Accesso agli atti ed accesso civico

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 nonché a quelli oggetto di accesso civico, nel rispetto dei dati personali delle persone interessate, secondo le indicazioni che vengono riportate nelle rispettive sezioni relative ai singoli tipi di accesso..

Si precisa che l’accesso agli atti nella forma dell’accesso ex legge 241/1990 che dell’accesso civico, semplice o generalizzato, soggiace alle disposizioni di cui al GDPR 679/2016 e del d. l.vo 196/2003 come integrato dalla legge 101/2018.

In particolare per il principio di trasparenza tutti gli atti della P.A. e conseguentemente le deliberazioni possono essere oggetto di accesso nella forma di cui alla legge 241/1990 e del D. Lgs. 33/2013 nel rispetto di quanto previsto dalla citata normativa.
Va distinto l’accesso previsto dalla legge 241/1990 da quello civico previsto dal D. Lgs. 33/2013, come integrato dalla legge 101/2018.
L’accesso previsto dalla legge 241/1990 è consentito per un personale interesse all’accesso, reso manifesto in una istanza con indicazione delle precise ragioni per l’accesso. In tal caso l’Ente dovrà attivare la procedura prevista dal predetto disposto normativo.
Quanto all’accesso civico di cui all’art. 5 D. Lgs. 33/2013, appare opportuno richiamare l’art. 5 bis comma 2 lett. a) del D. Lgs. 33/2013 che stabilisce il diniego di accesso per evitare un pregiudizio concreto per la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.
Ne consegue che l’ostensione dei verbali contenenti dati personali è consentita nei limiti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
Il GDPR consente il trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 6 con la precisazione che l’accesso e l’ostensione dei dati personali è sottoposto ai principi di stretta necessità e di limitazione.
I dati personali, con particolare riguardo a quelli di cui all’art. 9 GDPR, non possono essere oggetto di accesso generalizzato. Tale assunto è confortato anche da quanto previsto dal citato art. 5 bis comma 2 lett. a) del D. Lgs. 33/2013.
Pertanto solo l’interessato può esercitare il diritti di accesso ai dati che lo riguardano.
Per i terzi l’accesso ai dati personali degli interessati è consentito laddove un diritto di rango superiore lo consenta.
Pertanto chi intenda visionare atti per i quali ha manifestato un concreto interesse meritevole di accoglimento con esplicitazione delle ragioni di necessità che sottendono alla richiesta, i dato potranno essere concessi con limitazione ad una forma privata di ogni riferimento a dati personali di interessati ovvero con i dati personali degli interessati pseudonimizzati/anonimizzati.