Statuto

 [ Art. 1 ] Denominazione

E’ costituita ai sensi dell’art. 36 cod. civ. un’associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata MOVIMENTO FORENSE, di seguito anche MF.

 L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

 [ Art. 2 ] Sede

La sede sociale del MF è fissata in Roma.

Possono essere fissate altre sedi nazionali ed internazionali, centrali e periferiche, con decisione dell’Ufficio di Presidenza.

 [ Art. 3 ] Durata

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030, successivamente prorogabile.

 [ Art. 4 ] Contrassegno

Il MF adotta un contrassegno per le attività generali così definito: figura stilizzata di colore blu scuro rappresentante Cicerone in posa oratoria con un braccio alzato.

 Il MF adotta anche un contrassegno costituito da uno scudo con croce latina, da utilizzarsi per attività diverse da quelle di politica forense, come ad esempio per iniziative sportive o culturali.

 La denominazione ed il contrassegno del MF devono essere utilizzate per tutte le comunicazioni del MF e delle sue strutture, salvo incompatibilità con gli strumenti di comunicazione impiegati.

 [ Art. 5 ] Finalità

Il Movimento Forense è un’associazione libera, senza scopi di lucro, apolitica ed apartitica che si ispira ai valori della Convenzione internazionale per i diritti dell’uomo e alla Costituzione Italiana per promuovere la funzione costituzionale della Giustizia e dell’avvocatura in tutte le loro estrinsecazioni istituzionali, sociali e professionali.

 Il Movimento Forense s’ispira alle regole costituzionali finalizzate a garantire ai cittadini il diritto di difesa in tutte le sue possibili estrinsecazioni. A tal fine il Movimento Forense crede nella terzietà della magistratura, nell’indipendenza dell’avvocatura, in una legislazione chiara ed equa per tutti.

 Allo scopo di garantire l’effettività del diritto e l’accesso alla Giustizia, il Movimento Forense ritiene indispensabile l’efficienza del sistema giudiziario sia negli aspetti amministrativi che in quelli processuali, esecutivi e penitenziari, ferma restando la centralità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali.

 I valori cui si deve ispirare la politica giudiziaria si fondano su:

 a) la certezza del diritto in tutte le sue estrinsecazioni; il cittadino deve poter contare su un sistema legale comprensibile, leale e non farraginoso.

 b) un giusto processo; accusa e difesa devono avere pari diritti e doveri innanzi ad un giudice terzo.

c) la rapidità dell’accesso alla giustizia: il processo e la fase esecutiva devono essere rapidi e garantire l’effettività dei diritti.

 d) la funzione sociale dell’amministrazione della Giustizia: il processo non può avere costi sproporzionati per i cittadini tali da inibire o scoraggiare l’accesso all’esercizio dei diritti, e deve poter risolvere realmente situazioni meritevoli di tutela.

 Il Movimento Forense promuove la centralità del ruolo dell’Avvocato, come attuatore dei diritti dei cittadini ed interfaccia tra questi e la Giustizia. Difende il valore della libertà, dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Avvocato, affinché possa farsi interprete e garante del diritto di ogni cittadino di agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in base ai criteri costituzionali ed ai valori di politica giudiziaria.

 Il Movimento Forense promuove il rispetto dei principi etici fissati nel codice deontologico dell’Avvocato, come strumento fondamentale per ottenere il rispetto delle regole, per mantenere la dignità della funzione e per garantire la correttezza dei rapporti tra i professionisti e tra questi ed i cittadini.

 Il Movimento Forense promuove la figura dell’Avvocato come strumento per l’esercizio dei diritti e come interprete di un’indispensabile funzione sociale, e non come mero imprenditore, commerciante di diritti o prodotto di consumo.

 La qualità del servizio professionale assurge ad elemento imprescindibile per l’esercizio dell’alta funzione cui è chiamato l’Avvocato, e quindi la sua formazione e preparazione sono irrinunciabile patrimonio e costante obiettivo da perseguire per tutta la carriera.

 Ogni Avvocato ha il dovere di contribuire alla formazione di Praticanti e di giovani Avvocati per assicurare la crescita professionale, il trasferimento dell’esperienza, l’insegnamento dei valori, l’acquisizione della dignità professionale e il mantenimento del decoro dell’Avvocato.

 A tal fine, è precipuo dovere di ogni Avvocato nei confronti del giovane Collega, contribuire all’insegnamento dell’uso degli strumenti necessari allo svolgimento della professione, nel rispetto della deontologia: le tecniche di redazione degli atti, la capacità di ascolto del cliente, la sintesi tra fatto e diritto, il giusto comportamento con gli altri colleghi ed i clienti, i rapporti con gli uffici giudiziari ed il personale di cancelleria, i rapporti di comune rispetto tra Autorità Giudiziaria e Avvocato.

 Il Movimento Forense contribuisce alla crescita professionale dell’Avvocato organizzando eventi di formazione, momenti di confronto scientifico e di politica forense, nonché curando pubblicazioni periodiche o occasionali di carattere informativo o divulgativo.

 Il Movimento Forense contribuisce a difendere l’immagine dell’Avvocatura, alla luce dei valori sopra riportati, nel rispetto delle regole costituzionali, giuridiche e deontologiche, nell’interesse primario del cittadino, anche mediante un’attiva presenza del mondo dell’avvocatura sui social network e sugli strumenti di comunicazione di massa. Inoltre, il Movimento Forense raccoglie dai medesimi canali le istanze provenienti dalla società civile e dall’Avvocatura, le idee, le critiche, le disfunzioni del sistema Giustizia, al fine di contribuire al dibattito nazionale ed al miglioramento complessivo del sistema Giustizia.

Il Movimento Forense promuove iniziative, culturali, sportive, sindacali e di solidarietà, per sostenere la crescita umana e culturale dell’Avvocato come persona e come professionista. Inoltre, promuove ogni iniziativa atta a favorire, in caso di malattia o necessità, supporto alle famiglie degli avvocati, ai giovani avvocati alle donne avvocato, agli avvocati anziani.

 [ Art. 6 ] Organi

Sono Organi del MF:

1) L’Assemblea degli Associati

2) il Direttivo Nazionale

3) il Presidente Nazionale

4) l’Ufficio di Presidenza

5) il Tesoriere

6) il Segretario e/o Coordinatore Politico

7) il Collegio Nazionale di Garanzia

8) Il Collegio dei Probiviri

 9) Il Collegio dei Revisori dei Conti

 L’elettorato passivo spetta solo agli Associati, di talchè perdendo la qualifica di Associato si decade da componente dell’Organo. Un  Associato non può ricoprire incarichi in più Organi.

 In sede di costituzione i soci fondatori nominano l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio Nazionale di Garanzia designandoli anche tra persone che non abbiano ancora acquisito la qualifica di Associati, a condizione che la acquisiscano entro trenta giorni dalla designazione. Gli altri organi devono essere istituiti entro sei mesi dalla costituzione dell’Associazione, salvo quanto previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti.

 6.1) L’Assemblea

6.1.1 L’Assemblea è l’organo sovrano del MF.

 6.1.2 Spetta all’Assemblea in sede ordinaria:

 a) deliberare sui programmi e gli indirizzi dell’Associazione, nonché sui pareri che questa deve o intende fornire;

 L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in sede ordinaria, entro il 30 di aprile, per l’approvazione del bilancio.

 In sede ordinaria l’assemblea si costituisce validamente in unica convocazione qualunque sia il numero di associati presenti o rappresentati.

Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in assemblea o rappresentati aventi diritto di voto.

 6.1.3 Spetta all’Assemblea in sede straordinaria:

 a) approvare le modifiche statutarie;

 b) deliberare l’eventuale messa in liquidazione dell’Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del fondo comune secondo la previsione dell’art. 37 del Codice civile.

 In sede straordinaria, l’Assemblea si costituisce validamente in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

 In entrambi i casi l’Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto. 6.1.4 La possibilità di partecipare all’Assemblea con delega viene assicurata secondo le procedure e con le garanzie fissate con Regolamento dell’Ufficio di Presidenza. Le modalità di partecipazione all’assemblea, di voto e di delega sono riportate per iscritto a verbale.

 6.1.5 L’Assemblea è convocata in sede ordinaria o straordinaria dal Presidente con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata. La convocazione, redatta in forma scritta, deve contenere, oltre alla data, l’ora, il giorno ed il luogo della riunione e l’indicazione analitica degli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche tre giorni prima della data fissata. In caso di assemblea straordinaria le due convocazioni non possono essere fissate nello stesso giorno.

 La convocazione deve essere inviata per e-mail a ciascun associato all’indirizzo da questi comunicato al MF in sede di adesione all’associazione o a quello variato e comunicato per iscritto successivamente. La convocazione è pubblicata anche sul sito web del MF.

 Nel caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea è convocata dal Vicepresidente.

 6.1.6 L’Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano per iscritto il Direttivo, il Collegio dei Probiviri o un quarto degli associati aventi diritto di voto.

 Nel caso in cui il Presidente non ottemperi alla richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi, provvede il Vice Presidente. Qualora trascorsi dieci giorni non festivi non vi provveda il Vice presidente, l’Assemblea può essere convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

 6.1.7 Ogni associato ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che l’oggetto da deliberare non lo consenta e che la diversa modalità di votazione sia approvata dall’Assemblea stessa.

 6.2) Il Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è l’organo di conduzione della politica nazionale del MF, dura in carica 2 anni, e a tal fine:

a) attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche del MF;

b) approva o ratifica gli accordi con altri gruppi o associazioni;

c) approva o ratifica i programmi elettorali;

d) istituisce appositi Gruppi di Lavoro tematici;

e) delibera sulle questioni sottoposte alla sua valutazione dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza.

Fanno parte del Direttivo Nazionale:

– il Presidente Nazionale del Movimento Forense, che ne assume la presidenza;

– i componenti dell’Ufficio di Presidenza;

– numero 5 componenti eletti dall’assemblea;

– i Coordinatori regionali, se nominati;

– gli eletti del MF all’OUA, al CNF e alla Cassa Forense o agli altri Enti nazionali o distrettuali che dovessero essere istituiti;

– gli eletti del MF nei Consigli dell’Ordine con il limite di uno per distretto di Corte d’Appello; in caso di concorso di più eletti, viene designato l’eletto con la maggior anzianità professionale;

– i Responsabili nazionali dei dipartimenti tematici;

– un responsabile della sezione nazionale Giovani del Movimento Forense, eletto dalla sezione stessa.

 Il Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale, dell’Ufficio di Presidenza o di un terzo dei componenti del Direttivo stesso ogni volta se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno due volte all’anno.

Il Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero di intervenuti.

Il voto è palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 6.3) Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale del MF viene eletto dal Direttivo Nazionale secondo il regolamento che sarà approvato dall’Ufficio di Presidenza. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Al Presidente spettano tutte le attribuzioni ed i poteri non specificamente conferiti dallo Statuto ad altri Organi, ivi compresi i seguenti compiti:

a) ha la rappresentanza legale del MF;

b) rappresenta politicamente il MF in tutte le sedi;

c) attua il programma politico ed elettorale;

d) coordina le iniziative nelle sedi politiche e istituzionali;

e) convoca e presiede il Direttivo Nazionale;

f) dirige l’attività politica e organizzativa;

g) interloquisce con i rappresentanti delle altre organizzazioni;

h) guida la delegazione che rappresenta il MF nelle consultazioni di rilievo;

i) attribuisce compiti e funzioni politiche e organizzative;

j) rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali;

k) approva le liste per le elezioni;

l) propone al Direttivo le candidature per le elezioni nei Consigli dell’Ordine, all’OUA, al CNF e alla Cassa Forense;

m) in via d’urgenza e salvo ratifica dell’Ufficio di Presidenza, revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello Statuto;

n) Compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per importi fino a 5.000,00 euro;

o) Dà esecuzione alle delibere dell’Ufficio di Presidenza o degli altri Organi dell’Associazione.

 6.4) L’Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è composto da:

– Presidente Nazionale;

– VicePresidente Nazionale;

– Segretario e/o Coordinatore politico;

– Tesoriere.

 L’Ufficio di Presidenza:

 a) svolge i compiti e le funzioni assegnategli dallo Statuto e affidategli dagli Organi del MF;

 b) nomina i responsabili nazionali dei Dipartimenti tematici;

 c) coordina le attività di organizzazione e comunicazione;

 d) nomina i Commissari o i Garanti in caso di necessità;

 e) in caso di gravi anomalie, revoca gli incarichi e scioglie gli Organi;

 f) ratifica le eventuali revoche e nomine effettuate in via d’urgenza dal Presidente;

 g) conferisce incarichi e deleghe settoriali;

 h) predispone il bilancio consuntivo dell’anno solare terminato ed il bilancio preventivo dell’anno successivo;

 i) delibera l’assunzione delle obbligazioni del MF per importi superiori ad euro 5.000,00.

 L’Ufficio di Presidenza viene eletto dal Direttivo Nazionale e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Primo Ufficio di Presidenza è nominato all’atto della costituzione dell’Associazione da parte dei soci fondatori.

 L’Ufficio di Presidenza può delegare specifiche attività a Membri dell’Ufficio stesso o, in caso di necessità e/o opportunità, ad altri Associati.

 L’Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta sia necessario, in qualsiasi forma, anche telematica, senza particolari forme di convocazione, con preavviso di almeno 24 ore, salvo accordo unanime in deroga. L’Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Della riunione viene redatto verbale.

 6.5) Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere è nominato dal Direttivo Nazionale, dura in carica quattro anni e cessa la carica solo con la nomina del successore; è rieleggibile.

 Il Tesoriere:

 a) ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del MF non di competenza dell’Ufficio di Presidenza o quelle delegategli dall’Ufficio di Presidenza, nel rispetto delle leggi vigenti;

 b) in attuazione di delibere dell’Ufficio di Presidenza o di disposizioni del Presidente, o comunque su delega dell’Organo competente, può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

 c) predispone tutti i documenti di tipo contabile e amministrativo previsti dalla legge o da normativa di qualsiasi tipo;

 d) su delega dei competenti organi gestisce i conti correnti bancari dell’Associazione a firma singola;

 e) cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili e amministrativi del MF.

 Ove necessario, il Tesoriere collabora con i Tesorieri delle sezioni per le aperture dei conti bancari e la gestione dei flussi di denaro proveniente dai contributi volontari, dalle quote associative e dagli stanziamenti per le iniziative deliberate.

 6.6) Il Collegio nazionale di garanzia

Il Collegio Nazionale di Garanzia risolve le dispute e le controversie tra Associati aventi ad oggetto la vita associativa, tra Associati e Sezioni, tra Sezioni, tra Unità territoriali, tra sezioni o unità territoriali e Associazione, tra organi dell’Associazione.

 Inoltre esso ha competenza a decidere le controversie relative alle adesioni ed ogni altra controversia interna.

 Ogni qualvolta si ravvisino fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del MF o infrazioni del codice etico, o morosità nel pagamento delle quote associative, il Collegio Nazionale di Garanzia può comminare sanzioni e sospendere o revocare la qualifica di Associato.

 Le sanzioni sono, a seconda della gravità del fatto, l’ammonimento, la censura, la sospensione e la revoca della qualifica di Associato.

 L’Associato sospeso non ha diritto di voto, né può essere delegato da altri Associati.

 Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da tre membri ordinari ed un supplente nominati dal Direttivo Nazionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza, e dura in carica quattro anni. Il membro supplente sostituisce il membro ordinario che per qualsiasi ragione sia impedito o non possa partecipare ad una o più risoluzioni.

 6.7) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è il garante dello Statuto del MF: ne verifica l’attuazione, recepisce le istanze di modifica ed integrazione e le propone, suggerisce all’Ufficio di Presidenza l’opportunità di adottare regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri riceve le richieste di associazione, deliberandone e comunicandone l’accettazione ai richiedenti, alle Sezioni ed agli Organi del Movimento.

 Il Collegio dei Probiviri convoca ogni due anni, o comunque quando lo ritenga opportuno, il Congresso del MF stilando l’elenco degli argomenti da trattare e determinandone le modalità di svolgimento.

 Il Collegio dei Probiviri con voto unanime avvia eventuali contestazioni nei confronti di Organi Sociali innanzi al Collegio nazionale di garanzia.

 Il Collegio dei Probiviri è composto composto da un minimo di un solo componente ad un massimo di tre componenti ordinari oltre ad un supplente nominati dal Direttivo Nazionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza, e dura in carica quattro anni. Il membro supplente sostituisce il membro ordinario che per qualsiasi ragione sia impedito o non possa partecipare ad una o più risoluzioni. Il Primo Collegio dei Probiviri è nominato all’atto della costituzione dell’Associazione da parte dei soci fondatori.

6.8) Collegio dei Revisori dei Conti

Il Direttivo Nazionale può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.

 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria del MF, la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui la relativa partecipazione è richiesta dal Presidente in considerazione degli argomenti da trattare.

 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un minimo di un solo componente ad un massimo di tre componenti ordinari oltre ad un supplente e dura in carica quattro anni. Il supplente sostituisce il componente ordinario che per qualsiasi ragione sia impedito o non possa partecipare ad una o più risoluzioni.

 [ Art.7 ] Struttura organizzativa territoriale

Il MF è organizzato su base territoriale regionale in strutture territoriali come segue.

 La struttura territoriale minima corrisponde con il territorio di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed è denominata Sezione.

 Con delibera dell’Ufficio di Presidenza, possono essere costituite strutture territoriali a livello regionale o sovra-regionale allo scopo di coordinare le iniziative in territori omogenei. In tal caso, con la stessa delibera ne viene definita anche l’organizzazione. Ogni struttura territoriale diversa dalla Sezione è retta da un Coordinatore.

 Ogni Sezione determina il proprio programma di attività non in contrasto con le direttive degli organi nazionali del MF. La Sezione concorre a realizzare iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del MF.

 La costituzione della Sezione e il suo eventuale Regolamento devono essere approvati dall’Ufficio di Presidenza del MF. L’approvazione, che è sempre revocabile per giustificati motivi, comporta il diritto della Sezione di assumere la denominazione “MOVIMENTO FORENSE” seguita dal nome dell’area territoriale e di utilizzare il segno distintivo del MF. In caso di revoca della suddetta approvazione per qualsiasi motivo, la Sezione in questione dovrà immediatamente cessare l’uso del segno distintivo e della denominazione del MF.

 La Sezione è composta da almeno tre associati. Essa si riunisce in assemblea senza formalità ed elegge al suo interno i seguenti Organi:

 a) Presidente di Sezione

 b) VicePresidente di Sezione

 c) Tesoriere di Sezione

 d) Il Direttivo di Sezione, fissando il numero dei componenti

 La nomina di un associato ad Organi della Sezione non è incompatibile con incarichi nazionali o con la nomina ad Organi nazionali dell’Associazione.

 La Sezione gestisce in autonomia i fondi raccolti localmente, frutto di donazioni spontanee. Inoltre, il MF devolve alla Sezione la gestione di almeno il 40% del ricavato delle quote associative incassate nel territorio della Sezione, affinché sia impiegato per attività di politica forense locale.

 La Sezione può concorrere con propri candidati alle competizioni elettorali forensi nel suo territorio; inoltre essa si coordina con l’Ufficio di presidenza del MF per concorrere alle competizioni regionali, nazionali e sovranazionali.

 Le eventuali alleanze con altre organizzazioni ed associazioni di politica forense non puramente locali devono essere concordate con l’Ufficio di Presidenza, per garantire criteri di azione politica uniforme sul territorio nazionale.

 Le Sezioni ed i loro Organi decadono con provvedimento del Collegio Nazionale di Garanzia in caso di violazione dello Statuto o delle direttive del MF o comunque per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 In nessun caso si potrà ritenere che il MF sia responsabile o garante di alcun impegno economico o finanziario di una Sezione salvo che tale impegno sia stato assunto in forma scritta a firma congiunta del Presidente Nazionale e del Tesoriere del MF.

 [ Art. 8 ] Sezione Giovani

E’ istituita una Sezione Giovani del Movimento Forense, con l’obbiettivo di raggruppare i giovani laureandi, Praticanti Avvocati ed i più giovani Avvocati, allo scopo di rappresentarne gli interessi e favorire il loro inserimento nel mondo professionale.

