Associazione degli avvocati del Foro di Trani
Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia

Statuto

Art. 1 Costituzione, denominazione
E’ costituita la libera associazione degli Avvocati iscritti nell’albo di Trani che operano in studi aventi sede nei comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.

Art. 2 Sede
L’Associazione ha la propria sede in Ruvo di Puglia (Bari) alla Via Amendola presso il Palazzo di Giustizia.

Art. 3 Principi e finalità
L’Associazione non ha fine di lucro ed è informata al fine della mutualità. Essa ha lo scopo della difesa dei valori umani e della promozione di iniziative a tutela della dignità e reputazione della classe forense nell’attuale assetto dell’Ordinamento Giudiziario. L’Associazione adotterà tutte le iniziative necessarie a rendere più agevole e corretto l’esercizio della professione forense in collaborazione con i magistrati preposti ai compiti d’istituto e in collaborazione con i dirigenti dei settori delle cancellerie. Inoltre l’Associazione ha le seguenti finalità:
– rispetto dell’ordinamento professionale per favorire l’applicazione delle norme deontologiche professionali;
– valorizzare il ruolo degli Avvocati associati nel tessuto socio-economico locale, organizzando anche incontri con conferenze e convegni;
– promuovere la collaborazione con gli Enti locali per contribuire alla risoluzione delle problematiche connesse all’esercizio della professione;
– ricercare confronti costruttivi con altre categorie professionali a difesa dei diritti dei cittadini;
– favorire iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo ed economico;
– promuovere e favorire iniziative tese allo sviluppo professionale dei singoli associati.

Art.. 4  Durata
L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– tasse d’iscrizione;
– quote associative dei soci fondatori e ordinari;
– contributi degli Enti pubblici territoriali;
– donazioni.

Art. 6 Soci
I soci possono essere: fondatori, ordinari, onorari.
Sono soci fondatori tutti i sottoscrittori del presente statuto.
Sono soci ordinari tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1), faranno parte dell’Associazione dopo la sua costituzione.
Sono soci onorari tutti coloro che accettano la nomina deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Ammissione a socio 
L’iscrizione avviene su domanda scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, con l’esplicito impegno ad accettare le norme previste dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda entro 60 giorni, e delibera l’eventuale ammissione.
La qualità di socio si acquista, con decorrenza dalla data di delibera, con il versamento della tassa d’iscrizione e della quota associativa.

Art. 8 Recesso
Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Gli effetti del recesso decorrono dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

Art. 9 Decadenza ed esclusione
Costituiscono motivo di decadenza:
– la cancellazione dall’albo di appartenenza.
Costituiscono motivo di esclusione :
– il mancato pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi, decorsi 60 giorni dalla data di scadenza;
– il mancato rispetto delle norme del presente Statuto;
– il compimento di azioni che possano ledere il prestigio dell’Associazione e della professione.
La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione all’associato.

Art. 10 Organi Sociali
Gli organi dell’Associazione sono.
– il Presidente;
– l’Assemblea degli associati;
– Il Consiglio Direttivo.
Per le cariche ricoperte non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 11 Durata delle cariche
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di 2 (due) anni.
L’Assemblea, per la rielezione del Consiglio, dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo uscente e, in difetto, da Presidente entro 30 giorni dalla scadenza del suo mandato.

Art. 12 Assemblea
L’Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno DUE volte l’anno, una per ogni semestre.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata sia dal Consiglio Direttivo che dall’Assemblea dei soci: in quest’ultimo caso la richiesta deve essere presentata da almeno UN QUINTO degli associati.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto di volta in volta a maggioranza di voti.

Art. 13 Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
– approva il rendiconto dell’anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno;
– approva i programmi dell’Associazione;
– elegge, separatamente, il Presidente e gli altri 6 (SEI) componenti il Consiglio Direttivo.
Non possono ricoprire cariche coloro che sono Consiglieri dell’Ordine Avvocati e/o coloro che ricoprono incarichi nella Magistratura Onoraria.

Art. 14 Assemblea Straordinaria 
L’Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
– delibera sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
– delibera lo scioglimento e al liquidazione dell’Associazione.

Art. 15 Votazioni
Le votazioni avvengono per alzata di mano e non è ammesso il voto per delega.
Le votazioni per elezioni delle cariche sociali, invece, avvengono a scrutinio segreto ed ogni associato può esprimere una preferenza per l’elezione del Presidente fino a sei preferenze per l’elezione degli altri componenti il Consiglio Direttivo.
A parità di voto è eletto il più anziano di iscrizione nell’albo.

Art. 16 Convocazione
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’Associazione almeno OTTO giorni prima della data prefissata.
L’avviso deve indicare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno 1 ORA.

Art. 17 Quorum richiesti per le Assemblee
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti i 2/3 degli associati; in seconda convocazione quando siano presenti almeno 1/3 degli associati.
L’Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 18 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da SEI Consiglieri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di 2 anni.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in particolare esso ha il compito di :
– attuare i principi e le finalità previste dal precedente art.3;
– convocare l’Assemblea dei soci;
– deliberare l’ammissione dei nuovi soci, l’eventuale loro decadenza ed esclusione nonchè la sostituzione dei Consiglieri;
– stabilire l’importo della quota di iscrizione e della quota associativa;
– indire la elezione per il rinnovo delle cariche sociali;
– curare l’immagine dell’Associazione.

Art. 19 Vice Presidente e Segretario – Tesoriere
Il Consiglio Direttivo procederà all’attribuzione, al proprio interno, delle cariche di Vice Presidente e di segretario Tesoriere.
L’elezione avverrà a scrutinio segreto con la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo seguendo i criteri di cui all’ultimo comma dell’art. 24 del presente Statuto.

Art. 20 Elettorato Attivo e Passivo
Sono elettori dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggibili i soci fondatori ed ordinari che risultano in regola con le quote associative, salvo l’ultimo comma dell’art. 13.

Art. 21 Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 22 Il Vice Presidente
Il Consigliere Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Art. 23 Segretario – Tesoriere
Il Segretario Tesoriere ha il compito di:
– verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo;
– procedere alle convocazioni delle Assemblee;
– redigere il rendiconto annuale;
– incassare le tasse di iscrizione e le quote associative;
– effettuare i pagamenti.

Art. 24 Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese.
La convocazione deve avvenire mediante lettera indirizzata ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonchè dell’ordine del giorno.
La riunione è valida quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica o, in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 25 Sostituzione del Presidente e dei Consiglieri
Il Presidente decade automaticamente dalla carica qualora non convochi il Consiglio Direttivo per tre mesi consecutivi. In tal caso il Vice Presidente provvederà alla convocazione dell’Assemblea per presa d’atto dell’intervenuta decadenza e per la nomina del nuovo Presidente.
I Consiglieri che nel corso del mandato si assentino senza giustificato motivo per tre volte consecutive o rendano vacante la carica per dimissioni, decadenza, esclusione dalla carica di socio o altra causa, verranno sostituiti dai soci che, nella graduatoria elettorale, hanno riportato il maggior numero dei voti immediatamente dopo l’ultimo eletto.
I Consiglieri subentranti permangono in carica fino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Art. 27  Rendiconto
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile l’Assemblea deve approvare il rendiconto della gestione relativa all’anno precedente redatto con qualsiasi metodo purchè chiaro e trasparente.

Art. 28 Scioglimento e Liquidaazione
In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria nominerà un liquidatore fra gli associati determinandone i poteri.
Le eventuali somme e beni residui saranno devoluti per beneficenza.

Art. 29 Disposizioni Finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia, ed in particolare quelle dell’art. 36 e seguenti.