Garante per la protezione dei dati personali

Deliberazione n. 13 in data 21/02/2008
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10/03/2008 )

Codice deontologico e di buona condotta per i dati trattati
a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;
Vista la deliberazione del 10 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 maggio 2002, n. 106, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta in conformita’ alla legge n. 675/1996 (art. 31, comma 1, lettera h) e al decreto legislativo n. 467/2001 (art. 20, comma 1);
Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo ai dati personali trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva (art. 20, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 467/2001);
Rilevato che alcuni soggetti pubblici e privati hanno aderito all’invito formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorita’ la volonta’ di partecipare all’adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;
Rilevato che su questa base sono stati avviati, tra le categorie interessate, i lavori preparatori del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;
Rilevato che e’ successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) secondo il quale il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presupponga il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni (art. 140);
Visto l’art. 12 del Codice, in base al quale spetta al Garante: a) promuovere nell’ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell’osservanza del principio di rappresentativita’ e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali; b) verificarne la conformita’ alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati; c) contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, ai sensi del quale gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita’ settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;
Rilevata la necessita’ di promuovere la ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta di cui al citato art. 140, dopo la pausa che si e’ registrata nel periodo antecedente e successivo all’entrata in vigore del Codice;
Considerato che, pur non essendo intervenute sostanziali modifiche normative di rilievo per il medesimo codice di deontologia e di buona condotta, sussiste la necessita’ di verificare eventuali novita’ intervenute nelle categorie interessate, rilevanti ai fini dell’applicazione del principio di rappresentativita’ (art. 12 del Codice);
Rilevata l’esigenza, nel quadro della ripresa dei predetti lavori preparatori, di invitare i soggetti pubblici e privati interessati al medesimo codice di deontologia e di buona condotta a dare comunicazioni all’Autorita’, entro il 31 marzo 2008, sia al fine di confermare l’adesione inviata a seguito dell’invito in precedenza formulato con deliberazione del 10 aprile 2002, sia al fine di informare di eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito – o altre circostanze utili – rilevanti ai fini della rappresentativita’ (in particolare, per effetto della formazione di nuovi soggetti rappresentativi, del mutamento di denominazione o configurazione di alcuni di essi, o dell’eventuale mancata comunicazione all’Autorita’ in adesione all’invito formulato con la predetta deliberazione del 10 aprile 2002), sia infine per far pervenire nuove eventuali adesioni, al fine della sottoscrizione del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;
Ritenuta l’opportunita’ di dare ampia pubblicita’ a tale nuovo invito, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Riservata ogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentativita’, ai sensi del predetto art. 12 del Codice;
Rilevata la necessita’ di indicare nel seguente dispositivo i criteri generali in base ai quali l’Autorita’ verifichera’ nel caso di specie il rispetto del principio di rappresentativita’ (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 del Garante sulle procedure per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta, approvato con deliberazione del 20 luglio 2006, n. 31-bis, in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183);
Rilevato in particolare, in relazione ai medesimi criteri, che e’ opportuno: (a) prestare attenzione, al fine di valutare l’esponenzialita’ della rappresentanza, tanto alla struttura organizzativa quanto al rapporto con il territorio, da considerare con specifico riferimento alle caratteristiche dei soggetti rappresentati; (b) prendere in considerazione le attivita’ svolte in termini generali dai soggetti rappresentativi, come pure le specifiche iniziative eventualmente assunte con riferimento al trattamento dei dati personali, ivi compresa l’eventuale previsione di norme interne di autodisciplina; (c) tener conto di ogni informazione adeguatamente descrittiva della realta’ economica e sociale che si intende rappresentata, con particolare riferimento al numero e all’ampiezza dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le proposte e le osservazioni dell’ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto cio’ premesso il Garante:

Nel quadro della ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta previsto dall’art. 140 del Codice:

  • a) invita i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere il codice in base al principio di rappresentativita’:
    • (i) a dare conferma a questa Autorita’ della comunicazione di adesione all’invito formulato con la deliberazione del Garante del 10 aprile 2002, gia’ in precedenza inviata;
    • ii) a dare comunicazione circa eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito – o altre circostanze utili – rilevanti ai fini della rappresentativita’ medesima e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la rappresentativita’ stessa (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 cit.);
    • (iii) a far pervenire eventuali nuove comunicazioni di adesione al fine della sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta;
  • b) indica che per verificare nel caso di specie il rispetto del principio di rappresentativita’, accertata l’effettiva appartenenza dei soggetti alle categorie interessate al codice di deontologia e di buona condotta, da individuarsi anche mediante esame di atti costitutivi, statuti e altre discipline interne, l’Autorita’ valutera’, in particolare:
    1. l’organizzazione e l’articolazione territoriale dei soggetti che si ritengono rappresentativi, in rapporto al territorio nazionale o allo specifico contesto territoriale in cui operano le realta’ rappresentate, nonche’ ai compiti svolti;
    2. le attivita’ svolte in concreto dai soggetti che si ritengono rappresentativi, anche in eventuale riferimento alla protezione dei dati personali;
    3. il numero e l’ampiezza dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria;
  • c) invita altri soggetti che si ritengano interessati ai sensi dell’art. 12 del Codice a darne comunicazione all’Autorita’ e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato nella materia (art. 2, comma 3, regolamento n. 2/2006, cit.).

Le comunicazioni dovranno essere inoltrate al Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma, entro il 31 marzo 2008 (fax 06.69677785; e-mail: codicemarketing@garanteprivacy.it).

Roma, 21 febbraio 2008

Il presidente e relatore: Pizzetti

Il segretario generale: Buttarelli