CAMERA CIVILE DI TRANI

STATUTO

Art. 1) E’ costituita nel circondario del Tribunale di Trani la “CAMERA CIVILE di TRANI”, con sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e procuratori del tribunale di Trani.

Art. 2) Alla “Camera Civile di Trani” possono aderire, quali soci, gli avvocati e i procuratori che svolgono la loro attività professionale prevalentemente nel settore del diritto civile.
E’ prevista la nomina di soci onorari da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3) La “Camera Civile di Trani” ha i seguenti scopi:
promuovere in tutte le sedi l’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale alle esigenze della società e contribuire comunque al migliore funzionamento della giustizia civile , in particolare favorendo la pratica dell’arbitrato; mantenere alto il prestigio degli operatori; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale sia nei rapporti con le parti che nella colleganza professionale; concorrere alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonchè degli utenti della giustizia;
promuovere  iniziative utili per l’attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e quant’altro ritenuto utile;
promuovere specialmente in favore dei giovani le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità;
tenere i contatti con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori, con le associazioni forensi, con le Autorità Giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri, per proposte e iniziative sempre nell’interesse del migliore funzionamento della Giustizia Civile.

Art. 4) Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea , il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.

Art. 5) L’Assemblea:
approva l’operato del Consiglio Direttivo e il bilancio consuntivo;
delinea il programma di massima dell’attività della Camera Civile;
elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

Art. 6) L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno, mediante avviso da comunicarsi, con qualsiasi mezzo, almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
In seduta straordinaria l’Assemblea potrà essere convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, oppure di quest’ultimo a maggioranza, oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci iscritti.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza assoluta degli iscritti.
In seconda convocazione la validità è assicurata qualunque sia il numero dei presenti.
Non potranno partecipare alle assemblee i soci non in regola con il pagamento delle quote associative.
Sono consentite le deleghe in misura non superiore ad una per socio.

Art. 7) I soci fondatori sono coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costituitivo dell’Associazione.

Art. 8) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea per la durata di un triennio.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente (che lo sostituisce in caso dilui assenza o impedimento), il Tesoriere ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta al mese.

Art. 9) il Consiglio Direttivo:
dispone l’ammissione dei soci alla associazione previa verifica dell’iscrizione nell’Albo Professionale, della mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio, nonchè dell’esercizio continuativo della professione;
provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l’ammontare del contributo annuale a carico dei soci. Detto contributo sarà ridotto al 50% per i Procuratori legali;
attua il programma di massima delle attività deliberate dall’Assemblea;
delibera le opportune iniziative per l’attuazione degli scopi della Camera Civile;
redige il bilancio consuntivo annuale.
Il Consiglio Direttivo, per la esecuzione di particolari iniziative, può nominare un coordinatore scelto tra i soci, il quale avrà la facoltà di costituire una commissione la cui composizione sarà approvata dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno tre giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche per iniziativa di tre componenti del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti e le deliberazioni sono prese  maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11) Il Presidente della Camera Civile ne ha la rappresentanza legale.

Art. 12) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Lo stesso decide sulle controversie insorte all’interno dell’associazione con decisione inappellabile ed è investito delle funzioni attribuite dalle vigenti norme ai Revisori Ufficiali dei Conti.

Art. 13) Il Patrimonio della Camera Civile è costituito dai contributi dei soci, da donazioni ed eredità elargite per il conseguimento degli scopi statutarie da ogni altra entrata a qualsiasi titolo legittimamente pervenuta.