SPORTELLO “DELLA GIUSTIZIA”

REGOLAMENTO 

1) Oggetto e scopo

Presso il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Trani è istituito lo ““Sportello “Della Giustizia”” volto a fornire informazioni ed orientamento per l’ accesso al servizio della Giustizia.

A questo fine verrà fornita una consulenza stragiudiziale di base nelle seguenti materie:

  • a) civile e fallimentare;
  • b) penale;
  • c) amministrativo;
  • d) lavoro.

Non potranno essere dati pareri scritti.

2) Beneficiari

Potranno accedere allo ““Sportello “Della Giustizia”” i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, nonché persone giuridiche aventi sede residenza ovvero dimora nella circoscrizione del Tribunale di Trani.

I cittadini stranieri per accedere al servizio dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete.

La richiesta di consulenza dovrà essere presentata, anche verbalmente, presso la Segreteria del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati che comunicherà – nell’impossibilità di fornire la consulenza nell’immediatezza –  la data per l’incontro, secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio.

3) Consulenti

Potranno prestare consulenza presso lo ““Sportello “Della Giustizia”” tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati di Trani – salvo incompatibilità del caso e comunque previa approvazione del COA –  che:

  • – non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’ avvertimento negli ultimi cinque anni;
  • – siano in regola con il pagamento del contributo annuale;
  • – siano in regola con l’obbligo formativo.

Sarà onere degli Avvocati interessati presentare domanda dichiarando di accettare le norme del presente regolamento, specificando i settori di attività da loro svolti ed, a richiesta del Consiglio, dovranno comprovare l’attività dagli stessi svolta in tali settori.

Il Consiglio provvederà a formare un registro di consulenti aggiornato periodicamente con i relativi turni.

4) Attività

L’attività che viene posta in essere presso lo ““Sportello “Della Giustizia”” consiste in una consulenza, da tenersi presso i locali dell’Ordine, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00, in modo che per ogni settore di attività sia garantita la presenza di un Avvocato per almeno due volte al mese.

La consulenza di base si esaurirà in una sola conferenza.

5) Gratuità dello svolgimento dell’incarico

Le consulenze sono gratuite; è, pertanto, vietato all’Avvocato ricevere da parte del beneficiario della consulenza o da terzi denaro o altro tipo di compenso, per l’attività di consulenza prestata.

La prestazione del servizio comporterà il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di attività espletata.

6) Divieto di assumere incarichi

E’ vietato all’Avvocato che presti consulenza allo sportello assumere incarichi professionali dal beneficiario della consulenza.

Il divieto si estende anche:

  • – ai colleghi associati dello studio dell’Avvocato che abbia prestato la consulenza;
  • – ai colleghi che esercitino la propria attività negli stessi locali dello studio dell’Avvocato che abbia prestato la consulenza.

E’ comunque vietato all’Avvocato che presti consulenza indicare alla persona che accede al servizio il nome di Colleghi che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione esaminata.

7) Consenso al trattamento dati personali

Prima dell’inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà firmare il consenso al trattamento dati personali in conformità con la normativa sulla “privacy”.

8) Violazioni del regolamento

Il Consiglio vigilerà sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento.

Il Consiglio, in caso di violazioni, potrà escludere l’ Avvocato dal registro dei consulenti ed aprire procedimento disciplinare nei confronti dello stesso.

Comporteranno di diritto l’esclusione dal registro dei consulenti:

  • a) La mancata presenza da parte dell’Avvocato allo sportello senza giustificato motivo;
  • b) Il rifiuto od omissione ingiustificati di fornire consulenza alla persona che accede al servizio;
  • c) La violazione dei punti 3, 5 e 6 del presente regolamento.

9) Il presente regolamento, approvato con delibera del COA del 27.3.2012, entrerà in vigore il 15 giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Trani, 27.3.2012

Nella Sezione Modulistica e di seguito ( cliccando sul link) potranno scaricarsi: