DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 Marzo 2007 , n. 71

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso
l’Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai sensi degli articoli 20 e 22
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14-6-2007
testo in vigore dal: 29-6-2007 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attivita’ di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora innanzi “Codice”) e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici;
Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
Visto, altresi’, l’articolo 181, comma 1, lettera a) del Codice, cosi’ come modificato, da ultimo, dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, con cui e’ determinato il termine ultimo per l’identificazione con atto di natura regolamentare;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante l’approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato e, in particolare, gli articoli 15 e 18;
Vista la nota del 3 marzo 2006 con la quale l’Avvocato generale dello Stato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai fini dell’adozione del medesimo regolamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli allegati allo schema di regolamento, nell’ambito dei quali sono individuate le operazioni che possono spiegare effetti significativi per l’interessato, effettuate dall’Avvocatura dello Stato nei termini prescritti dal Codice e sono, altresi’, descritte sinteticamente le operazioni ordinarie che l’Avvocatura dello Stato deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita’ di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra, e’ stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita’ da perseguire; all’indispensabilita’ delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita’ di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche’ all’esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all’indicazione scritta dei motivi;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005;
Vista l’autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 2 del 3 gennaio 2006;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 18 gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g) del Codice;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella Adunanza del 13 giugno 2006, n. 5861/06;
Vista la nota dell’Avvocatura generale dello Stato in data 2 marzo 2007, con la quale si trasmette, per l’ulteriore corso, lo schema di atto regolamentare sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato e pertanto non assume rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali”, d’ora innanzi “Codice”, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell’Avvocatura dello Stato e delle Avvocature distrettuali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

  1. Gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e’ consentito il relativo trattamento, nonche’ le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita’ di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate negli articoli 67, comma 1, lettera b), 69, 71 e 112 del “Codice”.
  2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita’ rispetto alle finalita’ perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato.
  3. Le operazioni di interconnessione, e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalita’ di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche’ degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
  4. Le interconnessioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita’ nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita’ stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono ai sensi dell’articolo 22 del “Codice”.
  5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 22, comma 5, del “Codice”.

Art. 3.
Riferimenti normativi

  1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilita’ del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte
    descrittiva delle “fonti normative” degli allegati, si intendono come riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2007
Il Presidente: Prodi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 161

Allegato

SCHEDA n. 1

Denominazione del trattamento.
Gestione attivita’ contenziosa e consultiva svolta in favore delle amministrazioni e dei dipendenti pubblici assistiti.
Fonte normativa sull’attivita’ istituzionale cui il trattamento e’ collegato.
Costituzione, codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, legge sul procedimento amministrativo, leggi sulla giustizia amministrativa, regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, “Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; legge 3 aprile 1979, n. 103, “Modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;
decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, “Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, “Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche’ interventi per l’amministrazione della giustizia”, convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45.
Rilevanti finalita’ di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Finalita’ previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati.

  • Origine razziale [x].
  • Origine etnica [x].
  • Convinzioni religiose [x].
  • Convinzioni filosofiche [x].
  • Convinzioni di altro genere [x].
  • Opinioni politiche [x].
  • Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].
  • Stato di salute [x].
  • Vita sessuale [x].
  • Dati giudiziari [x].

Operazioni eseguite.

  • Trattamento ordinario dei dati
  • Raccolta presso gli interessati [x].
  • Raccolte presso terzi [x].
  • Elaborazione in forma cartacea [x].
  • Elaborazione con strumenti informatici [x].
  • Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalita’ del trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge.
  • Comunicazioni (come di seguito individuate) [x].

