STATUTO
TITOLO I
FINALITÀ DURATA SEDE E PATRIMONIO
Art. 1) E’ costituita con sede in Andria Via Duca d’Aosta n. 44 l’Associazione Avvocati Andriesi. L’associazione è retta dalle disposizioni previste in materia di associazione che non hanno fine di lucro ed è informata al principio della mutualità
Art. 2) Scopo dell’Associazione è la collaborazione tra gli associati per il promuovimento dei valori umani degli associati, per l’esercizio dell’attività forense in conformità alle regole della deontologia forense e per il reciproco scambio di esperienze giuridiche al fine di un migliore sviluppo della classe forense e dell’esercizio dell’attività forense. A tal fine si propone:
a) la più stretta collaborazione e la solidarietà tra gli associati, rafforzando i vincoli di comprensione e collaborazione professionale anche attraverso la costituzione di una rete intranet fra gli associati
b) la collaborazione tra la classe forense e gli organi giudiziari del territorio
c) la collaborazione con le varie associazioni di professionisti e con il Consiglio dell’Ordine
d) lo scambio di collaborazione e di esperienze con altri organismi similari, locali, nazionali ed internazionali
e) la promozione di iniziative a carattere giuridico nonchè di ogni iniziativa volta a rendere pubblico il lavoro dell’associazione anche attraverso forme di visibilità via internet ovvero attraverso la costituzione di forum di discussine pubblici via internet
f) intervento in settori della vita pubblica al fine di valorizzare l’attività ed il lavoro della classe forense
g) la promozione e l’adesione ad iniziative culturali dirette alla valorizzazione dell’attività forense ed alla sensibilizzazione della collettività a problematiche giuridiche e sociali.
h) la formulazione di pareri ad organismi pubblici e la indicazione di arbitri in giudizi arbitrali
i) la stipulazione di convenzioni con Organismi Privati e con Enti Pubblici dirette allo sviluppo dell’attività degli associati ed al conferimento di incarichi professionali secondo i criteri della professionalità specifica dei singoli associati e della rotazione.
j) la organizzazione di corsi di conoscenza, perfezionamento ed approfondimento di tematiche giuridiche e di argomenti o discipline che possano consentire agli associati un migliore sviluppo della loro professionalità e della loro personalità anche al di fuori dello stretto ambito lavorativo. L’associazione nell’espletamento delle proprie finalità potrà svolgere attività editoriale.
Art. 3) Per conseguire tali scopi l’Associazione potrà servirsi della collaborazione anche di soggetti esterni all’Associazione nonchè di organi di informazione radio televisivi, della stampa nonchè di ogni altro mezzo e strumento che sarà ritenuto idoneo per il perseguimento dei fini istituzionali. L’associazione potrà avvalersi di contributi e provvidenze che secondo la legge potranno essere concesse all’Associazione nonchè di contributi volontari di persone fisiche, persone giuridiche, Enti e Istituzioni società ed associazioni non riconosciute. Altresì l’Associazione potrà avvalersi di contributi da sponsor nell’ipotesi di organizzazione di seminari e/o convegni ovvero nell’ipotesi di manifestazioni sociali, giuridiche e culturali. L’Associazione organizzerà scambi culturali con altre associazioni di avvocati, nell’ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nonché attività sportive e per il tempo libero. L’Associazione instaurerà rapporti con le Università per sviluppare metodologie che favoriscano nuovi sbocchi professionali agli avvocati.
Art. 4) La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 5) Nella sede dell’Associazione sono tenuti il libro dei soci e gli altri libri sociali e contabili che saranno aggiornati ad iniziativa del Segretario dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la nomina di un soggetto esterno per la tenuta della contabilità fiscale e quale depositario delle scritture contabili fiscali
Patrimonio Sociale e Conferimenti
Art. 6) Il patrimonio sociale potrà essere costituito da qualsiasi liberalità destinata agli scopi sociali nonchè dalle quote associative e dalle quote annuali o straordinarie versate dagli associati e depositate presso le casse sociali.
Art. 7) L’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale.
TITOLO II
SOCI
Art. 8) Possono essere ammessi fra i soci coloro che siano iscritti all’Albo degli Avvocati; al Registro dei Praticanti e all’elenco speciale.