La Sezione Giovani si riunisce in assemblea senza formalità ed elegge al suo interno i seguenti Organi:

 a) Presidente della Sezione Giovani

 b) VicePresidente della Sezione Giovani

 c) Tesoriere della Sezione Giovani

 d) Il Direttivo della Sezione Giovani, fissando il numero dei componenti

 Con apposito regolamento dell’Ufficio di Presidenza viene definita la struttura organizzativa della Sezione Giovani e l’eventuale ripartizione in strutture territoriali. Fino a tale ripartizione la Sezione Giovani è nazionale.

 L’adesione alla Sezione Giovani si sovrappone all’adesione al MF e alle sezioni locali; pertanto gli aderenti alla Sezione Giovani sono a tutti gli effetti Associati del MF e possono essere affiliati ad una sezione territoriale, che frequentano ordinariamente con elettorato attivo e passivo. Non si tratta quindi di un’associazione a se stante ma di un raggruppamento di Associati con specifici interessi omogenei.

 [ Art. 9 ] Associati

Possono associarsi al MF gli Avvocati, inclusi gli Avvocati iscritti negli elenchi speciali, i Praticanti Avvocati regolarmente iscritti nei relativi Albi o Registri, gli studenti di Giurisprudenza iscritti all’ultimo anno, i laureati in Giurisprudenza, i Notai, i Magistrati, i docenti e ricercatori universitari in materie giuridiche ed anche gli avvocati sospesi temporaneamente o cancellati in dipendenza di un incarico incompatibile con l’iscrizione all’albo.

 La richiesta di associazione viene inoltrata al MF direttamente o attraverso le singole Sezioni. Il Collegio dei Probiviri approva la richiesta o la respinge con provvedimento motivato, e comunica l’esito senza ritardo all’interessato, alla Sezione competente e agli Organi del MF, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

 L’accettazione della richiesta ed il pagamento della quota annuale attribuiscono all’iscritto la qualifica di Associato. La quota di adesione è stabilita all’inizio di ogni anno dall’Ufficio di Presidenza e comunicata alle Sezioni.

 L’adesione al MF è annuale, si intende prestata per l’anno solare in corso e scade il 31 dicembre di ciascun anno. E’ sempre consentito il recesso. Il recesso è necessariamente comunicato in forma scritta. La quota associativa non è cedibile, salvo per causa di morte.

 A tutti gli Associati spetta l’elettorato attivo e passivo e l’incondizionato diritto di voto. Pertanto ogni Associato è eleggibile negli Organi del MF.

 La qualifica di Associato si perde per dimissioni o in seguito a decisione motivata ed insindacabile del Collegio Nazionale di Garanzia; inoltre essa può essere sospesa per gravi motivi o per incompatibilità.

Il Presidente, l’Ufficio di Presidenza ed il Direttivo Nazionale possono nominare Associati onorari, che hanno i medesimi diritti e doveri degli Associati.

 In nessun caso gli Associati possono assumere obbligazioni in nome e per conto dell’Associazione, che può essere impegnata soltanto dai propri organi statutari, salvo diversamente disposto con delega scritta degli organi competenti.

[ Art. 10 ] Congresso

Ogni due anni si riunisce il Congresso del Movimento Forense per definire ed indirizzare la linea politica del MF. Il Congresso, al quale partecipano tutti gli Associati, è indetto dal Presidente del Collegio dei Probiviri ed è presieduto dal Presidente Nazionale. Lo svolgimento del Congresso è regolato da un apposito regolamento dell’Ufficio di Presidenza.

 [ Art. 11 ] Finanze e Patrimonio

Il MF trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento degli associati, da proventi di iniziative sociali, da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, contribuzioni, rimborsi elettorali o politici, finanziamenti pubblici o privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

 Il MF risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli Organi competenti.

 In nessun caso il MF può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 In caso di scioglimento, l’Ufficio di Presidenza decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, con l’approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri in favore di Associazioni o Enti con finalità analoghe.

 L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 [ Art. 12 ] Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.