CAMERA PENALE CIRCONDARIALE DI TRANI
ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

S T A T U T O

Art. 1) Denominazione
L’Associazione denominata CAMERA PENALE DI TRANI ha sede in Trani presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, attualmente alla Piazza Duomo 10, ed aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane.
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2) Scopo e oggetto sociale
Scopo dell’Associazione è quello di:
a) promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione difensiva e del ruolo del difensore nel procedimento penale, in ossequio al principio sancito dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, che implica e determina:
– l’essenzialità, l’imprescindibilità e l’inalienabilità della funzione difensiva e del ruolo del difensore in ogni fase, stato e grado del procedimento;
– la realizzazione di una parità di posizione fra accusa e difesa e di un effettivo contraddittorio davanti ad un giudice terzo;
b) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini;
c) raccogliere o divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione difensiva nel procedimento penale;
d) fornire ogni possibile apporto alla formazione, alla modifica, alla interpretazione coerente con i principi indicati al punto “a” di atti normativi, regolamentari e organizzativi che comunque si pongano in relazione con i diritti e le prerogative difensive e con la funzione del difensore nel procedimento penale;
e) promuovere studi e iniziative che si prefiggono lo scopo di migliorare la giustizia penale;
f) sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario e più in generale dell’ordinamento processuale penale, volte a perseguire la realizzazione di un “giusto processo”, nell’ambito dei principi di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.

Art. 3) Soci
Possono aderire all’Associazione gli avvocati iscritti nell’albo professionale di Trani ovvero negli altri albi professionali del distretto della Corte d’Appello di Bari, i quali esercitano la professione in campo penale.
Possono altresì aderire, senza diritto di elettorato passivo, i praticanti avvocati.
L’adesione ad altre Camere Penali del distretto deve essere dichiarata al momento della richiesta di adesione alla Camera Penale di Trani. Essa è incompatibile con l’esercizio del diritto di voto e di elettorato all’interno della Camera Penale di Trani.
Qualora non sussista al momento dell’iscrizione, o venga meno successivamente, uno dei requisiti richiesti, la Giunta Esecutiva delibera, previa audizione dell’interessato, di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, di cancellarla se esso è definitivo.
Nello stesso modo la Giunta Esecutiva, sentito l’interessato, può richiamare, sospendere o espellere dalla Associazione il socio che abbia violato principi di comportamento di cui è essenziale il rispetto in coerenza con le finalità dell’Associazione.
L’interessato può chiedere che venga inserito nell’ordine del giorno della prima Assemblea successiva la valutazione della decisione della Giunta.
L’Assemblea deciderà a maggioranza dei presenti.

Art. 4) Organi sociali
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) la Giunta Esecutiva;
c) il Presidente della Giunta;
d) il Vice Presidente;
e) il Comitato scientifico quale Organo Consultivo.

Art. 5) Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno.
Essa:
a) delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ordine del giorno;
b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
c) stabilisce l’ammontare delle quote sociali e la modalità di riscossione;
d) elegge ogni biennio il Presidente ;
e) delibera su quanto contemplato dall’art. 9;
f) nomina i delegati al Congresso Nazionale dell’Unione.

Art. 6) Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o, in caso di mancanza o incompatibilità, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere o dal Componente più anziano ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Giunta Esecutiva o ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% dei soci.

Art. 7) Convocazione dell’assemblea
La convocazione dell’Assemblea, con relativo ordine del giorno, avviene mediante affissione dell’avviso di convocazione dieci giorni prima della data fissata presso la sede della Camera Penale ed il relativo Albo di pubblicazione sito all’interno del Palazzo di Giustizia e/o mediante mezzo equipollente.

Art. 8) Quorum costitutivi e deliberativi
L’assemblea è valida purché sia presente personalmente almeno il 10% degli iscritti in regola con il versamento delle quote associative.
Partecipano con diritto di voto all’Assemblea tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote sociali al momento dell’apertura dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea delibera, con voto palese, a maggioranza semplice dei voti espressi.
Il voto, in ogni caso, è espresso personalmente da ciascun iscritto e non sono ammesse deleghe.

Art. 9) Competenze dell’assemblea
L’Assemblea è l’unico organo competente a modificare lo statuto dell’Associazione, a trasformare lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
In caso di scioglimento, l’Assemblea deciderà sulla destinazione del patrimonio della Associazione secondo le norme previste dal codice civile.
Le delibere dell’Assemblea sono a disposizione dei soci presso la sede.
L’Assemblea elegge, volta per volta, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, tra coloro che non fanno parte del Direttivo e designa il Segretario verbalizzante.
Il Presidente dirige l’Assemblea, determina le modalità di voto e ne controlla le operazioni.

