Accesso agli atti secondo le modalità, i tempi ed i termini di cui alla legge n. 241 del 1990

L’accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

E’ possibile invocare l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90:

  • per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
  • per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
  • sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
  • acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
  • conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;
  • conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.

Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):

  • accesso informale

Si esercita mediante richiesta all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, potrà istituire un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

  • accesso formale

L’istanza di accesso può essere avanzata inviandola tramite A/R alla sede amministrativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani in Trani alla Piazza Duomo n. 310 oppure inviandola alla mail istituzionale in uso all’ufficio Protocollo.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, per ciascun tipo di procedimento, evaderà la richiesta entro il termine cui esso deve concludersi e laddove non sia specificamente regolamentato ovvero diversamente previsto da atto interno, entro il termine di giorni 90 (novanta).

I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora l’istanza di accesso non sia inviata all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato (cfr. DPR 352/92 art 4 comma 3).

Trovano applicazione, per quanto compatibili con l’attività amministrativa realizzata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trani, le disposizioni rilevanti di cui alla legge 241 del 1990.