STATUTO

SCOPI E FINALITA’

Art.1) E’ costituita l’«Associazione degli Avvocati di Bisceglie», senza fini di lucro.
Scopo dell’Associazione è la valorizzazione della professione e del ruolo dell’avvocato nella società civile e in tutte le sedi istituzionali e la promozione e diffusione della cultura giuridica.

Art.2) Possono farne parte gli iscritti all’Albo degli Avvocati, al registro dei Praticanti Avvocati e all’elenco speciale, che esercitino con continuità la professione nel territorio di Bisceglie.

Art.3) La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4) L’associazione ha la sua sede in Bisceglie presso i locali siti alla Piazza S. Francesco, 4 (Palazzo ex Pretura): al Consiglio Direttivo è attribuito il potere, all’occorrenza, di variare i recapiti principali dell’Associazione.

STATUS DI SOCIO

Art.5) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso come per legge nonché quanto qui di seguito indicato.
L’iscrizione avviene su domanda scritta, con l’esplicito impegno ad accettare le norme previste dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda entro 60 giorni, e delibera l’eventuale ammissione.
La qualità di socio si acquista, con decorrenza dalla data di delibera, con il versamento della tassa d’iscrizione e della quota associativa annuale: quest’ultima deve essere versata, di anno in anno, entro e non oltre la data fissata per l’Assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini anzi citati comporta l’automatica decadenza dalla qualità di socio, con conseguente cancellazione dall’elenco degli aderenti all’Associazione.
L’adesione all’Associazione, un volta deliberata favorevolmente l’ammissione, comporta per l’associato il diritto di voto nell’Assemblea.

Art.6) Organi dell’Associazione sono: Assemblea, Presidente, Consiglio Direttivo, Segretario, Tesoriere. Ai fini del presente Statuto, è consentito all’Assemblea di costituire il Collegio dei Probiviri.

Art.7) Il Presidente e il Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea entro il 30 aprile e durano in carica due anni, con possibilità di rielezione. Il Presidente o in mancanza i componenti del Direttivo fissano la data dell’assemblea per le elezioni dei nuovi amministratori che si deve tenere entro il 31/01 successivo.

ASSEMBLEA

Art.8) L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

Art.9) L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente, nonché, eventualmente, alla nomina del Presidente Onorario;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
– ratifica le modifiche al presente Statuto deliberate dal Consiglio Direttivo;
– adotta i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, come sottoposti alla sua ratifica dal Consiglio Direttivo;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devozione del suo eventuale patrimonio.

Art.10) L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.
L’assemblea è convocata dal Presidente con avviso comunicato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per il consesso. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico): i soci ne vengono resi edotti mediante affissione nell’apposita bacheca dell’Associazione (presso la sede) e/o mediante qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) e/o mediante ogni modalità informativa equipollente.

Art.11) L’Assemblea è validamente costituita e può deliberare qualora sia presente almeno un terzo dei suoi membri.

Art.12) Ogni Aderente all’Associazione ha diritto a un voto; ciascun socio può votare su formale delega di un altro aderente: non è consentito votare per delega di più di un socio.

Art.13) Le deliberazioni sono assunte senza formalità con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’esercizio del diritto di voto è subordinato al regolare pagamento della quota associativa.
Entro quindici giorni dalla data fissata per le elezioni del Consiglio direttivo, è facoltà di ciascun aderente presentare la propria candidatura nelle mani del C.D. uscente, sia per le funzioni di Consigliere che per quelle di Presidente: dei soci candidati verrà data notizia tramite pubblicazione nella bacheca dell’associazione o con forme equipollenti.
L’Assemblea procede all’elezione del Consiglio Direttivo nella data fissata a scrutinio segreto, mediante indicazione di massimo sei preferenze; nella medesima data, l’Assemblea procede all’elezione del Presidente, con voto a scrutinio segreto.
Ove ciascun candidato consegua il medesimo numero di voti degli altri concorrenti, diviene Presidente il candidato più giovane.

Art.14) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione del Consiglio Direttivo.
Il Segretario redige e sottoscrive il verbale dell’adunanza, ove, sotto la supervisione del Presidente che pure lo sottoscrive, vien dato sintetico conto dello svolgimento dell’Assemblea.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15) L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, composto da 10 (dieci) consiglieri, di cui uno scelto tra i praticanti, oltre il Presidente che ne fa parte di diritto. Il Consiglio Direttivo provvede ad ogni atto di gestione dell’Associazione e verifica l’osservanza del presente Statuto.
Al medesimo Consiglio Direttivo è attribuito il potere di variare il numero dei componenti dell’Organo.
Il Consiglio Direttivo delibera nelle forme ordinarie per la nomina del Vice-Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Art.16) Al Consiglio Direttivo è attribuita la facoltà di designare alcuni suoi componenti per lo svolgimento di determinate mansioni o attività.

Art.17) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione, convocando l’assemblea entro 30 gg..

Art.18) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione di un nuovo componente, scegliendolo tra i soci. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Art.19) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto ed autorizzate dal C.D.

Art.20) Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le funzioni non riservate dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea. In particolare, al Consiglio Direttivo è attribuita:
– la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti ;
– la nomina del Vice-Presidente, del Segretario, del Tesoriere, tutti da scegliersi tra i suoi compomenti;
– l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti ;
– la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Art.21) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri ed è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Art.22) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art.23) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la delibera non viene approvata; in ipotesi di stallo decisionale che permanga per oltre due riunioni, la proposta viene sottoposta ad ultima votazione in cui il voto del Presidente viene computato al doppio.

PRESIDENTE

Art.24) Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Art.25) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, ed il consiglio Direttivo, curandone l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione.

PRESIDENTE ONORARIO

Art.26) Quando nominato, al Presidente Onorario è affidato un ruolo meramente rappresentativo, avendo tale carica valore onorifico.

VICE PRESIDENTE

Art.27) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

LIBRI

Art.28) L’Associazione tiene il libro dei verbali delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché l’elenco aggiornato degli Aderenti all’Associazione.

Art.29) I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Art.30) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili , predispone , dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

BILANCIO

Art.31) Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente si adopera affinché il Tesoriere curi la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo:
a) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
b) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 5 (cinque) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.
c) Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea per l’approvazione il bilancio consuntivo predisposto.

Art.32) Per quant’altro non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile.

Art.33) Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori anche non soci e ne fissa i poteri.

Art.34) Le somme residue dopo la liquidazione vanno devolute ai fini di pubblica utilità.

Art.35) Il presente statuto entra in vigore alla data della formale approvazione.