ART. 10) Il Presidente e la Giunta Esecutiva
Il Presidente della Giunta Esecutiva è eletto dall’Assemblea.
Le candidature per la carica di Presidente della Giunta Esecutiva sono presentate per iscritto da almeno quindici soci alla Camera Penale, risultanti in regola con la contribuzione.
Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente della Giunta Esecutiva, ogni candidato illustra all’Assemblea il proprio programma e, quindi, si dà luogo alla discussione.
Se vengono presentate mozioni sui punti discussi, ogni candidato alla Presidenza dichiara quali intende far specificamente proprie includendole nel programma.
Ogni candidato Presidente indica i componenti della propria Giunta, specificando a chi di essi affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
La Giunta è composta dal Presidente e da cinque membri che devono risultare in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 al momento delle elezioni.
Le elezioni per eleggere il Presidente della Giunta Esecutiva, in deroga a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, si svolgono a mezzo schede preventivamente controfirmate dal Presidente dell’Assemblea, sulle quali ciascun iscritto indica il solo nome di colui che intende eleggere Presidente.
Viene eletto Presidente il più suffragato dei candidati .
La elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente.
Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente dell’Assemblea, assistito da un componente della Giunta Esecutiva uscente e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.
La carica di Presidente e di membro della Giunta Esecutiva della Camera penale è incompatibile con quella di Presidente o di membro del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 11) Convocazione, quorum costitutivi e deliberativi della Giunta Esecutiva
Qualora non ne faccia già parte, è componente di diritto della Giunta Esecutiva senza diritto di voto il socio, regolarmente iscritto, che sia rappresentante della Camera Penale di Trani presso l’Unione delle Camere Penali Italiane.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta a bimestre, in riunione ordinaria, o su richiesta di almeno tre suoi componenti, in riunione straordinaria.
Le riunioni della Giunta Esecutiva sono regolarmente costituite con la presenza di almeno tre suoi membri,oltre il Presidente o il Vice Presidente
Essa delibera a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.
Le delibere della Giunta Esecutiva sono custodite a cura del Segretario.

Art. 12) Compiti e funzioni della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva:
sovrintende allo sviluppo ed all’indirizzo dell’Associazione;
attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita;
stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività;
delibera in merito alle azioni giudiziarie da intraprendere e/o cui resistere;
sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 13) Il Presidente della Giunta Esecutiva
Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; egli dà esecuzione alle deliberazioni prese dalla Giunta Esecutiva e dall’Assemblea.
In caso di urgenza, prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti alla Giunta Esecutiva, sottoponendoli alla ratifica della stessa nel corso della successiva riunione da tenersi entro trenta giorni dalla decisione assunta.
Il Presidente può, inoltre, nominare procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Art. 14) Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 15) Il Tesoriere della Giunta Esecutiva
Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità.

Art. 16) Gestione del patrimonio associativo
La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’Associazione e potrà delegare al Presidente o al Tesoriere la facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicita, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all’Associazione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione eventualmente conseguiti, nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 17) Durata della carica del Presidente e della Giunta Esecutiva
Il Presidente e componenti della Giunta Esecutiva restano in carica due anni e non sono eleggibili per più di due volte consecutive.
In caso di dimissioni o impedimento di componenti della Giunta Esecutiva, il Presidente nomina i sostituti, che durano in carica sino al termine del mandato del Presidente stesso.

Art. 18) Il Comitato Scientifico
Il Comitato scientifico è composto da cinque soci nominati dalla Giunta Esecutiva, due dei quali anche tra i soci praticanti avvocato, entro un mese dalla sua elezione.
Il Comitato nomina al proprio interno un coordinatore.
Il Comitato collabora con la Giunta Esecutiva, anche con proposte di propria iniziativa, alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, ed in particolare:
a) a richiesta dell’Assemblea o della Giunta Esecutiva esprime pareri su questioni giuridiche, tanto de lege data quanto de lege ferenda;
b) predispone il materiale per dibattiti ed incontri sulle questioni di cui sopra, curandone anche, sia prima che dopo, l’eventuale pubblicazione;
c) organizza corsi di formazione o aggiornamento, sia per i soci che per quanti aderiscono all’Associazione.
Il Presidente della Giunta Esecutiva partecipa personalmente o delegando altro Consigliere alle riunioni del Comitato scientifico, che gliene comunica le date con congruo anticipo.

Art. 19) Gratuità delle cariche sociali
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 20) Il Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di associazione;
b) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa.

Art. 21) Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

NORMA TRANSITORIA E DI COORDINAMENTO

Alla Camera Penale di Trani potranno iscriversi, con le modalità previste dal presente Statuto, anche gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati esercenti la professione in circondario diverso da quello di Trani, purchè appartenenti al distretto di Corte d’Appello di Bari, soltanto fino all’istituzione di un organismo distrettuale di coordinamento delle Camere Penali circondariali.

Trani, 18 settembre 2009

(Testo aggiornato ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1997, n. 27).