CAMERA DEI GIUSLAVORISTI DI TRANI
STATUTO

1.      DENOMINAZIONE – SEDE
1.1. È costituita, ai sensi dell’art. 36 ss., cod. civ., una associazione non riconosciuta denominata “Camera dei Giuslavoristi di Trani”.
1.2. L’Associazione ha sede legale in Trani, Piazza Duomo n. 10, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani. L’associazione elegge il suo domicilio digitale all’indirizzo pec cameradeigiuslavoristitrani@pec.it, al quale gli associati sono obbligati ad inviare ogni comunicazione, e che costituisce domicilio formale anche per tutti i terzi interessati.
1.3. La variazione della sede non costituisce modifica al presente Statuto.

2.      SCOPO
2.1. La Camera dei Giuslavoristi non ha scopo di lucro, è apartitica e ispira la sua azione ai principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Essa è costituita da Avvocati che svolgono la propria attività in misura rilevante nel settore del diritto del lavoro inteso in senso ampio, desiderosi di tradurre in impegno concreto la loro sensibilità civile e sociale, per tutelare gli Avvocati Giuslavoristi nonché per promuovere, in genere, la cultura giuslavoristica e la Giustizia del Lavoro. L’Associazione si propone in particolare di: – promuovere in tutte le sedi la conoscenza, lo studio e l’approfondimento del diritto del lavoro, sostanziale e processuale, in tutte le sue esplicazioni (diritto del rapporto individuale di lavoro, previdenza sociale, diritto sindacale, sicurezza del lavoro ecc.) nonché il suo adeguamento all’evoluzione delle esigenze della società e del mondo del lavoro; – contribuire al migliore funzionamento della Giustizia del Lavoro nel rispetto dei principi di oralità, concentrazione e immediatezza; – mantenere alto il prestigio degli operatori della Giustizia del Lavoro e diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale nei rapporti con gli utenti e fra i colleghi: – concorrere alla migliore tutela degli operatori e degli utenti della Giustizia del Lavoro; – promuovere la formazione e l’aggiornamento costante degli Avvocati Giuslavoristi anche mediante seminari, conferenze, dibattiti, convegni, congressi, pubblicazioni e quant’altro ritenuto utile; – curare il dialogo e la collaborazione con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, con le altre associazioni forensi, con la Magistratura e i rappresentanti dei pubblici poteri, sempre nell’obiettivo del migliore funzionamento della Giustizia del Lavoro; – coordinare la propria azione con le Camere Civili e le altre associazioni di Giuslavoristi; – promuovere e/o partecipare, con funzioni di assistenza tecnica, alla realizzazione di forme di contrattazione collettiva o concertazione decentrata; – assistere e sostenere i professionisti associati nei rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private; – promuovere la realizzazione di servizi di qualsiasi genere che siano funzionali alle esigenze dei professionisti associati; – proporre ai propri associati la fruizione di contratti, servizi o forniture a condizioni particolarmente favorevoli; – promuovere le pari opportunità all’interno dell’associazione, nella professione forense e nel mondo del lavoro in generale.

3.      SOCI
3.1. Possono essere soci ordinari dell’associazione tutti gli Avvocati e i Praticanti iscritti a uno degli Albi e registri del Distretto di Corte d’Appello di Bari. L’iscrizione ha validità annuale, con decorrenza dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, a prescindere dal momento in cui viene effettuata. La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal Direttivo, ridotta al 50% per i Praticanti. Non è frazionabile, né rimborsabile in caso di rinuncia, decadenza, esclusione.
3.2. Le ammissioni, previa richiesta scritta del richiedente, sono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti, sentito il Collegio dei Probiviri.
3.3. In caso di rifiuto, se l’istante insiste nella domanda, questa viene sottoposta entro 90 giorni all’Assemblea che decide a scrutinio segreto.
3.4. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro i quali si sono contraddistinti per l’apporto fattivo e costante alla crescita e prestigio dell’Associazione, sentito il Collegio dei Probiviri.

4.      DECADENZA, RINUNCIA, ESCLUSIONE
4.1. La qualità di associato si perde per dimissioni, decadenza, esclusione.
4.2. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di socio, presentandone comunicazione scritta, da ratificarsi a cura del Consiglio Direttivo.
4.3. La decadenza si verifica per il venire meno di uno dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Statuto.
4.4. L’esclusione può essere disposta quando l’attività dell’Associato sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione o sia ad essi pregiudizievole oppure quando l’Associato si sia reso colpevole di atto lesivo dei principi della professione, della morale e dell’onore. È deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, a maggioranza di due terzi dei presenti e con voto segreto.
4.5. Gli associati rinuncianti, decaduti, esclusi non avranno diritto alcuno sul patrimonio sociale, con efficacia immediata.

5.      ORGANI
5.1. Sono organi della Camera dei Giuslavoristi: a) l’Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Tesoriere; f) il Segretario; g) il Collegio dei Probiviri.
5.2. Tutti i soggetti eletti o nominati restano in carica anche dopo la scadenza del loro mandato fino alla loro sostituzione, effettuata secondo le regole statutarie.

6.      ASSEMBLEA
6.1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile ovvero, in seduta straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno il dieci per cento dei soci, corredata dall’ordine del giorno.
6.2. L’assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata agli interessati a mezzo pec o, in subordine, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ed in ogni caso affissa nella bacheca della sede sociale e nella Sezione Lavoro del Tribunale di Trani, almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza. Essa deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’assemblea.
6.3. Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci onorari e i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione.
6.4. Hanno diritto di voto in assemblea i soci onorari e i soci ordinari che abbiano rinnovato, in continuità con l’anno precedente, l’adesione, nonché i nuovi soci iscritti da almeno due mesi prima della data fissata per l’assemblea. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, che per l’approvazione dei bilanci e delle deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun socio non può esercitare più di due deleghe.
6.5. I compiti dell’assemblea sono: a) approvare il bilancio consuntivo; b) determinare il contributo annuo degli associati; c) formulare indirizzi e direttive generali al Consiglio Direttivo; d) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo; e) approvare le modifiche dello statuto; f) eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e i Probiviri.
6.6. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal vice-presidente. In loro assenza, l’assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano del Direttivo.
6.7. Il presidente dell’assemblea, eletto volta per volta all’inizio della riunione, nomina un segretario e, all’occorrenza, due scrutatori. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento e di voto dei soci. Delle riunioni si redige un sintetico processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.
6.8. Le assemblee sono valide con la presenza della metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima ma a distanza di non meno di un’ora.
6.9. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti.
6.10. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l’Associazione, debbono essere presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto. Le deliberazioni relative vanno adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
6.11. Tutte le deliberazioni concernenti le persone sono adottate a scrutinio segreto. Negli altri casi il voto è segreto qualora lo chieda il 10 per cento dei soci presenti.
6.12. Ogni altra modalità di funzionamento dell’assemblea viene decisa dalla medesima a maggioranza assoluta dei votanti.

7.      CONSIGLIO DIRETTIVO
7.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri eletti dall’Assemblea che durano in carica quattro anni. Le sostituzioni dei componenti effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Le cariche consigliari sono compatibili con eventuali altri incarichi istituzionali con il Consiglio dell’Ordine e/o altri Organi Forensi. Le cariche di Presidente e di Consigliere non possono essere ricoperte per oltre due mandati consecutivi.
7.2. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, al suo interno, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario, assegnando gli incarichi gestionali nel proprio ambito.
7.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce altresì su richiesta di almeno tre consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, nell’ordine, dal vice Presidente o dal consigliere più anziano per età.
7.4. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni che riguardano persone si adottano a scrutinio segreto.
7.5. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito registro o su supporto informatico, il relativo verbale che sarà sottoscritto digitalmente da chi ha presieduto la seduta e dal segretario, a disposizione degli associati su semplice richiesta degli stessi.
7.6. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a. formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; b. predisporre le relazioni da presentare all’assemblea sull’attività svolta; c. predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo; d. deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; e. proporre all’approvazione dell’assemblea le eventuali modifiche dello statuto; f. promuovere e organizzare convegni, conferenze e ogni altra iniziativa volta a promuovere la cultura giuslavoristica; g. acquistare, vendere e permutare beni mobili; costituire, gestire o estinguere i rapporti di lavoro e ogni altro atto di ordinaria amministrazione; h. altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’associazione.
7.7. I consiglieri assenti per tre volte consecutive alle riunioni di consiglio senza giustificazione decadono automaticamente dalla carica, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
7.8. In caso cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione seguendo l’ordine dei non eletti. Se nell’arco del mandato viene meno oltre la metà dei membri il Consiglio si intende decaduto e si procede alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo.

8.      PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI
8.7. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera dei Giuslavoristi e dura in carica quattro anni. Convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività della Camera dei Giuslavoristi, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere.
8.8. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’associazione. In caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.
8.9. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Direttivo.

9.      TESORIERE E SEGRETARIO
9.7. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’associazione da lui riscosse o affidategli dal Presidente o dagli organi. È tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei probiviri. Cura tutti gli adempimenti contabili e amministrativi dell’Associazione nonché quelli relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, assistenziali e previdenziali.
9.8. Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio e tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dalle norme legislative in vigore.
9.9. Il segretario conserva gli atti amministrativi, redige i verbali delle riunioni del Direttivo, gestisce la posta elettronica ordinaria e certificata dell’Associazione riferendo prontamente al Presidente, coadiuva quest’ultimo nella comunicazione esterna dell’Associazione e nei rapporti con Enti ed altre associazioni.

10.  COLLEGIO DEI PROBIVIRI
10.7. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci scelti dall’Assemblea fra persone autorevoli per prestigio, qualità morali ed anzianità associativa. Possono essere nominati anche due membri supplenti. La loro carica dura quattro anni, contestualmente e temporalmente a quella del Direttivo. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. La carica di Probiviro non può essere ricoperta per oltre due mandati consecutivi ed è compatibile con eventuali altri incarichi istituzionali con il Consiglio dell’Ordine e/o altri Organi Forensi.
10.8. Il compito del Probiviri è quello di intervenire in caso di controversie interne all’Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la sua vita interna o offuscarne il nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri.
10.9. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente e decide su tutte le controversie interne all’associazione nonché le questioni di cui al precedente punto 3.3 con funzioni arbitrali irrituali e decisione inoppugnabile.
10.10. Il Collegio dei Probiviri esprime pareri, su richiesta del Consiglio Direttivo, nelle questioni indicate ai precedenti articoli 3.2., 3.4, 4.4 e 7.7 dello Statuto.

11.  PRINCIPIO DI ALTERNANZA
11.1. Le cariche sociali possono essere ricoperte dagli iscritti per non più di due bienni consecutivi. I soci che hanno ricoperto la carica di Presidente e/o di Consigliere per due mandati consecutivi potranno comunque essere successivamente nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri.

12.  GRATUITÀ
12.1. Tutte le cariche sociali sono onorifiche, salvo rimborso spese documentate, previa autorizzazione e/o successiva ratifica del Direttivo, in caso di attività riconducibili all’Associazione ed effettuate nell’interesse della stessa.

13.  PARI OPPORTUNITÀ
13.1. Poiché la Camera dei Giuslavoristi condivide i principi ed i valori delle pari opportunità, negli organi elettivi sarà garantita un’equilibrata presenza di genere.

14.  PATRIMONIO
14.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito: – dalle quote associative e dai contributi dei soci; – dai contributi dei privati; – dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; – dai contributi di organismi internazionali; – da donazioni e lasciti testamentari; – da rimborsi derivanti da convenzioni. Le entrate dell’Associazione sono costituite: – dalle quote associative; – dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; – da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo; – da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
14.2. In nessun modo possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

15.  SCIOGLIMENTO
15.1. In tutti i casi di scioglimento dell’Associazione tutto il patrimonio residuo sarà devoluto a enti o associazioni di beneficenza o assistenza operanti nel circondario del Tribunale di Trani.

16.  RINVIO
16.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile per le associazioni non riconosciute.