SPORTELLO per il CITTADINO

REGOLAMENTO

Art. 1
Oggetto e scopo

Presso il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Trani è istituito lo “Sportello per il Cittadino” volto a fornire informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e l’ accesso al servizio della Giustizia.
A questo fine verranno fornite informazioni stragiudiziali e procedimentali di base nelle seguenti materie:
• a) civile e fallimentare;
• b) penale;
• c) amministrativo e tributario;
• d) lavoro.
Non potranno essere dati pareri scritti, prestate consulenze e fornite informazioni su giudizi pendenti.

Art. 2
Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia

  1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
    a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
    b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico;
    c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico;
    d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
  2. Per quanto concerne l’accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
    a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento;
    b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
    c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
  3. Il servizio avrà altresì ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
    a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
    b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure.

Art. 3
Beneficiari

Potranno accedere allo “Sportello per il Cittadino” i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, nonché le persone giuridiche.
I cittadini stranieri per accedere al servizio dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete.
La richiesta di informazioni dovrà essere presentata, anche verbalmente, presso la Segreteria del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati che comunicherà – nell’impossibilità di fornire le informazioni nell’immediatezza – la data per l’incontro, secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio.
L’accesso allo Sportello è gratuito.

Art. 4
Professionisti iscritti

Potranno prestare il servizio presso lo Sportello tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati di Trani – salvo incompatibilità del caso e comunque previa approvazione del COA – che:
• siano iscritti all’Albo da almeno cinque anni;
• non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’ avvertimento negli ultimi cinque anni;
• non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso;
• siano in regola con il pagamento del contributo annuale;
• siano in regola con l’obbligo formativo.
Sarà onere degli Avvocati interessati presentare domanda dichiarando di accettare le norme del presente Regolamento, specificando i settori di attività da loro svolti e, a richiesta del Consiglio, dovranno comprovare l’attività dagli stessi svolta in tali settori.
Il Consiglio provvederà a formare un elenco di avvocati per lo Sportello, aggiornato con cadenza biennale con indicazione dei relativi settori di competenza. (1)

Art. 5
Attività

L’attività che viene posta in essere presso lo “Sportello” si terrà presso i locali di Piazza Duomo dell’Ordine, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, possibilmente previa prenotazione dell’incontro tramite il modulo di richiesta presente nella sezione “Modulistica” del sito internet istituzionale dell’Ordine; tanto al fine di consentire l’adeguata e specifica competenza in relazione all’argomento da trattarsi.
L’informativa di base si esaurirà in una sola conferenza.
Evenutali variazioni alle modalità di prestazione del servizio allo Sportello, verranno rese note al pubblico attraverso il sito internet istituzionale dell’Ordine e/o altri idonei avvisi affissi nei locali dell’Ordine stesso.

Art. 6
Gratuità dello svolgimento dell’incarico

La prestazione del servizio allo Sportello per il Cittadino è gratuita; è, pertanto, vietato all’Avvocato ricevere da parte del beneficiario del servizio o da terzi denaro o altro tipo di compenso, per l’attività prestata.
La prestazione del servizio comporterà per l’avvocato allo Sportello il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di attività espletata.

Art. 7
Divieto di assumere incarichi

E’ vietato all’Avvocato che presti servizio allo sportello assumere incarichi professionali dal beneficiario dell’informativa.
Il divieto si estende anche:
• ai colleghi associati e/o soci dello studio dell’Avvocato che abbia prestato il servizio;
• ai colleghi che esercitino la propria attività negli stessi locali dello studio dell’Avvocato che abbia prestato il servizio;
• al coniuge e ai parenti fino al secondo grado dell’Avvocato che abbia prestato il servizio.
E’ comunque vietato all’Avvocato che presti il servizio allo Sportello indicare al beneficiario della prestazione il nome di Colleghi che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione esaminata.
Il Consiglio dell’Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell’elenco di cui all’art.4 del presente Regolamento, i soggetti nei cui confronti è stata resa l’attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell’oggetto dell’attività stessa.

Art. 8
Consenso al trattamento dati personali

Prima dell’inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà firmare il consenso al trattamento dati personali in conformità con la normativa sulla “privacy” (Decreto Legislativo n.196/2003).

Art. 9
Violazioni del regolamento

Il Consiglio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento.
Il Consiglio, in caso di violazioni, potrà escludere l’ Avvocato dall’elenco degli Avvocati di Sportello e, ove ravvisi ipotesi di illecito disciplinare, aprire il relativo procedimento nei confronti dello stesso.
Comporterà l’esclusione dall’elenco degli Avvocati di Sportello:
• la mancata presenza da parte dell’Avvocato allo sportello, nel turno di riferimento, senza giustificato motivo;
• il rifiuto od omissione ingiustificati di prestare l’attività di Sportello alla persona che accede al servizio;
• la violazione degli obblighi e divieti di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato con delibera del COA del 27.3.2012 e successivamente modificato con delibera del COA del 4.6.2013, entrerà in vigore il 15mo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale.

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(1) Comma modificato con delibera COA n.1962 del 30.5.2017 in vigore dall’1.6.2017.

Per accedere allo sportello è necessario prenotarsi  telefonicamente al n. 0883/493069

Nella Sezione Modulistica e di seguito ( cliccando sul link) potranno scaricarsi: