Statuto dell’Associazione Nazionale

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI – AIAF

STATUTO

(approvato dal VII Congresso dell’AIAF, in Firenze il 25 maggio 2013)

Articolo 1. Scopi.

L’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con la denominazione AIAF è un’associazione di rappresentanza e di categoria senza fini di lucro che opera sul territorio nazionale, aperta all’adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone.

La sede dell’AIAF Nazionale viene stabilita in Milano e mantenuta presso lo Studio Legale Pini in Galleria Buenos Aires.

L’Associazione si propone:

a) di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone affinché sia tutelata la funzione del difensore conformemente alle norme costituzionali ed internazionali e siano rispettati i diritti e gli interessi professionali dell’avvocatura;

b) di fornire ai cittadini che si accingono a scegliere il professionista che li assista nei procedimenti di famiglia, minorili e relativi ai diritti delle persone, un criterio di scelta fondato sulla capacità tecnica e la formazione continua e specialistica; di conseguenza si propone di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri associati e, per il raggiungimento di tale finalità, ove previsto in via normativa, potrà chiedere un riconoscimento in via amministrativa che sancisca la legittimazione socioeconomica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali;

c) di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia, della persona e della condizione giovanile e di concorrere con progetti e proposte alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e della giustizia familiare e minorile;

d) di garantire ulteriormente i cittadini prevedendo l’obbligo per i propri associati di avere in atto una assicurazione professionale;

e) di provvedere anche tramite la Scuola di Alta Formazione AIAF in diritto di famiglia e minorile, civile e penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di famiglia, minorile e delle persone, civile e penale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo ed alla verifica dell’espletamento della formazione continua;

f) di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell’età evolutiva e della famiglia;

g) di favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l’acquisizione di una competenza e di una metodologia di lavoro adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento;

h) di garantire il rispetto del regolamento dell’Associazione allegato al presente statuto e delle norme deontologiche, e di conseguenza prevede come requisito di iscrizione all’Associazione l’inesistenza di sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità a carico degli associati.

Essa, pertanto, svolgerà ogni attività di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l’attività dell’avvocato nell’ambito del diritto di famiglia, minorile e delle persone. L’associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 2. Soci

Sono soci dell’AIAF tutti gli avvocati, regolarmente iscritti all’Ordine di appartenenza, che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone, e che sono iscritti ad una Associazione AIAF regionale, o all’AIAF Nazionale se esercitano in una regione ove non sia costituita l’AIAF.

Per aderire all’AIAF in qualità di socio, è necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo Regionale ove costituito, o al Comitato Direttivo Nazionale laddove non sia costituita l’Associazione Regionale, essere iscritto all’albo da almeno quattro anni, garantire il rispetto del presente statuto, dei principi associativi e deontologici, garantire di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità, lasciandosi al Comitato Direttivo Regionale la valutazione del caso, e di avere in atto e mantenere durante tutto il periodo di iscrizione all’associazione una assicurazione professionale.

Il Comitato Direttivo Regionale o il Comitato Direttivo Nazionale potranno deliberare l’ammissione di soci che, pur non in possesso del requisito dei quattro anni di iscrizione all’albo, abbiano espletato attività professionale con prevalenza e continuità nel diritto di famiglia e dei minori ed abbiano partecipato a eventi formativi che dovranno essere documentati.

Il Comitato Direttivo Regionale, o il Comitato Direttivo Nazionale laddove non sia costituita l’Associazione regionale, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione o meno entro sessanta giorni dalla sua ricezione. All’accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l’anno in corso dal Comitato Direttivo Nazionale.

In caso di mancata accettazione della domanda a socio, il Comitato Direttivo Regionale o il Comitato Direttivo Nazionale – laddove non sia costituita l’Associazione Regionale – è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Il socio che aderisce all’AIAF è iscritto all’Associazione Regionale costituita sul territorio del suo foro di appartenenza, salvo che per la previsione di iscrizione deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale. La decadenza della qualifica di associato comporta la decadenza anche dall’Associazione Regionale.

In casi particolari il socio potrà essere autorizzato dal Comitato Direttivo Nazionale ad iscriversi ad una AIAF regionale diversa da quella di riferimento secondo il comma precedente.

Articolo 3. Organizzazione

L’AIAF per il conseguimento dei propri scopi sull’intero territorio Nazionale, opera anche tramite associazioni territoriali denominate “AIAF – Regione”.

Il Comitato Direttivo Nazionale dell’Associazione riconosce quali associati dell’AIAF Nazionale le Associazioni costituite a livello regionale, che hanno autonomia amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio a norma del codice civile per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

Le AIAF regionali sono rette da norme autonomamente deliberate che non devono essere in contrasto con i principi del presente statuto, e che devono essere sottoposte al visto di conformità del Comitato Direttivo Nazionale.

Le AIAF regionali entro 60 giorni dalla loro costituzione trasmetteranno l’atto costitutivo e lo statuto al Comitato Direttivo Nazionale.

Gli Statuti locali entrano in vigore solo dopo l’approvazione definitiva e la ratifica del Comitato Direttivo Nazionale.

Le Associazioni regionali non possono essere costituite con un numero di soci inferiore a 10.

Le Associazioni regionali hanno il compito di attuare le linee programmatiche ed i deliberati adottati dagli organi nazionali nella regione di competenza, e di sviluppare e coordinare le iniziative e le attività culturali e formative a livello regionale, anche avuto riguardo alle scelte che nell’ambito del diritto di famiglia, minorile e delle persone sono attribuite alle istituzioni locali ed all’Ente regione.

In relazione a tale ultimo aspetto i programmi di attività dovranno essere di massima coordinati con gli organi nazionali dell’Associazione.

La durata delle cariche delle Associazioni regionali ha la stessa periodicità e la stessa scadenza degli organi nazionali; almeno 30 giorni prima del Congresso Nazionale saranno tenute le assemblee delle Associazioni regionali per discutere i temi congressuali ed eleggere gli organi dirigenti.

Il Presidente Regionale è garante della politica dell’AIAF sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell’AIAF regionale e ne è il legale rappresentante.

Le Associazioni regionali possono costituire, con delibera del Comitato Direttivo Regionale, sezioni territoriali aventi almeno cinque iscritti, coincidenti con le sedi circoscrizionali di tribunale.

La sezione territoriale ha il compito di programmare e coordinare l’attività culturale e di formazione a livello locale secondo le indicazioni del Comitato Direttivo Regionale, non ha autonomia amministrativa e fiscale, elegge al suo interno un rappresentante per la durata di un triennio ed è tenuta all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organismi nazionali e regionali.

Articolo 4. Diritti e obblighi dei Soci

I soci dell’AIAF, in regola con la quota di iscrizione, godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il versamento del contributo annuale viene effettuato dal socio all’Associazione regionale di appartenenza.

La qualità di associato si perde:

1.per sopravvenuti motivi di incompatibilità;

2.per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della Associazione;

3.per accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’Associazione;

4.per morosità protratta per un esercizio;

5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale;

6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione.

7. per il mancato rispetto del regolamento dell’Associazione;

8. per l’irrogazione di sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità, da valutarsi da parte del Comitato Direttivo regionale;

9. per non avere in corso l’assicurazione professionale prevista dall’articolo 3 comma 2 del presente statuto;

10. per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall’Associazione nell’ anno.

La perdita della qualità di associato è deliberata, previa audizione dell’interessato, dal Comitato Direttivo dell’Associazione regionale di appartenenza, anche su richiesta del Comitato Direttivo Nazionale. Il Comitato Direttivo Nazionale delibera la perdita della qualità di associato per gli iscritti che operino in regioni dove non è costituita un’associazione regionale.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 5. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’AIAF:

a) l’Assemblea Generale dei Soci;

b) il Comitato Direttivo Nazionale;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) la Giunta esecutiva;

f) il Consiglio dei Presidenti delle AIAF regionali;

g) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi dell’Associazione durano in carica fino all’Assemblea congressuale successiva, salvo l’eventuale proroga di diritto fino all’effettiva sostituzione.

I componenti del Comitato Direttivo Nazionale hanno, nel corso dei tre anni di mandato, diritto di conferire per non più di una volta all’anno delega ad altro componente del medesimo consesso collegiale, in caso di impossibilità a partecipare.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall’organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Articolo 6. Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale dei Soci è costituita:

a) dai delegati eletti dalle Associazioni regionali, nella misura di uno ogni venti iscritti, con un numero di supplenti pari onde procedere alla loro sostituzione in caso di assenza o impedimento;

b) dai rappresentanti dei soci delle Associazioni regionali con meno di venti iscritti o che risiedono in regioni ove non sia costituita l’AIAF, nella misura di uno per ogni regione, eletto a maggioranza semplice degli iscritti.

Ogni partecipante all’Assemblea Generale dei Soci ha un voto e può ricevere al massimo due deleghe.

L’Assemblea Generale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente annualmente per l’approvazione della relazione annuale del Presidente e del bilancio consuntivo ed a riguardo delibera con le maggioranze previste dall’art. 21, comma 1, c.c..

L’Assemblea Generale straordinaria è convocata d’iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta cinque Presidenti Regionali, per questioni di rilevante interesse associativo.

L’Assemblea Generale dei soci ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed in caso di impedimento anche di questi dal componente più anziano del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario dell’Assemblea per la redazione del verbale.

Ogni tre anni l’Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente in sede congressuale per il rinnovo del Comitato Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri, e per le eventuali modificazioni statutarie.

L’Assemblea congressuale elegge il suo Presidente per la durata dei lavori del congresso.

L’Assemblea generale dei soci in sede congressuale:

a) determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell’azione dell’AIAF;

b) delibera le modifiche dello statuto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;

c) elegge i componenti non di diritto del Comitato Direttivo Nazionale, designati dalle Associazioni regionali;

d) elegge il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria, o in sede congressuale, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i delegati, con lettera raccomandata, o e-mail, o fax o altro mezzo equivalente, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 15 giorni.

Articolo 7. Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato direttivo nazionale è composto dai Presidenti delle Associazioni Regionali e dai rappresentanti eletti dalla Assemblea generale dei soci in sede congressuale in proporzione di uno ogni trenta iscritti o frazione superiore a quindici.

Il Comitato Direttivo Nazionale elegge al suo interno:

a) il Presidente dell’Associazione;

b) il Vice Presidente dell’Associazione;

c) la Giunta Esecutiva;

d) il Direttore della Scuola nazionale dell’AIAF

e) il Direttore responsabile della Rivista;

f) il Segretario del Comitato Direttivo Nazionale;

g) ove ritenuto necessario, un tesoriere o un revisore dei conti.

Il Comitato Direttivo Nazionale:

a. attua le scelte compiute dall’Assemblea congressuale, e determina la politica associativa tra un’Assemblea congressuale ed un’altra ed indica le linee programmatiche dell’attività. A questo fine può nominare commissioni di lavoro su singole e specifiche tematiche, cui potranno partecipare anche componenti esterni al Comitato Direttivo Nazionale; dette commissioni saranno coordinate da un responsabile eletto dal Comitato;

b. approva annualmente il rendiconto annuale predisposto dal Presidente e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 6;

c. presenta all’Assemblea congressuale le eventuali proposte di modifica dello statuto;

d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all’associazione in assenza della Associazione Regionale;

e. stabilisce annualmente le quote sociali ed il contributo che deve essere versato per tramite delle Associazioni regionali all’AIAF Nazionale;

f. emana e modifica il regolamento interno.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative.

La riunione dovrà essere convocata almeno venti giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, o e-mail, o fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione.

In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a dieci giorni.

Il Comitato Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal VicePresidente, e in assenza di questi dal componente più anziano del Comitato.

E’ validamente costituito soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 21, comma 1, del codice civile, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Elegge al suo interno un Segretario per l’organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario o in sua assenza del Presidente, a tutti i componenti del Comitato Direttivo Nazionale a mezzo fax o e-mail.

Il Comitato Direttivo Nazionale adotta il regolamento per il funzionamento degli organismi di direzione dell’Associazione Nazionale.

Articolo 8. Presidente e Vice Presidente dell’Associazione

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione, ed ha i poteri di legge; convoca e presiede l’Assemblea generale dei soci, il Comitato Direttivo Nazionale, il Consiglio dei Presidenti e la Giunta Esecutiva.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ai componenti della Giunta esecutiva lo svolgimento di singole attività o di singoli atti.

Assicura l’unità d’indirizzo dell’Associazione, la collegialità delle decisioni degli organi associativi e l’adeguata circolazione delle informazioni fra questi ultimi.

Assume la responsabilità delle decisioni di ordinaria amministrazione unitamente alla Giunta Esecutiva nei confronti del Comitato Direttivo Nazionale e dell’Assemblea.

Il Presidente predispone la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea, unitamente al rendiconto dell’anno precedente da presentare al Comitato Direttivo Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Presidente e il VicePresidente durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, il quale dovrà convocare il Comitato Direttivo Nazionale per procedere alla nuova elezione nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle dimissioni o dell’impedimento definitivo.

Articolo 9. Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente e da altri sette componenti eletti dal Comitato Direttivo Nazionale, secondo criteri di funzionalità, competenza e capacità organizzative.

La Giunta Esecutiva coordina l’attività dell’Associazione nazionale e provvede, unitamente al Presidente, a realizzare e dare vita alle direttive dei programmi decisi dal Congresso e dal Comitato Direttivo Nazionale.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente e si riunisce altresì a richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di due volte consecutive. In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei componenti della Giunta, il Comitato Direttivo provvederà alla loro sostituzione.

I coordinatori delle commissioni, nominati ai sensi dell’art. 7, devono inviare i verbali delle riunioni delle commissioni al Presidente ed alla Giunta Esecutiva e possono chiedere di essere sentiti dalla Giunta Esecutiva in qualsiasi momento.

La Giunta Esecutiva può convocare i coordinatori delle commissioni ad una propria riunione in qualsiasi momento.

Articolo 10. Consiglio dei Presidenti delle AIAF regionali

Il Consiglio dei Presidenti è costituito dai Presidenti di tutte le AIAF regionali.

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Associazione, in via ordinaria, o su richiesta di almeno quattro Presidenti regionali, almeno tre volte all’anno mediante avviso contenente l’ordine del giorno, da inviarsi a mezzo plico raccomandato o a mezzo fax o a mezzo e-mail a ciascun Presidente, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di particolare urgenza il suddetto termine può ridursi fino a 10 giorni prima della data fissata.

Al Consiglio può partecipare, in sostituzione del Presidente e su delega di quest’ultimo, un componente del Direttivo dell’AIAF Regionale.

Il Consiglio dei Presidenti:

assicura il coordinamento tra le AIAF Regionali delle attività associative, culturali e di formazione, nel rispetto degli indirizzi dell’Associazione, delineati ed approvati in seno all’Assemblea generale dei soci;

esprime parere consultivo sulle proposte di modifica dello statuto da sottoporre al Congresso;

c. esprime parere consultivo su ogni altra questione di rilevanza associativa che sarà sottoposta al suo esame dal Direttivo Nazionale, o dal Presidente.

Articolo 11. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti, ogni triennio, dall’Assemblea congressuale tra gli iscritti alle associazioni aderenti e che abbiano un’anzianità professionale non inferiore a dieci anni.

Il Collegio dei probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti a un’Associazione regionale; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi associativi nazionali e su quanto attiene all’osservanza del presente Statuto e del regolamento. Deve essere rimessa al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione nazionale, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.

Articolo 12. Incompatibilità

La carica di Presidente e di Vice Presidente dell’Associazione, e la qualità di componente della Giunta esecutiva sono incompatibili con:

a. la carica di Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

b. la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;

c. la carica di dirigente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre associazioni e Organismi, nazionali forensi.

La carica di probiviro nazionale è incompatibile con altre cariche associative nazionali.

Articolo 13. Patrimonio

Il patrimonio dell’AIAF è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni.

La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell’Associazione, nominato secondo quanto disposto dal presente statuto.

I contributi vengono riscossi dalle Associazioni Regionali entro il trentuno marzo di ogni anno, salve le nuove iscrizioni.

Le Associazioni Regionali dovranno provvedere al versamento della quota degli iscritti, come annualmente stabilita dal Direttivo Nazionale, sul conto corrente dell’AIAF Nazionale, a cadenza trimestrale.

Ai fini congressuali, il Presidente di ogni AIAF regionale dovrà versare la quota dovuta al Nazionale, relativa ai soci che risultano iscritti alla data del 31 marzo dell’anno congressuale, entro il 15 aprile, a pena della perdita dell’elettorato attivo e passivo dell’AIAF regionale al Congresso.

I delegati regionali al Congresso devono essere in regola con il pagamento alla propria AIAF regionale, entro il 31 marzo, della quota relativa all’anno del Congresso.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 14. Bilanci

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo Nazionale. Il Comitato Direttivo Nazionale deve convocare l’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il rendiconto deve rimanere depositato presso la sede dell’Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all’Assemblea generale dei soci, e deve essere inviato in copia ai Presidenti delle Associazioni Regionali almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Articolo 15. Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell’Associazione il Comitato Direttivo Nazionale nominerà un liquidatore il quale al termine della liquidazione devolverà il patrimonio utile netto residuo all’ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16. Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 17. Disposizioni transitorie

Lo statuto, con le modifiche approvate dall’Assemblea congressuale l’8 maggio 2010, entra in vigore con la delibera di approvazione, senza effetti retroattivi.

Nel termine di mesi sedici dall’entrata in vigore del presente statuto le Associazioni regionali dovranno fare pervenire ciascuna il proprio statuto e l’eventuale regolamento perché sia verificata dal Comitato Direttivo Nazionale la rispondenza ai principi dell’Associazione contenuti nello statuto.

Il Comitato Direttivo Nazionale si pronuncerà nel termine di sessanta giorni e potrà richiedere modifiche da apportare agli statuti delle Associazioni regionali, alle quali le stesse sono tenute ad ottemperare.

Il Comitato Direttivo Nazionale dovrà approvare entro il 31.12.2010 il Regolamento dell’Associazione, da ritenersi parte integrante del presente statuto, che dovrà regolamentare il funzionamento degli organismi di direzione dell’Associazione nazionale.