A.I.G.A.
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Regolamento della Sezione A.i.g.a. di Trani

Parte Prima

Costituzione, scopi, patrimonio e soci

ART.1 – Costituzione

1. E’ costituita, la sezione di Trani dell’ Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, in breve AIGA, aderente all’AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) con sede presso il Palazzo di Giustizia presso il Tribunale di Trani.
2. L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

3. Il presente regolamento disciplina l’attività della sezione e rinvia, per quanto qui non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell’Associazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.

4. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto prevalgono quest’ultime.

ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA.

1. L’Aiga si propone di :

a) tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, agevolarne l’accesso all’esercizio della professione forense;

b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;

c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;

d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;
e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l’AIJA.

2. Per raggiungere tali scopi, l’AIGA organizza, anche attraverso la costituzione di una fondazione, attività scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari.

ART. 3 – PATRIMONIO.

1. Il patrimonio della Sezione è costituito dalle quote versate dai singoli soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal CDS, dai beni acquisiti, nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.

2. la Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale

ART. 4 – SOCI E QUOTE.

1. L’Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione ed effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione. Il Consiglio Direttivo della Sezione può deliberare l’iscrizione quale socio benemerito di quelle persone o Enti che versino all’Associazione una speciale quota annuale di iscrizione e può segnalare al Consiglio Direttivo Nazionale di deliberare l’iscrizione quale socio d’onore di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell’Associazione. Solo i soci effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo; i soci d’onore non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione.

2. Possono iscriversi all’Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età e siano liberamente esercenti a tempo pieno. Il numero dei soci è illimitato.

3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo della Sezione. Il Consiglio delibera entro la prima seduta utile. In caso di rigetto, l’aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.

4. L’iscrizione comporta il pagamento di una quota deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione.

5. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione, per dimissione o per raggiunti limiti di età. In quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica nell’Associazione la conserva sino al suo naturale rinnovo.

6. Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l’espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica professionale. La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio di garanzia.

PARTE SECONDA

Organi, funzioni e adempimenti

ART. 5 GLI ORGANI.

Sono organi territoriali dell’Aiga:

a) le Sezioni;

b) i Coordinatori regionali;

Sono organi nazionali dell’Aiga:

c) il Congresso;

d) il Consiglio Direttivo Nazionale;

e) la Giunta;

f) il Presidente;

g) il Collegio di garanzia;

h) la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi.

ART. 6 ORGANIGRAMMA DELLA SEZIONE.

1. La struttura della Sezione comprende:

a) il Presidente;

b) il CDS;

c) la Conferenza locale degli iscritti alla Sezione ed eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi;

d) la Consulta dei Presidenti della Sezione;

e) l’assemblea dei soci.

Art. 7 Presidente e Ufficio di Presidenza

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; presiede e convoca l’Ufficio di Presidenza, il CDS, la Conferenza locale degli eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, la Consulta dei Presidenti e l’Assemblea dei soci ; cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile di tutti gli adempimenti unitamente al Segretario e al Tesoriere ciascuno per la propria competenza verso gli Organi Nazionali dell’Associazione; cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale; sovraintende a tutte le attività dei componenti del CDS e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il CDS, delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del presente regolamento.

2. L’Ufficio di Presidenza è parte integrante del CDS ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. L’Ufficio cura, insieme al Presidente, l’amministrazione della Associazione e più specificamente :

– il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione;

– il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute dal Presidente ed effettua la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell’Associazione nonché della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al Tesoriere, l’aggiornamento dell’elenco dei soci;

– il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al CDS; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea.

3. Il Presidente della Sezione è tenuto, oltre che a versare al Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto nel termine prefissato, a comunicare al Segretario Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco degli iscritti; fino a 20 giorni prima dell’inizio del Congresso la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente; fino a 20 o 5 giorni prima del Congresso, i nominativi dei delegati al Congresso rispettivamente ordinario o straordinario. In caso di elezione degli organi della sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente della Sezione effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle elezioni stesse.
4. Il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel Congresso, ordinario e straordinario, e nel Consiglio Direttivo Nazionale. L’elettorato attivo è comunque garantito se, all’atto dell’esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale da almeno 5 giorni .

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE.

1 Il CDS è composto dal proprio Presidente e da 6 membri (tra i quali uno assume la carica di Vicepresidente, uno la carica di Segretario e uno la carica di Tesoriere), da uno o più consiglieri nazionali (uno per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40 e cioè: 1° consigliere a 41 iscritti, 2° a 121, 3° a 201, 4° 281, 5° a 361), nonché da 3 consiglieri supplenti. Del CDS fanno parte di diritto il past president ed i soci che eventualmente ricoprano la carica di Presidente Nazionale o componente della Giunta Nazionale; tali componenti di diritto hanno egualmente diritto di voto, ma non vengono computati ai fini della validità delle sedute. I membri del CDS, ivi compresi quelli di diritto, decadono dalla carica, previa dichiarazione del CDS, in caso di 3 assenze consecutive alle riunioni del CDS.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente che lo convoca, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio, con avviso inviato almeno 7 giorni prima, o, in caso di urgenza ad horas

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei componenti, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.

4. Il mandato del componente del CDS ha normalmente durata biennale e segue le norme previste dallo Statuto in relazione alla sessione congressuale. Il CDS decade con il Presidente.

5. Il Consiglio :

a) elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b) sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell’Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea; delibera la convocazione delle Assemblee stabilendone l’odg; mantiene i contatti con il CdO, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni;

c) approva il rendiconto annuale;

d) stabilisce l’ammontare della quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione;

e) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica dell’Assemblea.

ART. 9 – CONFERENZA LOCALE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE ED ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI.

1. La Conferenza riunisce gli iscritti alla Sezione che risultano eletti al CNF, ai Consigli degli Ordini, all’Assemblea dei delegati o dell’OUA, alla Cassa di previdenza forense.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della sezione che la convoca almeno una volta all’anno.

3. Le attività e gli scopi della Conferenza locale coincidono con quelli espletati dalla Conferenza Nazionale e sono indicati dallo Statuto.

ART. 10– CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLA SEZIONE.

1. La Consulta è composta dagli iscritti alla Sezione che hanno ricoperto la carica di Presidente della Sezione nonché da altri iscritti – fino ad un massimo di 3 – che abbiano ricoperto una carica nel CDS. I primi sono membri di diritto, qualora abbiano confermato al Presidente in carica, entro 5 giorni dalla sua elezione, di voler far parte della Consulta; i secondi sono nominati dal CDS.

2. I componenti della Consulta decadono con il Presidente della Sezione e qualora non siano più iscritti alla sezione.

3. La Consulta ha funzione consultiva del CDS e viene convocata dal Presidente della Sezione qualora occorra affrontare questioni di particolare rilevanza per la vita della Sezione.

ART. 11 – ASSEMBLEA.

1. L’assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola nel mese di maggio, ed è composta da tutti i soci della Sezione.

2. L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente mediante avviso da comunicarsi ai soci, anche a mezzo affissione presso la sede, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione. L’avviso può essere altresì dato per via telematica. Qualora il Collegio di Garanzia proponga all’assemblea di sezione la decadenza dalla carica di un socio che ricopra una carica in un organo territoriale, il Presidente deve convocare l’assemblea entro il termine assegnato dal Collegio di Garanzia e comunicare immediatamente, al medesimo Collegio, le decisioni dell’assemblea; ove il Collegio di Garanzia proponesse al CDN di deliberare la perdita della qualità di soci dell’AIGA per gli iscritti alla sezione e l’inibizione dell’uso del nome AIGA, il Presidente parteciperà a ciascun iscritto la data ed il luogo del CDN avente all’odg la discussione della predetta proposta in modo da consentire l’audizione dei soci della sezione.

3. L’assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l’indirizzo politico-programmatico dell’Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente a scrutinio segreto.

4. In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione; ad esse si applicano le medesime regole dell’Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il CDS o da 1/5 dei soci in regola con il versamento delle quote.

5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente, o dal Consigliere Anziano. Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Parte Terza

Adempimenti verso gli organi nazionali

ART. 12 – ADEMPIMENTI VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE NAZIONALE.

1. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente, unitamente al Segretario e al Tesoriere, trasmettono al Segretario Nazionale l’elenco degli iscritti e versano al Tesoriere Nazionale la quota per ogni iscritto di cui all’elenco secondo l’ammontare stabilito dal CDN.

2. Ai sensi dello Statuto Nazionale, il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel CDN e nel Congresso, ordinario e straordinario. L’elettorato attivo è comunque garantito se, all’atto dell’esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima .

ART. 13 – ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CDS E DEI DELEGATI AL CONGRESSO.

1. Nel periodo fra l’inizio della sessione congressuale (che si ha con la convocazione del Congresso mediante avviso scritto da comunicarsi alle sezioni almeno 150 gg prima del suo inizio ) ed almeno 20 giorni prima dell’inizio del

Congresso Ordinario, la Sezione deve tenere l’assemblea per la elezione diretta del Presidente, del CDS e degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione, oltre che dei delegati al Congresso.

2. Ai sensi dello Statuto, nell’ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale – dandone comunicazione al Segretario nazionale entro 15 gg dalla elezione. Alla prima sessione congressuale, successiva a tale elezione, si procederà comunque al rinnovo delle cariche.

3. Fino al ventesimo giorno prima della data fissata per l’inizio del Congresso, il Presidente deve comunicare al Segretario Nazionale: a) la composizione del direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali; b) i nominativi dei delegati al Congresso (1 ogni 10 iscritti) ed i supplenti, in numero pari agli effettivi, nominati dalla Assemblea sezionali.

Parte Quarta

Elezioni

ART. 14 – ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA .

1. L’assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della Sezione, i sei consiglieri del CDS e 3 supplenti, nonché gli eventuali consiglieri nazionali.

2. Per esercitare l’elettorato attivo e passivo bisogna essere in regola con il pagamento della quota ed essere iscritti da almeno 3 mesi. A parità di preferenze viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.

3. Il Presidente – e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente -, ove manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l’assemblea ordinaria, altrimenti quella straordinaria, per le elezioni. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di consigliere nazionale e qualora, in caso di anticipata cessazione del consigliere di sezione, il subentro dei consiglieri supplenti non sia sufficiente ad integrare completamente il CDS.

4. Le candidature vanno presentate al Segretario o al Presidente entro quattro giorni liberi prima della data di celebrazione dell’assemblea elettorale e devono essere presentate in una lista da far esporre nell’apposita bacheca dell’Aiga posta presso la sede centrale del Tribunale di Trani comprendente la indicazione di un nominativo candidato alla Presidenza, di n. 6 nominativi candidati effettivi (e 3 nominativi candidati supplenti) al CDS, nonché dei nominativi degli eventuali consiglieri nazionali cui la sezione ha diritto. I candidati possono presentare la propria candidatura solo in una lista; in caso contrario si intende valida la candidatura indicata nella lista presentata per prima. La lista incompleta non viene posta ai voti. Sono eletti i componenti della lista che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio dopo 5 giorni.

ART. 15 – ELEZIONE NEL CDS.

1. Il Presidente, convoca il primo CDS entro 15 giorni dalla sua elezione. In tale seduta, su proposta del Presidente, o su eventuale indicazione dei consiglieri, il CDS nomina, tra i suoi componenti, il Vicepresidente, Segretario ed il Tesoriere. Allo stesso modo nomina i componenti della Consulta che abbiano rivestito una carica nel CDS e dichiara la completa composizione della Consulta stessa.

ART. 16 – ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONE.

1. Il Presidente, immediatamente dopo la elezione della Giunta Nazionale, partecipa all’assemblea convocata dal Presidente della sezione capoluogo di regione, in occasione e nella stessa sede del primo CDN, per eleggere il Coordinatore Regionale che dà immediata comunicazione della sua elezione al Segretario Nazionale.

Parte Quinta

Incompatibilità e rotazione degli incarichi

ART. 17 INCOMPATIBILITA’ E ROTAZIONE

1. La carica di Presidente di Sezione dell’Associazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni forensi. La carica di membro della Consulta, è incompatibile con ogni altra carica di consigliere del CDS.

2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l’attività degli associati, l’Aiga promuove il principio della rotazione degli incarichi. All’uopo, qualunque carica assunta dal socio in organismi forensi istituzionali ed associativi non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.
3. In caso di inosservanza di tale disposizione, il Consiglio direttivo della sezione cui è iscritto il socio, con delibera adottata a scrutinio segreto, può proporre al Collegio di garanzia l’espulsione del socio medesimo. Il Collegio di garanzia procede d’ufficio in caso di inerzia del Consiglio direttivo della sezione.

ART. 18 – INELEGGIBILITA’

1. Il Presidente, i consiglieri di sezione ed i consiglieri nazionali possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica per una sola volta.

Parte Sesta

Norme Finali

ART. 19 – NORME FINALI

1. Il Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione.
2. Per le modifiche al Regolamento occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti all’Assemblea. Possono essere discusse solo le modifiche preventivamente vagliate dal Consiglio di Sezione.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nomina un liquidatore.
4. Il mancato rispetto del presente Regolamento, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del CDN, comportano la perdita della qualità di socio dell’Aiga.