Particolari forme di elaborazione.
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita’.
I dati vengono comunicati per dovere d’ufficio alle Amministrazioni ed ai dipendenti pubblici, agli avvocati delegati dall’Avvocatura dello Stato ed ai consulenti tecnici della parte assistita, ai testimoni, alle altre parti, ai loro avvocati e consulenti tecnici, all’Autorita’ giudiziaria ed ai suoi organi ausiliari, ove la comunicazione risulti indispensabile per il perseguimento delle finalita’ per le quali il trattamento e’ consentito.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
I dati vengono trattati nello svolgimento dell’attivita’ istituzionale consultiva e contenziosa gestita dall’Avvocatura dello Stato in favore delle Amministrazioni e dei dipendenti pubblici assistiti relativamente ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso od in merito alla quale possa essere richiesto un parere legale.
I dati relativi ai singoli affari contenziosi e consultivi vengono all’interno dell’Istituto elaborati, anche mediante lo svolgimento dell’attivita’ di supporto, al fine di redigere gli atti defensionali ed i pareri legali, e la inerente corrispondenza, sia attraverso strumenti cartacei che mediante strumenti informatici.
Il flusso informativo consiste nella raccolta e nella comunicazione dei dati alle Amministrazioni e ai dipendenti pubblici assistiti, agli avvocati delegati dall’Avvocatura dello Stato ed ai consulenti tecnici della parte assistita, ai testimoni, alle altre parti, ai loro avvocati e consulenti tecnici, all’Autorita’ giudiziaria ed ai suoi organi ausiliari, nonche’ alle Amministrazioni titolari di procedimenti amministrativi funzionalmente connessi agli affari trattati.
La raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati funzionali allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale contenziosa e consultiva, in forma diretta o di semplice supporto, e’ effettuata dal personale togato e non togato dell’Avvocatura dello Stato, nonche’ da soggetti esterni eventualmente incaricati dello svolgimento di talune attivita’ sia di carattere istituzionale (es. attivita’ delegata ad avvocati del libero foro per le cause pendenti fuori sede, attivita’ svolta da coloro che esercitano la pratica legale) che di supporto alla medesima (es. assistenza informatica, attivita’ di tipografia, copisteria, protocollo posta in entrate ed in uscita, archivio degli affari), secondo le modalita’, le attribuzioni, competenze, e funzioni individuate nella normativa richiamata.
In particolare il trattamento da parte del personale non togato avviene secondo l’organizzazione interna individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333.

SCHEDA n. 2

Denominazione del trattamento.

Attivita’ di trattamento di dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero per il conferimento di onorificenze ed organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali.

Fonti normative.
Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, “Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; legge 3 aprile 1979, n. 103, “Modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, “Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, “Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche’ interventi per l’amministrazione della giustizia”, convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45.

Rilevanti finalita’ di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Finalita’ previste dagli articoli 67, comma 1, lettera b) e 69 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati.

  • Origine razziale [x].
  • Origine etnica [x].
  • Convinzioni religiose [x].
  • Convinzioni filosofiche [x].
  • Convinzioni di altro genere [x].
  • Opinioni politiche [x].
  • Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].
  • Stato di salute [x].
  • Vita sessuale [x].
  • Dati giudiziari [x].

Operazioni eseguite.

  • Trattamento ordinario dei dati.
  • Raccolta presso gli interessati [x].
  • Raccolte presso terzi [x].
  • Elaborazione in forma cartacea [x].
  • Elaborazione con strumenti informatici [x].
  • Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
  • Trattamento nei limiti delle finalita’ istituzionali con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero per il conferimento di onorificenze ed organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali, sempreche’ il trattamento dei dati sensibili sia indispensabile allo svolgimento delle medesime attivita’ per aderire a richieste o istanze degli interessati.
SCHEDA n. 3

Denominazione del trattamento.
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l’Avvocatura dello Stato.

Fonti normative.
Codice civile (articoli 2094-2134); regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, “Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; legge 3 aprile 1979, n. 103, “Modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”; decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, “Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, “Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche’ interventi per l’amministrazione della giustizia”, convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45; Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1092 “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello stato”; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 (disposizioni in materia di politiche sociali); legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”; decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, regolamento recante modalita’ applicative articolo 2, comma 12, legge n. 335/1995; legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della liberta’ e dignita’ dei lavoratori, della liberta’ sindacale e dell’attivita’ sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; C.C.N.L. 16 maggio 1995 e successivi; legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita’ da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”; decreto 12 febbraio 2004 regolamentazione articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001; legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternita’ e della paternita’, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta”; decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 “Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche”; legge 7 febbraio 1990, n. 19 “Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti”; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternita’ e paternita’ a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”; legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”; legge 11 maggio 2004, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento”; legge 24 dicembre 1986, n. 958 “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”; legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; legge 24 maggio 1970, n. 336 “Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati”; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Rilevanti finalita’ di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Instaurazione e gestione dei rapporti di impiego del personale togato (Avvocati e Procuratori dello Stato) e del personale amministrativo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro con l’Avvocatura dello Stato (articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Tipi di dati trattati.

  • Convinzioni religiose [x].
  • Convinzioni di altro genere [x].
  • Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale [x].
  • Stato di salute [x].
  • Vita sessuale [x].
  • Dati giudiziari [x].

Operazioni eseguite.

  • Trattamento ordinario dei dati.
  • Raccolta presso gli interessati [x].
  • Raccolte presso terzi [x].
  • Elaborazione in forma cartacea [x].
  • Elaborazione con strumenti informatici [x].
  • Particolari forme di elaborazione.
  • Interconnessioni e raffronti di dati con: Amministrazioni certificanti ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
  • Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita’:
    a) alla Presidenza del Consiglio per formalizzazione provvedimenti relativi alla regolarizzazione di assenze dal servizio per motivi di salute, per riconoscimento infermita’ dipendenti da causa di servizio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per risoluzione del rapporto di impiego connesso ad intervenuta inidoneita’ fisica all’impiego nonche’ per provvedimenti di carattere disciplinare;
    b) alle strutture competenti per visite fiscali, per accertamenti sanitari relativi alla verifica dello stato di salute del dipendente assente a tale titolo;
    c) commissione medica di verifica per accertamento patologie presso Economia e Finanze (dipendenti o non da causa di servizio) anche per eventuale inabilita’ all’impiego;
    d) comitato di verifica per le cause di servizio presso Economia e Finanze al fine concessione equo indennizzo o pensione privilegiata;
    e) al Ministero dell’economia e finanze – Ufficio centrale del bilancio, per registrazione di tutti i provvedimenti di cui al punto a) nonche’ dei provvedimenti relativi al personale amministrativo per il quale la competenza e’ del Segretario Generale;
    f) strutture sanitarie convenzionate ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
    g) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorita’ locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonche’ per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
    h) uffici competenti per il collocamento mirato e l’attivazione del diritto ai lavoro dei soggetti disabili;
    i) amministrazioni di appartenenza dei dipendenti in posizione di comando presso l’Avvocatura dello Stato per gestione assenze;
    j) organizzazioni sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
    k) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (decreto legislativo n. 165/2001).
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all’instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione. I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell’orario di servizio, nonche’ quali documenti giustificati nella gestione delle assenze intesa come attivita’ provvedimentale di regolarizzazione assenze ed attribuzione del corrispondente trattamento economico.
Inoltre i dati relativi allo stato di salute sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla verifica della idoneita’ fisica all’impiego e quindi all’accertamento di eventuali inidoneita’ (totali o parziali) dipendenti o meno da causa di servizio, per l’attribuzione di benefici economici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute dal dipendente e per l’attribuzione del relativo trattamento pensionistico. In questi casi i dati sono raccolti presso terzi ovvero comunicati ai vari soggetti determinati coinvolti dei procedimenti come da disposizioni di legge.
I dati giudiziari vengono trattati nel caso in cui occorra instaurare un procedimento disciplinare.
Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose puo’ essere indispensabile per svolgere le attivita’ relative alla concessione di permessi per festivita’ la cui fruizione e’ connessa all’appartenenza a determinate confessioni religiose.
I dati concernenti convinzioni di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza, nonche’ tutti i dati relativi alla selezione ed all’impiego dei volontari del servizio civile.