Provvedimento del 21 luglio 2006
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
RILEVATO che il quotidiano “Il Giornale”, edito da Società europea di edizioni S.p.A., nell’edizione del 20 luglio 2006 (pag. 11), ha pubblicato alcuni brani di intercettazioni di conversazioni telefoniche riguardanti Carlo Giuliani (deceduto a Genova nel luglio del 2001 durante i gravi incidenti verificatisi in occasione del vertice G8) e i suoi genitori; rilevato che, stando a quanto riportato dal quotidiano, tali intercettazioni deriverebbero da un’indagine penale avviata nel 2000 su un presunto traffico di stupefacenti;
RILEVATO che alcuni dei brani pubblicati riportano conversazioni tra i genitori del giovane nelle quali gli stessi esprimono, nell’ambito di un dialogo strettamente privato e attinente alla sola vita familiare, intime considerazioni su delicati aspetti relativi al proprio figlio, nonché le preoccupazioni, manifestate anche con particolare partecipazione emotiva, circa le conseguenze che avrebbero potuto derivare da alcuni suoi comportamenti;
VISTO il provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche (G.U. 27 giugno 2006, n. 147) nel quale sono ribadite espressamente le puntuali garanzie da rispettare in materia;
RITENUTO che la diffusione di tali brani non risulta in alcun modo giustificata sul piano del vincolante principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; ritenuto, in particolare, che le conversazioni pubblicate non hanno rilevanza ai fini del legittimo diritto di cronaca sui noti fatti avvenuti in occasione del predetto vertice G8 e che la loro pubblicazione, divulgando immotivatamente e in modo lesivo dei diritti degli interessati espressioni drammatiche, costituisce un’intrusione arbitraria e particolarmente lesiva della relativa sfera privata;
RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione è illecita ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del codice di deontologia per l’attività giornalistica (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali; artt. 5, 6, e 12 del predetto codice di deontologia);
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);
RILEVATO che il predetto divieto può conseguire anche, specificamente, ad una violazione delle prescrizioni contenute nel predetto codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);
RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre nei confronti di Società europea di edizioni S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di diffondere ulteriormente il testo delle intercettazioni relative alle predette conversazioni telefoniche, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice (reclusione da tre mesi a due anni);
RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento, al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
a) dispone nei confronti di Società europea di edizioni S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffondere il testo delle intercettazioni relative alle conversazioni intercorse tra i genitori del giovane di cui in motivazione, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.
Roma, 21 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli