CAMERA TRIBUTARIA DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI TRANI

STATUTO

Art. 1
Denominazione

E ‘ costituita un’associazione denominata “CAMERA TRIBUTARIA DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI TRANI“.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2
Sede

L’associazione ha sede in Barletta, alla via G. Zanardelli n.l, presso il Tribunale di Trani – Sezione Staccata di Barletta.

Art. 3
Scopi

L’Associazione, che ha carattere apolitico ed apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi Ente o Associazione e/o potere pubblico o privato, esclude ogni fine di lucro e si propone di:
a) adoperarsi per lo studio, l’approfondimento, l’attuazione e la diffusione delle leggi sostanziali e di procedura nel settore tributario in ogni sua manifestazione, secondo i principi costituzionali e dell’ordinamento¦ giuridico, al fine della realizzazione dei valori fondamentali del diritto tributario e del giusto processo tributario;’
b) valorizzare il ruolo e la professionalità dell’avvocato tributarista e operare per la tutela del diritto di difesa del contribuente e degli interessi dell’avvocatura nelle forme più idonee;
c) contribuire con convegni, congressi, conferenze, premi, borse di studio, seminari e, specialmente, con scuole o corsi di specializzazione in diritto e processo tributario, da promuovere di concerto con i Consigli dell’Ordine e/o con le Università e le altre Associazioni dell’avvocatura, alla formazione dei giovani avvocati tributaristi e all’aggiornamento professionale continuo degli avvocati tributaristi;
d) di vigilare sul corretto esercizio dell’attività professionale dei propri iscritti;
e) assicurare contatti di collaborazione e di impulso con i Consigli dell’Ordine Forense del distretto;
f) mantenere un costruttivo confronto con gli organi giudicanti nonché con gli Uffici Tributari, gli altri Ordini professionali e le Associazioni che operano nell’ambito provinciale, sulle questioni relative alle finalità dell’Associazione;
g) lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera.

Art. 4
Associati

Possono aderire all’Associazione gli avvocati ed i praticanti avvocati che esercitino stabilmente la professione nel territorio delia Provincia di Barletta-Andria-Trani o nel circondario del Tribunale di Trani e che coltivino il ramo tributario.
Coloro che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda al Segretarie del Consiglio Direttivo redatta su apposito modulo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Contro il suo diniego motivato è ammesso ricorsa ali’Assemblea generale.
Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La qualifica di associato attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dall’Associazione.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi :
a) per dimissioni;
b) per morosità;
e) per espulsione.
In caso di perdita dalla qualità di iscritto, nulla è dovuto all’associato o ai suoi eredi pec le quote versate.
L’associato può dimettersi in ogni tempo dandone comunicazione al Segretario del Consiglio Direttivo mediante raccomandata con avviso di ricevimento; le sue dimissioni hanno effetto dalla data in cui tale comunicazione perverrà al destinatario, e comunque decorsi tre mesi dalla loro spedizione.
L’associato dimissionario è comunque tenuto al pagamento delle quote sociali per l’anno in corso.
L’associato è moroso quando non provvede al versamento della quota associativa per oltre due mesi dalla richiesta formulata dal Tesoriere.
L’associato moroso è sospeso da ogni attività sociale.
Gli associati possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone l’Associazione e quando dalla loro opera possa derivare discredito per la categoria degli avvocati tributaristi.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato all’associato dal Presidente;
b) la sospensione dell’esercizio dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;
c) 1’espulsione, la quale è limitata a casi di eccezionale gravità.
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere sempre motivate, pena l’inefficacia.
Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea ordinaria nel termine perentorio di trenta giorni.
Il provvedimelo di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere sempre ratificato dall’Assemblea ordinaria.

Art. 5
Organi Sociali

Gli organi sociali della Camera Tributaria sono:
– l’Assemblea generale dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Revisori dei Conti ;
– il Collegio dei Probiviri.

Art. 6
Assemblea

L’Assemblea generale dei soci costituisce il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composto da tutti gli associati in regola col pagamento dei contributi. Le riunioni si tengono nella sede della Camera Tributaria di cui all’art.2 ed in altra sede temporanea che deve essere indicata nell’atto di convocazione, pena la nullità stessa della convocazione.
L’Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) approvare il Bilancio;
b) deliberare sugli, indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito ali’approvazione dei regolamenti sociali ;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-presidente ed il Tesoriere, nonché i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
d) eleggere il Presidente Onorario nei caso si decida di nominarlo;
e) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alia vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Questi, all’atto della richiesta, ne propongono l’ordine del giorno.
In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo manifesti da affiggere nelle sedi delle Commissioni Tributarie ed Uffici giudiziari della Provincia; nonché con posta ordinaria, elettronica, fax; o telegramma.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso pud essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.
L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed è presa a maggioranza di voti dei presenti.
Ogni socio ha diritto di voto e può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, non più di due associati.
Le deleghe non possono essere conferite in nessun caso a componenti del Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente e, in loro assenza o di impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il Verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato, dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere affisso all’interno della sede entro cinque giorni dalla riunione e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Art. 7
Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza, nella quale devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti ì due terzi degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto dì voto.
In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
– approvazione e modificazione delle statuto sociale;
– atti o contratti relativi a diritti reali immobiliari,
– scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione della stessa.