Art. 9) La domanda di iscrizione va presentata al Consiglio Direttivo con l’indicazione delle generalità, del codice fiscale, domicilio e indirizzo dello studio
Art. 10) Il socio si dovrà impegnare all’atto della domanda di iscrizione all’Associazione ad osservare lo Statuto e i deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 11) L’ordine di iscrizione del libro dei soci non costituisce titolo di precedenza o preferenza.
Art. 12) Il Consiglio Direttivo decide con provvedimento motivato nella sola ipotesi di rifiuto della domanda. Avverso il rifiuto l’aspirante socio ha facoltà di impugnare il provvedimento di rifiuto con ricorso al Collegio dei Probiviri con le modalità disciplinate nell’apposita sezione.
Art. 13) Può essere espulso anche ad istanza di uno o più soci, con provvedimento del Consiglio Direttivo, l’iscritto che, dopo essere stato sentito:
a) commetta azioni pregiudizievoli agli scopi dell’Associazione;
b) contravvenga alle norme del presente Statuto;
c) contravvenga ad ogni altra norma e/o disposizione che l’Associazione attraverso i suoi organi adotterà;
d) sia radiato dall’Albo degli Avvocati, dal Registro dei Praticanti e dall’elenco speciale ovvero sia condannato con sentenza passata in cosa giudicata per reati che, seppur non comportino la radiazione dall’Albo degli Avvocati, dal Registro dei Praticanti e dall’elenco speciale, rendano incompatibile, a giudizio del Consiglio Direttivo, la partecipazione dell’iscritto all’Associazione.
e) si sia reso moroso nel versamento delle quote annuali ovvero delle somme che il Consiglio Direttivo o l’Assemblea abbiano deciso di richiedere ai soci per gli scopi dell’Associazione.
Art.14) Avverso il provvedimento di espulsione l’associato ha facoltà di impugnare il provvedimento con ricorso al Collegio dei Probiviri con le modalità disciplinate nell’apposita sezione.
Art.15) L’esclusione del socio comporta l’immediata cessazione di ogni rapporto con l’Associazione a far data dal provvedimento di espulsione.
Art.16) Il socio può recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo
Art.17) Nel caso di espulsione ovvero di recesso da parte del socio, le quote ed ogni somma da questi versata nelle casse dell’Associazione rimangono acquisite all’Associazione.
TITOLO III
ORGANI
Art.18) Organi dell’Associazione sono l’Assemblea degli iscritti, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Probiviri.
Assemblea
Art.19) L’assemblea è ordinaria e straordinaria
Art.20) L’Assemblea ordinaria degli iscritti si riunisce ogni anno per l’approvazione del bilancio dell’Associazione e la relazione del Presidente. Ciascun iscritto può presentare al Segretario mozioni ed ordini del giorno, che saranno posti in discussione dopo la relazione del Presidente.
Art.21) L’Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di luglio, mediante affissione di avviso nelle bacheche dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata.
Art.22) L’assemblea ordinaria elegge ogni due anni il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Probiviri.
Art.23) L’assemblea straordinaria si occupa delle materie non devolute all’Assemblea ordinaria e decide sulle impugnazioni dei provvedimenti dei Probiviri in tela di espulsione del socio
Art.24) L’Assemblea straordinaria è convocata mediante affissione di avviso nelle Bacheche dell’Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata. Nell’ipotesi di richiesta di 1/5 degli iscritti la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
Art.25) Nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria entro il mese di luglio o dell’Assemblea Straordinaria, a ciò provvederà il Segretario.
Art.26) L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria deliberano a maggioranza semplice degli intervenuti.
Art.27) Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra tutti gli iscritti all’Associazione ogni 2 anni dall’Assemblea ordinaria e sono rieleggibili.
Art.28) Per la elezione del Presidente e dei Consiglieri verranno utilizzate separate schede bianche vistate dal Segretario.
Art.29) Nell’aula delle elezioni deve essere esposto all’apertura del seggio l’elenco degli iscritti all’Associazione, nonché l’elenco di coloro che tra gli iscritti sono disponibili ad accettare la carica a Presidente o a membro del Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto di indicare sulla propria scheda, un unico nominativo per l’elezione del Presidente, mentre potrà indicare 4 nomi, compresi nell’elenco degli iscritti all’Associazione, per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, nelle rispettive votazioni.
