Pubblicazioni di trascrizioni di intercettazioni telefoniche.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 21 giugno 2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27-06-2006)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.  Mauro  Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti  gli  atti  acquisiti  d’ufficio  in relazione alla reiterata pubblicazione   nei   giorni   scorsi,  da  parte  di  varie  testate giornalistiche,   di   numerose   trascrizioni   di   intercettazioni telefoniche  disposte  da autorita’ giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;
Considerato  che  il  Garante,  ai  sensi  dell’art.  154, comma 1, lettera c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le  misure  necessarie  o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
Rilevata  la  necessita’ di esaminare d’ufficio e in via d’urgenza, anche  in  assenza  di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti  al  Garante,  la  problematica  del rispetto dei diritti e delle  liberta’  fondamentali  delle  diverse persone coinvolte dalla predetta   pubblicazione,   con  particolare  riferimento  alla  loro riservatezza,  dignita’  ed  identita’  personale, nonche’ al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;
Rilevato  dagli atti che, nell’ambito delle indagini preliminari in corso  presso  uffici  giudiziari,  le  ipotesi  di  reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale,  e’  legittimo  l’esercizio  del  diritto  di cronaca ed e’ altresi’  configurabile  un  interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;
Rilevato, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessita’ di assicurare,  con  immediatezza  e  su  un piano generale, un’adeguata tutela   dei   diritti  di  soggetti  coinvolti dalla pubblicazione pressoche’   integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche,intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine  penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano  in  ogni  caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora,  persone  semplicemente  lese  dai fatti; rilevato che alcuni brani  di  tali  conversazioni  attengono,  altresi’, a comportamenti
strettamente  personali  di  persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;
Considerato  che,  dagli atti al momento disponibili e dall’attuale quadro  normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato  che  le  piu’  recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette  trascrizioni  siano  avvenute  violando  il  segreto  delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;
Rilevato, infatti, che il codice di procedura penale:
a) vieta  la  pubblicazione  di  atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta  anche  la  pubblicazione  di  atti non piu’ coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell’udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, pero’, la pubblicazione del contenuto di atti non  coperti  dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti  d’indagine  compiuti  dal  pubblico  ministero  e dalla polizia giudiziaria  non  piu’ coperti dal segreto quando l’imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo   al   deposito   di   atti   concluse   le   operazioni  di intercettazione);
Rilevato che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per  acquisire  agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per  il procedimento penale, meccanismo non piu’ adeguato rispetto al fenomeno   dell’incessante   pubblicazione   integrale  di  materiali processuali,  si  pone  a  volte  in modo discriminato a disposizione dell’opinione  pubblica  un  vasto  materiale  di  documentazione  di conversazioni  telefoniche che non e’ oggetto di adeguata selezione e valutazione;  rilevato  che  tale  materiale,  oltre  a non risultare sempre   essenziale   per  una  doverosa  informazione  dell’opinione pubblica,  puo’  favorire  anche  una  percezione  inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;
Considerato  che  la  vigente  disciplina  di  protezione  dei dati personali  che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto  dei  cittadini  all’informazione e con la liberta’ di stampa (decreto  legislativo  n.  196/2003;  codice  di deontologia relativo all’attivita’  giornalistica)  prevede  invece  espresse  e  puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:
  a) garantisce al giornalista il diritto all’informazione su fatti di   interesse   pubblico,   ma   nel   rispetto   dell’essenzialita’ dell’informazione;
  b) considera  quindi  legittima  la  divulgazione  di  notizie di rilevante  interesse  pubblico  o sociale solo quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l’originalita’ dei fatti, o per  la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive  che  si  evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignita’ della persona;
  e) tutela   la   sfera  sessuale  delle  persone,  impegnando  il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone  identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che  rivestono  una  posizione  di  particolare  rilevanza  sociale o pubblica,  a  rispettare comunque sia il principio dell’essenzialita’ dell’informazione, sia la dignita’;
Considerato  che  l’indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni  di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce  per suscitare la curiosita’ del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un’esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, puo’ configurare anche una  violazione  delle  disposizioni  della  Convenzione  europea dei diritti  dell’uomo  e delle liberta’ fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la liberta’ di espressione (articoli 8 e 10 Conv. europea diritti dell’uomo);
Considerato,  quindi,  anche  sulla base dei principi affermati nei provvedimenti  di  divieto  o  di  blocco  del  trattamento  dei dati personali  gia’  adottati  dal  Garante sulle tematiche in esame, che risulta  necessario  prescrivere  a  tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione piu’ attenta ed approfondita, autonoma e responsabile,    circa   l’effettiva   essenzialita’   dei   dettagli pubblicati,   nella   consapevolezza   che   l’affievolita  sfera  di riservatezza  di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime  dall’imprescindibile  necessita’ di filtrare comunque le fonti
disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche  alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignita’ delle persone e i diritti di terzi;
Riservata   l’adozione   di   eventuali  altre  decisioni  in  casi specifici,  all’esito  dell’eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;
Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatori il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
Rilevata  in  conclusione  la  necessita’,  ai sensi dell’art. 154,comma 1,  lettera c)  del  codice  in  materia di protezione dei dati personali  (decreto  legislativo n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli  editori  titolari  del  trattamento  in  ambito giornalistico di conformare   con  effetto  immediato,  anche  al  fine  di  prevenire ulteriori  violazioni,  i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione  di  trascrizioni  di  intercettazioni  telefoniche  ai
principi richiamati nel presente provvedimento;
Rilevata,  infine,  la  necessita’  di  disporre la trasmissione di copia  del  presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

Tutto cio premesso il Garante:

  • a) ai  sensi  dell’art.  154,  comma 1,  lettera c) del Codice in materia  di  protezione  dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento   in  ambito  giornalistico  di  conformare  con  effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di  trascrizioni  di  intercettazioni  telefoniche a tutti i principi affermati  dal  medesimo Codice e dall’allegato codice di deontologia per l’attivita’ giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
  • b) dispone l’invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Roma, 21 giugno 2006

Il Presidente: Pizzetti

I relatori: Chiaravallotti – Paissan

Il segretario generale: Buttarelli