Art. 8
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove o undici membri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea ordinaria attraverso l’espressione di una sola preferenza. Ciascuno degli iscritti potrà candidarsi a componente del Consiglio Birettivo.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed i suo componenti sono rieleggibili una sola volta.
Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, oltre a quelli eletti dall’Assemblea, il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) attuare le deliberazioni dell’Assemblea e decidere sulle domande di ammissione dei soci;
b) amministrare il patrimonio camerale e redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
interni relativi ali’approvazione
c ) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e tutte le volte che venga richiesto da un decimo dei soci nonché convocare 1’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto da un quinto degli associati;
d] redigere gli eventuali regolamenti all’attività sociale da sottoporre dell’assemblea degli associati;
e) adottare ì provvedimenti disciplinari verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea degli associati;
g) determinare la quota associativa annuale;
h) esercitare ogni attività e promuovere ogni iniziativa secondo i fini della Camera Tributaria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza alcuna particolare formalità.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I Consiglieri che senza giustificato motivo non presenziano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte di seguito, decadono dalla carica di diritto.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati entro tre giorni dalla deliberazione mediante affissione nella sede della Camera Tributaria e con le altre formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea degli associati per surrogare i – mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza, dei suoi componenti.
Dovrà considerarsi pure sciolto qualora non provveda alla convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, quando questa sia stata richiesta dai soci, secondo quanto stabilito dal comma 2 lett. “e” del presente articolo o quando non abbia predisposto il bilancio entro i termini di cui all’art.15, 2°comma, del presente Statuto.
Trascorso un anno dalla costituzione del Consiglio Direttivo, su proposta di un terzo dei soci, l’assemblea ordinaria, presente la maggioranza degli iscritti potrà sollevare dall’incarico uno o più membri o l’intero Consiglio Direttivo.

Art. 9
Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza ed ha potere di firma per essa.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice-presidente.
Il presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curandone l’attuazione delle delibere, senza autonomia decisionale.
Solo nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell’ambito dell’ ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 10
Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vice-presidente nell’esercizio delle loro funzioni.
Egli viene nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Segretario provvede a redigere i Verbali delle delle deliberazioni del Consiglio Direttivo curandone la tenuta in apposito registro ed esegue le stesse deliberazioni..
Espleta gli incombenti relativi alle convocazioni ed elezioni degli organi dell’Associazione nonché tutte le attività assegnategli dallo Statuto; custodisce, inoltre, gli atti ed i documenti dell’Associazione.

Art. 11
Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
Egli cura l’amministrazione del patrimonio ed ha la responsabilità della cassa dell’Associazione; provvede àgli incassi ed esegue i pagamenti relativi all’ordinaria amministrazione e su precisa autorizzazione del Consiglio Direttivo a quelli di straordinaria amministrazione. Provvede altresì a richiedere le quote associative agli associati morosi.

Art. 12
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea; è composto da tre membri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Non possono essere eletti a membri del Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo, li Presidente viene eletto al suo interno dai componenti del Collegio.
I Revisori controllano l’amministrazione della Camera Tributaria, accertano la regolare tenuta della contabilità e redigono la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi da presentare almeno venti giorni prima della convocazione dell’Assemblea per la relativa approvazione.

Art. 13
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea; è composto da tre membri scelti tra gli associati, esclusi coloro che ricoprono gli incarichi di Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere e membro del Consiglio Direttivo.
II Presidente viene eletta al suo interno dai componenti I ‘organo cosi nominato.
II Collegio giudica quale arbitro irrituale, senza formalità di procedura, nel rispetto dell’ imparzialità e del diritto alla difesa:
a) su controversie tra gli associati;
b) su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto;
c) su quelle questioni di cui venga investito dal Consiglio Direttivo in merito alla eventuale esclusione di un associato od alla non ammissione di un nuovo associato;
d) sui conflitti tra gli organi sociali della Camera Tributaria.
Le decisioni del Collegio non sono impugnabili.

Art. 14
Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e dai beni con essi acquistati. Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale ed in genere qualsiasi bene appartenente alla Camera Tributaria.
Qualsiasi decisione volta a consentire quanto vietato dal comma secondo sarà nulla.

Art. 15
Bilancio

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre ali’approvazione assembleare.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del bilancio deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, tempestivamente ai fini del rispetto dei termini consentiti dal presente Statuto ed altra copia deve essere messa a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno 1’approvazione.

Art. 16
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda, la destinazione dei fondi eventualmente residuali. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge n.662/96.

Art. 17
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi, ai regolamenti vìgenti, alle norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.