STATUTO

TITOLO I

FINALITÀ DURATA SEDE E PATRIMONIO

Art. 1) E’ costituita con sede in Barletta alla Via Zanardelli presso la Sezione Distaccata del Tribunale di Trani.
l’Associazione Avvocati Barlettani “Sabino Casamassima”. L’associazione è retta dalle disposizioni previste in materia di associazione che non hanno fine di lucro ed è informata al principio della mutualità

Art. 2) Scopo dell’Associazione è la collaborazione tra gli associati per la promozione dei valori umani, per l’esercizio dell’attività forense in conformità alle regole della deontologia forense e per lo scambio di esperienze giuridiche al fine di un migliore sviluppo della classe forense e dell’esercizio dell’attività forense. A tal fine si propone:
a) la più stretta collaborazione e la solidarietà tra gli associati, rafforzando i vincoli di comprensione e collaborazione professionale anche attraverso la costituzione di una rete intranet fra gli associati;
b) la collaborazione tra la classe forense e gli organi giudiziari del territorio;
c) la collaborazione con le varie associazioni professionali e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani;
d) lo scambio di collaborazione e di esperienze con altri organismi similari, locali, nazionali ed internazionali;
e) la promozione di iniziative a carattere giuridico, nonchè di ogni iniziativa volta a rendere pubblico il lavoro dell’associazione;
f) intervento in settori della vita pubblica al fine di valorizzare l’attività ed il lavoro della classe forense;
g) la promozione e l’adesione ad iniziative culturali dirette alla valorizzazione dell’attività forense ed alla sensibilizzazione della collettività a problematiche giuridiche e sociali;
h) la formulazione di pareri ad organismi pubblici e la indicazione di arbitri in giudizi arbitrali;
i) la stipulazione di convenzioni con Organismi Privati e con Enti Pubblici dirette allo sviluppo dell’attività degli associati ed al conferimento di incarichi professionali secondo i criteri della professionalità specifica dei singoli associati e della rotazione;
j) la organizzazione di corsi di conoscenza, perfezionamento ed approfondimento di tematiche giuridiche e di argomenti o discipline che possano consentire agli associati un migliore sviluppo della loro professionalità e della loro personalità anche al di fuori dello stretto ambito lavorativo. L’associazione nell’espletamento delle proprie finalità potrà svolgere anche attività editoriale.

Art. 3) Per conseguire tali scopi l’Associazione potrà servirsi della collaborazione anche di soggetti esterni all’Associazione, nonchè di organi di informazione radio televisivi, della stampa e di ogni altro mezzo e strumento che sarà ritenuto idoneo. L’associazione potrà avvalersi di contributi e provvidenze che secondo la legge potranno essere concesse all’Associazione, nonchè di contributi volontari di persone fisiche, persone giuridiche, Enti e Istituzioni società ed associazioni non riconosciute. Altresì l’Associazione potrà avvalersi di sponsorizzazioni nell’ipotesi di organizzazione di seminari e/o convegni ovvero nell’ipotesi di manifestazioni sociali, giuridiche e culturali. L’Associazione organizzerà scambi culturali con altre associazioni di avvocati, nell’ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nonché attività sportive e per il tempo libero. L’Associazione instaurerà rapporti con le Università per sviluppare metodologie che favoriscano nuovi sbocchi professionali agli avvocati.

Art. 4) La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 5) Nella sede dell’Associazione sono tenuti il libro dei soci e gli altri libri sociali e contabili che saranno aggiornati ad iniziativa del Segretario dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la nomina di un soggetto esterno per la tenuta della contabilità fiscale e quale depositario delle scritture contabili fiscali

Patrimonio Sociale e Conferimenti

Art. 6) Il patrimonio sociale potrà essere costituito da qualsiasi liberalità destinata agli scopi sociali, nonchè dalle quote associative e dalle quote annuali o straordinarie versate dagli associati e depositate presso le casse sociali.

Art. 7) L’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale.

TITOLO II

SOCI

Art. 8) Possono essere ammessi fra i soci coloro che siano iscritti all’Albo degli Avvocati; al Registro dei Praticanti e all’elenco speciale.

