le questioni sollevate dalle menzionate segnalazioni riguardano in particolare la richiesta, rivolta da alcune amministrazioni comunali ai medici privi di un permesso per l’accesso ad una ztl, di comunicare dati personali relativi alle persone visitate a domicilio in tali aree, ovvero la correlata richiesta di presentare documenti contenenti i medesimi dati in sede di ricorso al prefetto o al giudice di pace.

Tali richieste hanno ad oggetto anche dati personali idonei a rivelare lo stato di salute delle persone visitate a domicilio, che sono ricompresi tra i dati “sensibili” e oggetto, quindi, di una speciale protezione (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Nei casi rappresentati al Garante è stata prospettata l’esigenza di consentire ai medici l’esercizio della propria attività senza essere sanzionati per l’accesso e la circolazione veicolare, in casi di urgenza, nella ztl. Nel contempo, è stata sottolineata la necessità di garantire il diritto degli interessati (visitati a domicilio in tali aree) a non subire violazioni ingiustificate della sfera di riservatezza pur a fronte del dovere degli organi comunali di applicare sanzioni in caso di accertata violazione.

La liceità del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute comporta, anzitutto, il rispetto dei princìpi generali affermati dal Codice i quali consentono ai soggetti pubblici di trattare solo i dati sensibili pertinenti, non eccedenti e indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (artt. 11 e 22, commi 3 e 5, del Codice).

Il trattamento di tale categoria di dati personali può essere inoltre effettuato solo se ricorrono le specifiche garanzie presupposte dal Codice il quale prevede che i soggetti pubblici debbano identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili attraverso un atto di natura regolamentare adottato su conforme parere del Garante (artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 181, comma 1, lett. a) del Codice).

3.1. Dati sulla salute delle persone visitate a domicilio in aree ztl

3.1.1. Comunicazione di dati personali
Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1.a) del presente provvedimento, alla luce dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni (in conformità al quale ciascuna amministrazione comunale ha potuto adottare il proprio atto di natura regolamentare nel termine di legge del 28 febbraio 2007 (art. 6, comma 1, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, con l. 26 febbraio 2007, n. 17) e sul quale questa Autorità, in data 21 settembre 2005 , aveva espresso parere favorevole (doc. web. n. 1170239)), il comune può, in generale, trattare lecitamente dati personali relativi allo stato di salute anche nell’ambito di procedure sanzionatorie, al fine di applicare le norme in materia di violazioni amministrative e di ricorsi (art. 71, comma 1, lett. a) del Codice; scheda n. 25 , schema tipo, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1174532).

Tuttavia, anche tali dati possono essere trattati solo previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alla finalità perseguita nel singolo caso (specie quando la raccolta non avvenga presso l’interessato) e nel rispetto delle altre disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi gli ulteriori limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

Allo stato degli elementi acquisiti deve ritenersi, in linea generale, che non sia né indispensabile, né proporzionata (rispetto alla finalità di accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl e di applicazione delle relative sanzioni) una richiesta generalizzata ai medici, da parte dell’amministrazione comunale, di comunicare le generalità e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio all’interno della ztl, idonee a rivelarne lo stato di salute (art. 22, comma 3, del Codice).

Tale finalità di accertamento può essere perseguita egualmente attraverso altre modalità parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali. In tale quadro, deve ad esempio ritenersi proporzionata la raccolta (come già prevista presso taluni comuni) di informazioni, quali la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita a domicilio nella ztl, la data e la fascia oraria di accesso e di uscita da tale area, l’indirizzo e il numero civico dove è stato prestato l’intervento, il numero di iscrizione all’ordine professionale.

3.1.2. Documenti presentati a sostegno di ricorsi
Infine, con riferimento alla correlata richiesta di cui al punto 1.b) del presente provvedimento, si rileva che sono di rilevante interesse pubblico anche le finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa (art. 71, comma 1, lett. b) del Codice).

Tuttavia, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute, tale trattamento è consentito solo se il diritto da far valere o difendere è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 71, comma 2, del Codice).

In tale quadro deve quindi ritenersi, in linea generale, non consentito agli uffici territoriali di governo sollecitare la produzione (o effettuare l’ulteriore trattamento) di documenti contenenti le generalità e altre informazioni che identificano le persone visitate, idonee a rivelarne lo stato di salute per far valere un diritto di difesa del medico a sostegno di un ricorso contro l’avvenuta contestazione o notificazione della violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nella ztl.

Tale diritto di difesa deve ritenersi, infatti, di rango non pari a quello degli interessati (persone visitate), in quanto subvalente in relazione alla concorrente necessità di tutelarne la riservatezza, la dignità e gli altri diritti e libertà fondamentali (cfr. Provv. 9 luglio 2003, in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 29832).

4. Conclusioni
Sulla base di tali presupposti risulta pertanto necessario prescrivere alcune misure al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

  1. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice:
  • a) ai comuni di non richiedere ai medici, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di accesso e circolazione veicolare, le generalità e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio all’interno di aree ztl (punti 1.a) e 3.1.1.);
  • b) ai medici di non presentare documenti contenenti le generalità e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio, al fine di far valere il proprio diritto di difesa a sostegno di un ricorso avverso una contestazione di una violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl, documenti che gli uffici territoriali di governo devono, pertanto, astenersi dal richiedere in attuazione delle presenti prescrizioni (punti 1.b) e 3.1.2.).
  • dispone, ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 14 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli