STATUTO
Art. 1 Denominazione e sede.

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – SINDACATO AVVOCATI, ATA TRANI, che nel prosieguo del presente statuto sarà denominata ANF TRANI, è stata costituita per trasformazione del S.I.A.P. di Trani, già aderente alla FE.SA.PI. con verbale di Assemblea straordinaria del 19.7.1988 ed è Associazione territoriale aderente (ATA) all’associazione nazionale degli avvocati italiani, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, con la sigla A.N.F., con sede in Roma.
Possono farne parte tutti i professionisti iscritti nell’albo avvocati dell’Ordine di Trani.
Ad essa possono aderire avvocati e praticanti avvocati.
L’ANF Trani ha sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani.

2 – Scopi.

L’ANF TRANI aderisce e fa propri gli scopi previsti nello statuto dell’ANF a livello nazionale e in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento, o partito politico, od organizzazione sociale con esclusione di ogni scopo di lucro.
L’ANF TRANI rivendica la rappresentanza sindacale degli avvocati e praticanti avvocati appartenenti al circondario del Tribunale di Trani, rappresenta e tutela autonomamente i propri iscritti nei rapporti con le autorità e le rappresentanze locali di altre organizzazioni, delibera ed attua le proprie iniziative per la risoluzione di problemi locali e cura l’attuazione, in tutto il circondario del Tribunale di Trani, delle iniziative e degli scopi dell’ANF NAZIONALE.
L’ANF TRANI opera per la promozione culturale e professionale degli avvocati del circondario organizzando in proprio o con altre organizzazioni eventi culturali e formativi, anche accreditati nelle forme previste dal regolamento sulla formazione professionale continua.

3- Patrimonio

1. Il patrimonio dell’ANF TRANI è costituito dai contributi dei soci e da eventuali introiti acquisiti con iniziative culturali e corsi di formazione.
2. Ogni esercizio, che coincide con l’anno solare, è predisposto dal Tesoriere, ed è approvato dal Direttivo e dall’Assemblea, un rendiconto economico finanziario.
3. All’ANF TRANI è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .
4. L’ANF TRANI ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
5. In caso di scioglimento dell’ANF TRANI e di sua estinzione l’Assemblea dei soci nominerà un liquidatore, il quale, al termine della liquidazione, devolverà il patrimonio utile netto residuo all’ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4 – Soci dell’Associazione Nazionale Forense di Trani.

Sono soci dell’Associazione Nazionale Forense tutti gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti all’associazione ed hanno diritto di voto in assemblea e di partecipare alla vita dell’associazione se in regola con il versamento del contributo deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dell’ANF TRANI può, con apposita delibera motivata, attribuire la qualifica di socio onorario o di Presidente onorario agli avvocati che si sono particolarmente distinti nella promozione e diffusione delle attività dell’ANF TRANI.
Al momento della redazione del presente statuto rivestono la qualità di Presidente onorario l’Avv. Mario Boccardi e l’Avv. Francesco Paolillo.

5 – Diritti e obblighi dei soci

I soci dell’ANF TRANI hanno tutti pari diritti a tempo indeterminato essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ; essi godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche ed hanno tutti, alle condizioni di cui alle norme statutarie, diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi dell’associazione; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo tenendo conto della quota del contributo medesimo da versarsi all’ANF nazionale.
Il socio in regola con i contributi per l’anno solare in corso ha inoltre diritto a partecipare alla vita dell’ANF TRANI e a tutte le iniziative della medesima.
La qualità di socio non è in alcun modo trasmissibile e si perde:
a) per morte o per dimissioni;
b) per cancellazione dall’albo dell’Ordine di Trani;
c) per espulsione deliberata e motivata dai competenti organi statutari.
Qualunque avvocato o praticante avvocato, iscritto nell’albo avvocati dell’Ordine di Trani può chiedere di essere iscritto all’ANF TRANI, con le modalità previste dal Consiglio Direttivo, accettandone lo statuto.
La quota di partecipazione sociale e il contributo associativo non sono trasmissibili né rivalutabili.

