GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Codice  deontologico  e  di  buona  condotta  per i dati trattati
per svolgere  investigazioni  difensive  o  per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
(Deliberazione n. 3 del 16/02/2006  – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01-03-2006)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista  la  deliberazione  del  10 febbraio  2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2000, n. 46,  con  la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici  di  deontologia e di buona condotta in conformita’ alla legge n. 675/1996 (articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h);
Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo ai dati personali  trattati  per  svolgere le investigazioni difensive di cui alla  legge  7 dicembre  2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto  in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o  da  soggetti che esercitano un’attivita’ di investigazione privata autorizzata in conformita’ alla legge;
Rilevato  che  alcuni  soggetti  pubblici  e  privati hanno aderito all’invito  formulato  pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorita’  la  volonta’ di partecipare all’adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;
Rilevato  che  su  questa base sono stati avviati, tra le categorie interessate,  i lavori preparatori del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;
Rilevato  che  e’  successivamente  entrato  in vigore il Codice in materia  di  protezione  dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196)  che  ha  riproposto  le  previsioni  normative  relative sia al predetto codice di deontologia e di buona condotta (art. 135), sia ai compiti  del  Garante  di:  a) promuovere nell’ambito delle categorie interessate  la  sottoscrizione  di  codici di deontologia e di buona condotta  per  determinati  settori, nell’osservanza del principio di rappresentativita’  e  tenendo  conto  dei  criteri  direttivi  delle raccomandazioni  del  Consiglio  d’Europa  sul  trattamento  di  dati personali;  b) verificarne la conformita’ alle leggi e ai regolamenti anche  attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati; c)
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto  l’art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e  del  Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la  Commissione  incoraggiano  l’elaborazione  di  codici di condotta destinati  a  contribuire, in funzione delle specificita’ settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;
Rilevata   la  necessita’  di  promuovere  la  ripresa  dei  lavori preparatori relativi al codice deontologia e di buona condotta di cui al  citato  art.  135,  dopo  la  pausa dei medesimi lavori che si e’ registrata nel periodo antecedente e successivo all’entrata in vigore del Codice del 2003;
Considerato  che  pur non essendo intervenute sostanziali modifiche normative di rilievo per il medesimo codice di deontologia e di buona condotta,  sussiste  la  necessita’  di  verificare eventuali novita’ intervenute   nelle   categorie   interessate,   rilevanti   ai  fini dell’applicazione  del  principio  di rappresentativita’ (art. 12 del Codice);
Rilevata  l’esigenza,  nel quadro della ripresa dei predetti lavori preparatori, di invitare i soggetti pubblici e privati interessati al medesimo  codice  di  deontologia  e  di  buona condotta a comunicare all’Autorita’,   entro   il   31 marzo   2006,   eventuali  mutamenti intervenuti  nel  loro ambito – o altre circostanze utili – rilevanti ai  fini  della rappresentativita’ (in particolare, per effetto della formazione  di  nuovi  soggetti  rappresentativi,  del mutamento  di denominazione  o  configurazione  di alcuni di essi, o dell’eventuale mancata  comunicazione all’Autorita’ in adesione all’invito formulato
con la predetta deliberazione del 10 febbraio 2000);
Ritenuta  l’opportunita’  di  dare  ampia  pubblicita’ a tale nuovo invito,  anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Riservata  ogni  valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentativita’, ai sensi del predetto art. 12 del Codice;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste  le  proposte  e  le  osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario   generale   ai   sensi   dell’articolo 15,  comma  1  del regolamento n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto cio’ premesso il Garante:

  nel  quadro della ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta previsto dall’art. 135 del Codice, invita  tutti  i  rappresentanti  delle categorie interessate, aventi titolo  a  partecipare,  in  base  al principio di rappresentativita’ (art.  12  del  Codice),  all’adozione  del  medesimo  codice, a dare comunicazione  a  questa Autorita’ di eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito – o altre circostanze utili – rilevanti ai  fini della rappresentativita’.
La   comunicazione  dovra’  essere  inoltrata  al  Garante  per  la protezione  dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, entro il 31 marzo 2006 (n. fax 06.69677785  e-mail: codiceforense@garanteprivacy.it).

Roma, 16 febbraio 2006
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Chiaravallotti
Il segretario generale: Buttarelli