Art. 9) La domanda di iscrizione va presentata al Consiglio Direttivo con l’indicazione delle generalità, del codice fiscale, domicilio e indirizzo dello studio

Art. 10) Il socio si dovrà impegnare all’atto della domanda di iscrizione all’Associazione ad osservare lo Statuto e i deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11) L’ordine di iscrizione del libro dei soci non costituisce titolo di precedenza o preferenza.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo decide con provvedimento motivato nella sola ipotesi di rifiuto della domanda. Avverso il rifiuto l’aspirante socio ha facoltà di impugnare il provvedimento di rifiuto con ricorso al Collegio dei Probiviri con le modalità disciplinate nell’apposita sezione.

Art. 13) Può essere espulso anche ad istanza di uno o più soci, con provvedimento del Consiglio Direttivo, e, dopo essere stato sentito, il socio che
a) commetta azioni pregiudizievoli agli scopi dell’Associazione;
b) contravvenga alle norme del presente Statuto;
c) contravvenga ad ogni altra norma e/o disposizione che l’Associazione attraverso i suoi organi adotterà;
d) sia radiato dall’Albo degli Avvocati, dal Registro dei Praticanti e dall’elenco speciale, ovvero sia condannato con sentenza passata in cosa giudicata per reati che, seppur non comportino la radiazione dall’Albo degli Avvocati, dal Registro dei Praticanti e dall’elenco speciale, rendano incompatibile, a giudizio del Consiglio Direttivo, la partecipazione dell’iscritto all’Associazione.
e) si sia reso moroso nel versamento delle quote annuali ovvero delle somme che il Consiglio Direttivo o l’Assemblea abbiano deciso di richiedere ai soci per gli scopi dell’Associazione.

Art.14) Avverso il provvedimento di espulsione l’associato ha facoltà di impugnare il provvedimento con ricorso al Collegio dei Probiviri con le modalità disciplinate nell’apposita sezione.

Art.15) L’esclusione del socio comporta l’immediata cessazione di ogni rapporto con l’Associazione a far data dal provvedimento di espulsione.

Art.16) Il socio può recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo

Art.17) Nel caso di espulsione ovvero di recesso da parte del socio, le quote ed ogni somma da questi versata nelle casse dell’Associazione rimangono acquisite all’Associazione.

TITOLO III

ORGANI

Art.18) Organi dell’Associazione sono l’Assemblea degli iscritti, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Probiviri.

Assemblea

Art.19) L’assemblea è ordinaria e straordinaria

Art.20) L’Assemblea ordinaria degli iscritti si riunisce ogni anno per l’approvazione del bilancio dell’Associazione e la relazione del Presidente. Ciascun iscritto può presentare al Segretario mozioni ed ordini del giorno, che saranno posti in discussione dopo la relazione del Presidente.

Art.21) L’Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di Dicembre, mediante affissione di avviso nelle bacheche dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata.

Art.22) L’assemblea ordinaria elegge ogni due anni il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Probiviri.

Art.23) L’assemblea straordinaria si occupa delle materie non devolute all’Assemblea.

Art.24) L’Assemblea straordinaria è convocata mediante affissione di avviso nelle Bacheche dell’Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata e/o a mezzo comunicazione scritta.

Art.25) Gli associati che rappresentano almeno 1/5 degli iscritti hanno facoltà di chiedere al Presidente la convocazione dell’assemblea straordinaria, la quale dovrà essere convocata entro venti giorni dalla richiesta.

Art.26) Nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria entro il mese di ottobre o dell’Assemblea Straordinaria, anche nell’ipotesi contemplata dal precedente art. 25, a ciò provvederà il Segretario.

Art.27) L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria deliberano a maggioranza semplice degli intervenuti.

Art.28) Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra tutti gli iscritti all’Associazione ogni 2 anni dall’Assemblea ordinaria e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.

Art.29) Per la elezione del Presidente e dei Consiglieri verranno utilizzate separate schede bianche vistate dal Segretario.

Art.30) Nell’aula delle elezioni deve essere esposto all’apertura del seggio l’elenco degli iscritti all’Associazione, nonché l’elenco di coloro che tra gli iscritti sono disponibili ad accettare la carica a Presidente o a membro del Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto di indicare sulla propria scheda, un unico nominativo per l’elezione del Presidente, mentre potrà indicare 4 nomi, compresi nell’elenco degli iscritti all’Associazione, per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, nelle rispettive votazioni.

