IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Benedetti, Mario Benedetti e Valeria Polcino
nei confronti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, debitrice sottoposta ad esecuzione in un procedimento pendente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha presentato ricorso in via d’urgenza ai sensi dell’art. 146, comma 1, del Codice chiedendo il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardano contenuti in alcuni documenti diffusi sul sito Internet del medesimo Tribunale in relazione ad una procedura esecutiva immobiliare in corso (con data per l’incanto fissata al KX). Al riguardo, richiamando le modifiche apportate agli artt. 490 e 570 c.p.c. dall’art. 174, commi 9 e 10, del Codice, la ricorrente lamenta che non sia stata omessa l’indicazione del proprio nominativo nella documentazione allegata agli avvisi di vendita giudiziaria, con conseguente “ingiustificata diffusione dei dati personali dell’esecutato”.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina (artt. 7 e ss.) l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato con riferimento ai dati personali che lo riguardano e (artt. 145 e ss.) la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi previsti dall’art. 141, comma 1, lett. c), del medesimo Codice.

Tale normativa individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il ricorso è inammissibile.

Il trattamento di dati oggetto del ricorso proposto ex art. 145 dalla ricorrente è effettuato nell’ambito di un procedimento esecutivo in corso presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rientra pertanto tra i trattamenti effettuati “per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia”. Nei confronti di tale tipologia di trattamenti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera g), del Codice, i diritti di cui al citato art. 7 non possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’art. 145. In tali casi il Garante può infatti procedere non a seguito di ricorso quale quello in esame, ma nei modi di cui all’art. 160 del Codice (art. 8, comma 3, del Codice).

Alla luce della documentazione in atti, questa Autorità si riserva peraltro di avviare gli accertamenti del caso e di informare l’interessata ai sensi dell’art. 160, comma 2, del citato Codice.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 7 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Nota

Dalla Newsletter del Garante N. 255 del 9 – 15 maggio 2005

Uffici giudiziari e accesso ai dati personali

La normativa sulla privacy prevede una procedura particolare per le informazioni personali trattate per ragioni di giustizia

Il cittadino che intende lamentare una violazione della riservatezza o esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali quando questi sono trattati per ragioni di giustizia da un ufficio giudiziario, non può farlo rivolgendosi direttamente all’ufficio giudiziario o presentando ricorso al Garante, ma deve segnalare il caso all’Autorità, che disporrà opportuni accertamenti.

A questa particolare procedura, confermata dalla  normativa in materia di protezione dei dati personali, si è richiamato il Garante nel definire un ricorso, presentato in via d’urgenza, da una donna che chiedeva il blocco o la trasformazione in forma anonima di alcuni dati, tra i quali il suo nominativo, che comparivano, a suo dire illecitamente e provocandole notevole nocumento, sul sito Internet di un Tribunale. L’interessata, una debitrice colpita da un provvedimento di esecuzione immobiliare di un giudice, lamentava che il suo nome comparisse per intero e non fosse stato oscurato nella documentazione allegata agli avvisi di vendita giudiziaria, pubblicati anche on line sul sito del tribunale, determinando in questo modo una ingiustificata diffusione dei propri dati personali. Nel sostenere l’illegittimità del comportamento tenuto dal tribunale la donna si appellava alle recenti modifiche apportate al Codice di procedura civile (artt. 490 e 570 cpc) dall’entrata in vigore del Codice sulla protezione dei dati personali (art. 174, commi 9 e 10).  In particolare, quelle riguardanti  la riservatezza delle notifiche di atti e delle vendite giudiziarie, in cui viene sancito che nell’avviso di vendita sia omessa l’indicazione del debitore e che maggiori informazioni  sulla vendita, tra cui anche le generalità della persona sottoposta ad esecuzione immobiliare, possano essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque ne abbia interesse.

Il Garante ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso solo perché non rientrava tra i casi (art. 8, comma 2, Codice della privacy)  in cui è possibile esercitare direttamente il diritto di accesso o far valere i propri diritti tramite ricorso, riguardando dati trattati a fini di giustizia da un ufficio giudiziario, dal Ministero della giustizia, dal Consiglio superiore della magistratura.  Ma, alla luce della documentazione prodotta nel corso del procedimento dalla donna, il Garante ha, tuttavia, deciso di avviare accertamenti sui trattamenti di dati personali effettuati dal tribunale, del cui esito informerà la ricorrente.