UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
PROVVEDIMENTO 25 maggio 2006
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 01-06-2006)

IL PRESIDENTE

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visti  in  particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che stabiliscono che nei casi  in  cui  una  disposizione  di legge specifichi la finalita’ di rilevante  interesse  pubblico,  ma  non  i  tipi di dati sensibili e giudiziari  trattabili  ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il  trattamento e’ consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e  di  operazioni  su  questi identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti   che  ne  effettuano  il  trattamento,  in  relazione  alle specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi;
Considerato  che,  ai  sensi  del  medesimo  art.  20, comma 2, del decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, detta identificazione deve   avvenire   con   atto  di  natura  regolamentare  adottato  in conformita’ al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali  (di  seguito  Garante),  ai  sensi dell’art. 154, comma 1, lettera g);
Visto  il  provvedimento  generale  del  Garante del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
Viste  le  restanti  disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ritenuto  di  individuare i tipi di dati e le operazioni eseguibili in relazione ai trattamenti che questo Ufficio italiano dei cambi (in seguito  Ufficio)  deve  necessariamente  svolgere  per perseguire le finalita’ di rilevante interesse pubblico individuate per legge;
Ritenuto  di  individuare  analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni  effettuate da questo Ufficio che possono spiegare effetti maggiormente   significativi   per   l’interessato,  con  particolare riguardo  alle  operazioni  di  comunicazione  a  terzi,  nonche’  di trasferimento di dati giudiziari all’estero ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ritenuto,  altresi’, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie  che  questo  Ufficio  deve  necessariamente  svolgere  per perseguire  le  finalita’ di rilevante interesse pubblico individuate dalla  legge  (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, e’ stato  verificato  il rispetto dei principi e delle garanzie previsti dall’art.  22  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, con particolare    riferimento   alla   pertinenza,   non   eccedenza   e indispensabilita’ dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita’ perseguite;
Visto  il  parere  espresso  in data 10 maggio 2006 dal Garante sul presente   regolamento  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e giudiziari;

Adotta

il  seguente  regolamento  per  il  trattamento  dei dati sensibili e giudiziari   e   le   schede  allegate  che  ne  costituiscono  parte integrante.

Art. 1.
Oggetto del regolamento

  Il  presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e  21,  comma 2,  del  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, identifica   le  tipologie  di  dati  sensibili  e  giudiziari  e  le operazioni  eseguibili  da  parte di questo Ufficio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

  In  attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e  21,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede,  che  formano  parte  integrante  del  presente  regolamento, contraddistinte  dai  numeri  da  1  a 5, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche  finalita’  di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli  casi  ed  espressamente  elencate  nel  decreto  legislativo (articoli 67, 68, 71 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 3.
Pertinenza, completezza e indispensabilita’

  I  dati sensibili e giudiziari individuati nel presente regolamento sono  trattati  previa  verifica della loro esattezza, aggiornamento, pertinenza,  completezza  e indispensabilita’ rispetto alle finalita’ perseguite  nei  singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato.
Le   operazioni   di  comunicazione  e  di  trasferimento  di  dati all’estero individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se  indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in  volta indicati, per il perseguimento delle finalita’ di interesse pubblico  specificate  e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia  di protezione dei dati personali, nonche’ degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Sono  inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in  materia  di  trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 4.
Indice dei trattamenti

  Al  fine  di  una  maggiore  semplificazione,  i  trattamenti  e le operazioni   eseguibili,   descritti  nell’indice,  sono  individuati analiticamente nelle schede allegate:

  n. scheda

Denominazione del trattamento

1

 Amministrazione  e  personale  –  Gestione  del rapporto di lavoro  del  personale impiegato o da impiegare a vario titolo presso l’Ufficio. Benefici economici ed abilitazioni.

2

Gestione   del   contenzioso  –  Attività  relative  alla consulenza  giuridica,  al  patrocinio  ed  alla  difesa  in giudizio dell’ente.

3

Gestione di albi ed elenchi.

4

Applicazione  della  normativa  che  disciplina  la materia dell’antiriciclaggio   e  del  contrasto  finanziario  al  terrorismo internazionale.

5

Procedimenti  sanzionatori,  per  illeciti  amministrativi, previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 148/1988 e dall’art. 145 del decreto legislativo n. 385/1993

Art. 5.
Riferimenti normativi

  Le   disposizioni  di  legge  citate  nella  parte  descrittiva  si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Roma, 25 maggio 2006

Il presidente: Draghi