STATUTO
DELL’OSSERVATORIO GIURIDICO INTERNAZIONALE SULLA MIGRAZIONE

I.  COSTITUZIONE

La Commissione del Mediterraneo della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa – riunita a Trani nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2002 in occasione dei lavori della XII Assise del Mediterraneo e successivamente a Barcellona e a Palma de Mallorca rispettivamente  il 20 settembre 2002 e il 10 gennaio 2003, considerata la rilevanza che i fenomeni migratori hanno assunto per le Società del Mediterraneo e per i loro ordinamenti giuridici – ha deciso la istituzione di un Osservatorio Giuridico Internazionale sulla Migrazione (denominato in acronimo O.G.I.M.) con sede in Trani.
Fanno parte dell’Osservatorio gli Ordini forensi aderenti alla F.B.E. nonché quelli che ne condividono principi, scopi ed organizzazione; potranno altresì far parte dell’Osservatorio gli enti e gli organismi dell’Avvocatura, istituiti per legge.

II.  PRINCIPI

l’Osservatorio è una associazione senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica e sottoposta al diritto proprio del Paese ove trovasi la sede sociale ed al presente statuto.
Nel rispetto dei principi di democrazia, non discriminazione e pari dignità tende a favorire il confronto di idee ed esperienze tra gli associati e tra questi e le istituzioni territoriali, nazionali e comunitarie, oltre che con enti ed associazioni che operano nello stesso settore.

III.  DURATA

l’Osservatorio ha durata illimitata.

IV.  OGGETTO

L’Osservatorio si prefigge i seguenti obiettivi:

  1.  Promuovere gli strumenti giuridici validi ed efficaci che garantiscano il rispetto dei diritti degli stranieri e dare impulso all’effettivo esercizio di tutti i meccanismi giudiziali affinché risultino utili per la loro difesa.
  2. Garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli stranieri agendo, se fosse necessario, con azioni giurisdizionali adeguate affinché diventino effettivi.
  3. Configurarsi come un punto di riferimento per le relazioni e la comunicazione tra i diversi Ordini forensi che fanno parte dell’area mediterranea, al fine di pervenire all’elaborazione di una compiuta disciplina dei fenomeni migratori.
  4. Influire sull’orientamento delle riforme legislative che sulla questione degli stranieri si vanno elaborando nell’ambito dell’Unione europea, degli Stati membri e dell’insieme dei Paesi mediterranei. Agire come entità consultiva di organizzazioni statuali ed internazionali e in particolare dell’Unione Europea e del Consiglio Europeo, e promuovere la diffusione al mondo dei “mass – media” delle finalità, dei progetti formativi e degli obbiettivi dell’Osservatorio.
  5. Facilitare, attraverso i rispettivi Ordini, la cooperazione tra gli avvocati delle due sponde del Mediterraneo nelle procedure di ricongiungimento familiare.
  6. Vigilare per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone che si trovano in centri di accoglienza per stranieri, garantendo condizioni di vita e di trattamento degni, sotto il controllo di organizzazioni specializzate e fornendo assistenza giuridica che possa informarli sulla loro situazione e che faciliti l’accesso ai ricorsi giurisdizionali opportuni.

V.  SEDE SOCIALE

L’Osservatorio Giuridico Internazionale sulla Migrazione ha sede sociale a Trani (Italia) al Palazzo Caccetta.

VI.  AMMISSIONE DEI MEMBRI

La domanda di ammissione di un Ordine che non ne faccia parte di diritto deve essere presentata per iscritto e sottoposta all’ufficio di presidenza, che decide sulla sua ammissione.
L’Ordine che non sia stato ammesso, può proporre ricorso all’Assemblea dell’Osservatorio che decide in maniera insindacabile.

VII.  ORGANI DELL’OSSERVATORIO

A.  L’ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale ha i poteri più ampi e decide su qualunque materia, salvo quanto previsto in contrario dalla legge o dal presente statuto.
Essa nomina il Presidente e i componenti del Comitato esecutivo e del comitato scientifico, delibera sul bilancio e sulle quote, e sulle modifiche del presente statuto.
Essa si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente che ne predispone l’ordine del giorno da inviare a mezzo lettera semplice almeno trenta giorni prima salvo motivata urgenza.
L’assemblea generale è costituita dagli Ordini membri che vi partecipano con i loro Presidenti in carica o con un loro delegato.
L’assemblea generale vota con la maggioranza semplice degli Ordini presenti sulle questioni ordinarie e con la maggioranza qualificata dei due terzi degli Ordini presenti sulle questioni straordinarie.
Sono considerate questioni straordinarie soltanto lo scioglimento dell’Osservatorio, la modifica dello statuto o della sede sociale.
Tutti gli Ordini in regola con il pagamento delle quote dispongono di un voto e ciascun Ordine potrà rappresentare per delega solo un altro Ordine.
B.  PRESIDENTE
Rappresenta l’Osservatorio anche nei confronti dei terzi ed in giudizio e convoca il comitato esecutivo.
Sovraintende alle attività dell’Osservatorio ed alla esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato esecutivo ed avrà compiti di direzione della struttura tecnico-amministrativa.
presiede l’Assemblea generale ed il Comitato esecutivo e potrà delegare propri compiti ad un Vice Presidente Vicario eletto nel comitato esecutivo.
C.  COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da quattro componenti tra i quali verranno eletti, in occasione della prima seduta, un vice-Presidente ed un Segretario tesoriere.
Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti potranno essere riconfermati nella carica una sola volta.
Il Comitato esecutivo, nel rispetto dei principi dell’Osservatorio, ha il compito di realizzarne gli obbiettivi, assumendo ogni iniziativa utile e necessaria.
In particolare esso:
cura la predisposizione del Regolamento per il funzionamento degli organi dell’Osservatorio;
fissa i criteri organizzativi della struttura tecnico-amministrativa di cui sarà dotata l’Osservatorio;
propone il programma annuale delle attività;
garantisce il coordinamento delle iniziative a livello locale e centrale;
predispone il bilancio annuale e la relazione morale sulle attività svolte da sottoporre all’Assemblea.

VIII.  COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è organo consultivo dell’Osservatorio e sarà composto da dieci membri scelti tra autorevoli rappresentanti delle discipline giuridiche, economiche e sociali.
Esso si riunirà almeno una volta all’anno nominando al suo interno un Presidente, con compiti di coordinamento.
Il comitato scientifico esprimerà un proprio parere sul programma delle attività che verranno proposte all’Assemblea e potrà proporre al Comitato esecutivo la realizzazione di studi, ricerche e progetti.

IX.  PATRIMONIO

Per la realizzazione dei propri scopi l’Osservatorio si avvarrà delle quote associative annuali e di contributi finanziari da parte di soggetti pubblici, organismi professionali e di privati. Tali introiti costituiranno il patrimonio dell’Osservatorio.

X.  LINGUE

L’Osservatorio riconosce le lingue nazionali di tutti i Paesi rappresentati al proprio interno.
Le lingue professionali sono il francese, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo e l’italiano e la loro traduzione simultanea deve essere assicurata in occasione di ogni riunione plenaria.