6 – Organi, cariche e incompatibilità

Sono organi dell’ANF TRANI:
A Assemblea degli iscritti.
B Consiglio Direttivo
C Presidente, Segretario e Tesoriere che costituisce l’ufficio di presidenza.
D Collegio dei Probiviri
Gli organi durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili per non più di due volte.
Sono incompatibili con la carica di Presidente la nomina a componente del Consiglio dell’Ordine o ad altra carica riguardante gli uffici di Presidenza in organismi circondariali delle associazioni maggiormente rappresentative indicate dal Congresso dell’OUA.
Parimenti è incompatibile con la carica di Presidente la nomina quale componente dell’assemblea dell’OUA, del CNF e della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense.
L’assenza non giustificata a tre consecutive riunioni può comportare la decadenza dalla carica ricoperta pronunciata dall’organo di appartenenza.
In caso di dimissioni o per qualunque causa risulti ridotto il numero dei membri degli organi collegiali, subentrano, ove ci siano, i candidati che seguono negli ordini di preferenza dei rispettivi organi. In difetto, l’integrazione viene effettuata per cooptazione tra gli iscritti dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso gli organi hanno legittimazione fino a quando resta in carica più della metà dei componenti eletti nella votazione originaria. In mancanza l’organo è decaduto di diritto e l’assemblea dovrà eleggerne uno nuovo.

7- Assemblea degli iscritti.

L’assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni anno per l’approvazione del rendiconto entro il 28 febbraio di ogni anno e ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.
L’assemblea deve essere convocata quando un decimo degli iscritti ne faccia richiesta scritta formulando l’ordine del giorno.
L’assemblea è convocata mediante affissione di manifesti presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani e presso le sezioni distaccate o mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani o avviso individuale a tutti i soci, anche per e-mail, almeno cinque giorni prima salvi i casi di eccezionale urgenza, in prima e in seconda convocazione che possono tenersi anche nello stesso giorno, a non meno di un’ora di distanza.
L’assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea delibera a maggioranza dei votanti qualunque sia l’argomento all’ordine del giorno.
Gli iscritti, in regola con il pagamento delle quote sociali, possono partecipare in assemblea o delegare altro iscritto. Non sono ammesse deleghe per l’elezione delle cariche sociali, negli altri casi è ammessa una sola delega.
L’assemblea approva il rendiconto, elegge le cariche sociali, i rappresentanti dell’ANF TRANI nel Consiglio Nazionale ANF e i delegati al Congresso Nazionale. Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.
Le deliberazioni assembleari, ivi compresi quelle di approvazione del rendiconto economico finanziario saranno rese note agli iscritti attraverso l’invio di e-mail.

8. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri eletti dall’assemblea con votazione a scrutinio segreto per la durata di tre anni.
Fanno altresì parte di diritto del direttivo i consiglieri nazionali dell’ANF Trani e un delegato per ogni comune del circondario del Tribunale di Trani, individuato dalle associazioni locali o, in difetto, può essere cooptato dal Consiglio Direttivo dell’ANF TRANI.
I delegati individuati dalle associazioni locali o cooptati hanno voto consultivo e deliberativo limitatamente alla trattazione delle questioni relative al mandamento dio loro competenza.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente in unica convocazione e delibera su tutti gli argomenti all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente su richiesta di 1/3 dei suoi componenti e, in difetto di convocazione da parte del Presidente, è validamente convocato in caso la metà più uno dei suoi membri vi provveda comn apposti ordine del giorno comunicato a tutti i componenti nelle stesse forme previste per la convocazione dell’assemblea.
Il Consiglio direttivo elegge il Presidente, il Segretario e il Tesoriere che formano l’ufficio di presidenza.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea, esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa rispondente ai fini dell’associazione, amministra il patrimonio sociale e approva il rendiconto da sottoporre all’assemblea con la relazione del tesoriere.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le regole per l’ammissione a socio.

9. Ufficio di Presidenza.

L’ufficio di presidenza è presieduto dal Presidente, ha la rappresentanza legale dell’ANF Trani, affida agli altri membri la cura dei singoli settori di lavoro, promuove l’attività dell’ANF TRANI ed ogni altro rapporto o iniziativa conforme agli scopi dell’associazione.
Il Presidente stabilisce contatti con organismi politici e sindacali, nonché con le autorità dell’amministrazione della Giustizia al fine di perseguire gli scopi statutari dell’associazione.

10. Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’assemblea, ed è composto da tre membri ed ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri istruisce i provvedimenti disciplinari per violazione dei doveri associativi e previa contestazione degli addebiti, con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, delibera, a maggioranza, sentiti gli interessati, le sanzioni disciplinari consistenti nel richiamo, nella censura, nella sospensione e nella esplulsione.
Le decisioni del Collegio devono essere comunicate all’interessato sempre a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
E’ ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Al Collegio dei Probiviri è affidata l’interpretazione dello statuto e la sorveglianza sull’esatta applicazione dello stesso.
Il Collegio dei probiviri si adopera per la risoluzione delle eventuali vertenze tra gli iscritti e sorveglia l’osservanza dei doveri di solidarietà professionale e della disciplina sindacale.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di componente del Direttivo.

Art. 11 Norme finali.

Il presente statuto potrà essere modificato dall’Assemblea a maggioranza dei votanti.