Il Presidente
Art.30) Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli iscritti all’Associazione ed ha la rappresentanza dell’Associazione.
Art.31) Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria; convoca il Consiglio Direttivo; presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Art.32) Il Presidente esegue i provvedimenti dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art.33) Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo del Presidente, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni.
Art.34) Nel caso di vacanza del Presidente o di sua impossibilità subentra il Vice Presidente per l’assolvimento del soli compiti di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo
Art.35) Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri eletti dall’Assemblea oltre al Presidente.
Art.36) Il Consiglio Direttivo si riunisce mensilmente su iniziativa del Presidente; esso è validamente riunito con la presenza di 2/3 dei membri aventi voto deliberativo.
Art.37) Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; in casi di parità di voti quello del Presidente ha valore doppio.
Art.38) Il Consiglio Direttivo procede alla elezione del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere.
Art.39) Il Consiglio Direttivo è convocato ad iniziativa di ciascun componente con preavviso, anche orale, di tre giorni, e, in casi di urgenza in qualunque momento.
Art.40) Il Consiglio Direttivo può procedere alla formazione di Comitati Esecutivi per l’attuazione di deliberazioni del Consiglio e di Commissioni di Lavoro o di Studio per la realizzazione delle finalità dell’Associazione scegliendone i componenti tra gli iscritti.
Art.41) Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo di un componente del Consiglio Direttivo, ad esso subentrerà il candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti, ed in caso di non accettazione quello immediatamente successivo.
Il Collegio dei Probiviri
Art.42) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea
Art.43) I Probiviri provvedono alla nomina del loro Presidente dandone comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione. Operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice.
Art.44) Compito del Collegio dei Probiviri è la soluzione delle controversie tra soci, nonchè decide sulle impugnazioni alle espulsioni dei soci disposte dal Consiglio Direttivo.
Art.45) Il Collegio dei Probiviri può irrogare all’associato anche la sanzione del rimprovero ovvero della sospensione dall’associazione per un periodo non superiore a mesi sei.Durante il periodo di sospensione l’associato pur privato del suo diritto di voto in seno all’Assemblea ha diritto di intervenire e di far votare mozioni ed è comunque obbligato al versamento delle quote sociali.
Art.46) Il ricorso avverso il provvedimento di espulsione del socio deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere indirizzato impersonalmente al Collegio del Probiviri, presso la sede dell’Associazione.
Art.47) Il Collegio dei Probiviri, sentiti il Consiglio Direttivo ed il socio ricorrente, assunte se del caso, le più ampie informazioni, decide entro quaranta giorni dalla ricezione del ricorso.
TITOLO IV
BILANCIO ANNUALE
Art.48) L’esercizio sociale si chiude annualmente al 31 dicembre di ciascun anno
Art.49) Alla chiusura di ogni anno il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione dell’inventario, del bilancio e della previsione di spese per l’esercizio successivo a norma di legge.
Art.50) Il bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea che il Consiglio Direttivo dovrà indire entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Art.51) Per gli eventuali fondi risultanti dal bilancio e non completamente utilizzati nel corso dell’esercizio precedente, il Consiglio Direttivo indicherà all’Assemblea la possibile utilizzabilità per l’esercizio successivo. L’Assemblea deciderà il suo utilizzo
Art.52) Non è mai consentita la distribuzione agli associati delle somme risultanti dai bilanci.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.53) Lo scioglimento volontario dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con la maggioranza del 90% dei soci
Art.54) L’Assemblea con la delibera di scioglimento nominerà un liquidatore fra gli associati ovvero nella persona di un professionista esterno
Art.55) Il liquidatore nominato provvederà a liquidare tutte le eventuali attività dell’Associazione
Art.56) Tutte le somme residue derivanti dalla liquidazione delle attività dell’Associazione saranno devolute in favore di enti di organizzazioni che si occupino di attività benefica o sociale secondo quanto stabilito dall’Assemblea nella delibera di scioglimento.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art.57) Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti all’associazione
Art.58) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni codicistiche e speciali in tema di Associazioni non riconosciute