ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di marzo presso la sala avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, l’ASSOCIAZIONE AVVOCATI DI TRANI, provvede a modificare e/o integrare l’originario Atto costitutivo e Statuto approvato il 10.01.2003 con il presente Atto costitutivo e Statuto (il quale deve intendersi redatto, sin dall’origine, nella presente versione), come segue:

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. E’ costituita nel circondario del Tribunale di Trani l’“Associazione Avvocati di Trani”, con sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di  Trani.

Art. 2 – Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.
  2. L’Associazione e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 – Associati

  1. Possono iscriversi all’Associazione tutti gli avvocati e i praticanti avvocati che svolgono la loro attività o il loro tirocinio professionale in uno studio legale avente sede nella Città di Trani.
  2. L’ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo previa verifica della regolare iscrizione all’Albo degli Avvocati o all’Albo dei Praticanti.
  3. Tutti gli avvocati associati godono del diritto di partecipazione all’Assemblea generale, nonché del libero elettorato attivo e passivo negli organi sociali; ogni avvocato associato esprime un voto. I praticanti avvocati associati godono del diritto di partecipazione all’Assemblea generale e possono eleggere un proprio rappresentante che è componente di diritto del Consiglio Direttivo.
  4. La quota sociale annuale per gli avvocati e per i praticanti avvocati è stabilita con delibera dell’Assemblea degli associati ed è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, senza alcuna possibilità di rivalutazione della stessa.
  5. La qualità di associato si perde:
    a)per dimissione;
    b) per decadenza;
    c)per esclusione.
  6. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta.
  7. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nel versamento della quota sociale annuale protrattasi oltre sei mesi dall’inizio dell’anno sociale.
  8. L’esclusione viene proposta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per indegnità morale o per comportamento contrario agli scopi dell’Associazione. Sulla proposta di esclusione delibera il Collegio dei Probiviri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con provvedimento motivato, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli e sempre dopo averlo ascoltato. L’escluso non può più essere riammesso nell’Associazione.

Art. 4 – Scopi

L’Associazione Avvocati di Trani ha i seguenti scopi:
a)promuovere e sostenere ogni iniziativa utile al fine di contribuire al miglior funzionamento dell’apparato giudiziario rispetto alle esigenze della società e degli operatori del diritto attraverso il dialogo ed il confronto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con le altre associazioni forensi, con le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri;
b) diffondere e sviluppare i principi della deontologia forense sia nei rapporti con gli utenti che in quelli di colleganza professionale;
c) promuovere iniziative culturali, di formazione professionale e ricreative anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e quant’altro ritenuto utile;
d) incentivare la partecipazione ed il senso di responsabilità dei giovani avvocati promovendo iniziative anche di concerto con la Scuola Forense.

Art. 5 – Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’associazione:
    a) l’Assemblea degli iscritti
    b) il Consiglio Direttivo,
    c) il Collegio dei Probiviri.
  2. Tutti gli organi sociali restano in carica per due anni. I componenti degli organi sociali possono essere rieletti, per una sola volta per un altro biennio. Il compimento del biennio non determina la decadenza automatica dalla carica che si protrae sino al subentro dei nuovi eletti.
  3. Non possono far parte dello stesso organo, nel medesimo biennio, i parenti e gli affini, nonché più di due avvocati che esercitino la propria attività all’interno dello stesso studio professionale.

Art. 6 – L’Assemblea degli associati

  1. L’Assemblea è costituita da tutti gli associati che abbiano provveduto al pagamento della quota annuale nel termine di venti giorni prima dell’adunanza stessa.
  2. L’Assemblea:
    a) approva l’operato del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo;
    b) delinea il programma delle attività dell’Associazione;
    c) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.
  3. L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile di ogni anno.
  4. L’Assemblea deve essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo, quando ne faccia richiesta il Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero la maggioranza del Consiglio Direttivo, oppure a richiesta di almeno un terzo degli associati.
  5. La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno e deve essere comunicata a tutti gli associati di cui al comma 1, anche via e-mail, almeno cinque giorni prima. La convocazione deve inoltre essere pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Trani (www.ordineavvocatitrani.it), nella sezione dedicata ai comunicati dell’Associazione Avvocati di Trani, o in altro sito internet altrimenti disponibile.
  6. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati di cui al comma 1; in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto degli associati di cui al comma 1. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  7. L’Assemblea convocata per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, ovvero per lo scioglimento dell’Associazione è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati di cui al comma 1, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  8. Il voto in Assemblea può essere espresso anche mediante delega. Non sono ammesse deleghe in misura superiore a tre per associato.
  9. Il verbale delle assemblee, contenente le delibere assembleari, deve essere redatto in apposito registro custodito dal Segretario e consultabile da tutti gli associati.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea per la durata di un biennio. Il numero dei componenti può essere elevato a sette ove l’Associazione superi i cento associati. Uno dei membri è eletto dai praticanti avvocati iscritti all’Associazione secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1.
  2. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
  3. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    a) deliberare sull’ammissione dei nuovi associati che ne facciano richiesta, previa verifica dei requisiti previsti dall’art. 3;
    b) deliberare sulle dimissioni, sulla decadenza o sulla proposta di esclusione degli associati;
    c) provvedere all’ordinaria ed alla straordinaria amministrazione, stabilendo l’ammontare del contributo annuale a carico degli associati;
    d) redigere il bilancio consuntivo annuale su proposta del Tesoriere;
    e) attuare il programma delle attività deliberato dall’Assemblea;
    f) organizzare manifestazioni, convegni, seminari ed altri eventi formativi;
    g) promuovere le opportune iniziative per attuare gli scopi dell’Associazione;
    h) deliberare su ogni altra questione attinente all’oggetto sociale, espressamente demandatagli dall’Assemblea, ovvero non attribuita dall’atto costitutivo e dallo statuto all’Assemblea.
  4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, da comunicarsi anche via e-mail almeno tre giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su iniziativa di almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta a trimestre.
  5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente. Delle riunioni e delle decisioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art 8 – Il Presidente dell’Associazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi.

Art. 9 – Il Collegio dei Probiviri.

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e decide sulle controversie insorte all’interno dell’associazione con decisione inappellabile.
  2. Il Collegio dei Probiviri delibera sulla proposta di esclusione dell’associato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con provvedimento motivato, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli e sempre dopo averlo ascoltato.

Art. 10 – Patrimonio e rendicontazione economica e finanziaria.

  1. Il patrimonio è costituito da tutti beni divenuti a qualsiasi titolo di proprietà dell’Associazione. Nel patrimonio confluiscono le quote sociali annuali che tutti gli associati sono tenuti a versare. Nel patrimonio possono inoltre confluire eventuali donazioni, nonché i contributi erogati da enti pubblici o da soggetti privati in genere per sostenere le attività dell’Associazione.
  2. Per tutta la durata dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio di cui al comma 1 deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ad associazioni con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  4. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario deve essere presentato all’Assemblea degli associati, entro il mese di aprile dell’anno successivo, la rendicontazione economica e finanziaria. Il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere, deve essere approvato dall’Assemblea degli associati. Il bilancio consuntivo dopo l’approvazione deve essere pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Trani (www.ordineavvocatitrani.it), nella sezione dedicata ai comunicati dell’Associazione Avvocati di Trani, o in altro sito internet altrimenti disponibile.