Il Presidente

Art.30) Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli iscritti all’Associazione ed ha la rappresentanza dell’Associazione.

Art.31) Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria; convoca il Consiglio Direttivo; presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Art.32) Il Presidente esegue i provvedimenti dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art.33) Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo del Presidente, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni.

Art.34) Nel caso di vacanza del Presidente o di sua impossibilità, l’assolvimento del soli compiti di ordinaria amministrazione sarà demandata al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo

Art.35) Il Consiglio Direttivo è composto da quattro soci eletti dall’Assemblea oltre al Presidente.

Art.36) Il Consiglio Direttivo si riunisce mensilmente su iniziativa del Presidente; esso è validamente riunito con la presenza della metà dei membri aventi voto deliberativo.

Art.37) Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; in casi di parità di voti, quello del Presidente ha valore doppio.

Art.38) Il Consiglio Direttivo procede alla nomina del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere.

Art.39) Il Consiglio Direttivo è convocato ad iniziativa di ciascun componente con preavviso, anche orale, di tre giorni, e, in casi di urgenza, in qualunque momento.

Art.40) Il Consiglio Direttivo può procedere alla formazione di Comitati Esecutivi per l’attuazione di deliberazioni del Consiglio e di Commissioni di Lavoro o di Studio per la realizzazione delle finalità dell’Associazione scegliendone i componenti tra gli iscritti.

Art.41) Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo di un componente del Consiglio Direttivo, ad esso subentrerà il candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti, ed in caso di non accettazione quello immediatamente successivo.

Il Collegio dei Probiviri

Art.42) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea

Art.43) I Probiviri provvedono alla nomina del loro Presidente dandone comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione. Operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice.

Art.44) Compito del Collegio dei Probiviri è la soluzione delle controversie tra soci, nonchè la decisione delle impugnazioni alle delibere di espulsioni dei soci emesse dal Consiglio Direttivo.

Art.45) Il Collegio dei Probiviri può irrogare all’associato anche la sanzione del rimprovero, ovvero della sospensione dall’associazione per un periodo non superiore a mesi sei.Durante il periodo di sospensione l’associato pur privato del suo diritto di voto in seno all’Assemblea ha diritto di intervenire e di far votare mozioni ed è comunque obbligato al versamento delle quote sociali.

Art.46) Il ricorso avverso il provvedimento di espulsione del socio deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere indirizzato impersonalmente al Collegio del Probiviri, presso la sede dell’Associazione.

Art.47) Il Collegio dei Probiviri, sentiti il Consiglio Direttivo ed il socio ricorrente, assunte se del caso, le più ampie informazioni, decide entro quaranta giorni dalla ricezione del ricorso.

TITOLO IV

BILANCIO ANNUALE

Art.48) L’esercizio sociale si chiude annualmente al 31 dicembre di ciascun anno

Art.49) Alla chiusura di ogni anno il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione dell’inventario, del bilancio e della previsione di spese per l’esercizio successivo a norma di legge.

Art.50) Il bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea che il Consiglio Direttivo dovrà indire entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art.51) Per gli eventuali fondi risultanti dal bilancio e non completamente utilizzati nel corso dell’esercizio precedente, il Consiglio Direttivo indicherà all’Assemblea la possibile utilizzabilità per l’esercizio successivo. L’Assemblea deciderà il suo utilizzo

Art.52) Non è mai consentita la distribuzione agli associati delle somme risultanti dai bilanci.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.53) Lo scioglimento volontario dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con la maggioranza del 90% dei soci

Art.54) L’Assemblea con la delibera di scioglimento nominerà un liquidatore fra gli associati ovvero nella persona di un professionista esterno

Art.55) Il liquidatore nominato provvederà a liquidare tutte le eventuali attività dell’Associazione

Art.56) Tutte le somme residue derivanti dalla liquidazione delle attività dell’Associazione saranno devolute in favore di enti di organizzazioni che si occupino di attività benefica o sociale secondo quanto stabilito dall’Assemblea nella delibera di scioglimento.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art.57) Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti all’associazione

Art.58) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni codicistiche e speciali in tema di Associazioni non riconosciute