di Esther Larosa

 

  1. Introduzione: L’importanza dell’Ordine degli Avvocati di Trani e la sua influenza nel panorama giuridico.

Nel 2024 abbiamo festeggiato i 150 anni dalla formale istituzione dell’Ordine degli Avvocati, avvenuta in seguito all’entrata in vigore della Legge 8 giugno 1874, n. 1938, che sancì la nascita dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati in ciascun Collegio di Avvocati e dei Collegi dei Procuratori presso le Corti d’Appello e i Tribunali. Tuttavia, la storia dell’avvocatura tranese affonda le proprie radici molto più indietro nel tempo, in una tradizione giuridica secolare che ha reso Trani uno dei più antichi e autorevoli centri forensi del Sud Italia.

Questo lavoro si propone di ripercorrere la lunga storia dell’Ordine degli Avvocati di Trani, evidenziandone le origini, l’evoluzione normativa e istituzionale, il ruolo culturale e formativo, e le sfide che oggi la professione legale affronta. Attraverso l’analisi delle fonti storiche, dei registri conservati, dei casi rilevanti e delle testimonianze, si intende offrire un contributo alla memoria collettiva e alla valorizzazione dell’identità forense tranese.

 

  1. Storia dell’Ordine degli avvocati: Origini, sviluppo e normativa vigente

Tra il 1859 e il 1875 fu dedicata particolare attenzione alla riorganizzazione dell’ordinamento giudiziario in Italia con le leggi n.3368 del 17 aprile 1859 che disciplinava l’esercizio della professione di procuratore presso le Corti d’appello e presso i Tribunali provinciali e i Regi decreti del 1865 n. 2154 che stabilisce la divisa degli Avvocati e dei Procuratori che si presentano ad arringare avanti le Corti ed i Tribunali e n. 2641 Regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull’ordinamento giudiziario.

È però con la legge n. 1938 del 1874 che regola l’esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore e successivo Regolamento del 26 luglio 1874[1] che l’Ordine degli Avvocati assume una configurazione formale, con l’istituzione del Consiglio dell’Ordine e la tenuta di un albo professionale.

All’ Art. 5 la legge stabilisce che Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati. La data dell’iscrizione nell’albo stabilisce l’anzianità tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio e all’Art. 16 recita In ciascun collegio di avvocati vi è un Consiglio dell’Ordine.

 

In particolare in Italia durante la discussione sul progetto di legge che istituiva l’ordine degli avvocati e dei procuratori si sostenne che i rappresentanti delle due professioni dovessero considerarsi non solo rappresentanti dei propri clienti ma dell’amministrazione della Giustizia ed essere al fianco dei magistrati e non contrapposti di essi. Questa posizione venne anche rinforzata durante il primo congresso giuridico italiano svoltosi a Roma nel 1872, pertanto dopo la discussione la commissione accettò la proposta di istituire due ordini professionali l’uno per i procuratori e l’altro per gli avvocati con obbligo di iscrizione all’Albo previo superamento degli esami di abilitazione per poter esercitare la professione e per garantire le qualità professionali di coloro che sarebbero stati chiamati all’esercizio dell’attività. La legge poi stabilì il controllo sugli esami di abilitazione alla professione e che le commissioni fossero composte da due magistrati e tre avvocati e precisamente da: un consigliere delegato dal Presidente della locale Corte d’Appello che ne ha la presidenza, un sostituto del Procuratore generale da questo nominato, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e due membri del consiglio stesso[2]. Si trattava fondamentalmente di libere professioni comunque di enorme rilevanza per la comunità, previste da questa legge istitutiva, ed erano sotto il parziale controllo della Magistratura per sottolineare la natura pubblica delle funzioni svolte dall’avvocatura. “L’opera dell’avvocato consiste principalmente nel compilare la disputa ossia allegazione, memoria o simile e nel fare l’arringa. Quella del procuratore consiste nell’esaminare le carte, nell’atto di costituzione di procuratore, nel provocare l’iscrizione a ruolo della causa, nel depositare nella cancelleria gli atti e i documenti, nella formazione dell’indice del processo, nel fare la nota delle spese, nell’assistere alla spedizione della causa e simili. Sono tutti atti di procedura.”[3] parole pronunciate alla Camera dall’Onorevole Samarelli. Stanti le diverse competenze, per diventare procuratore bastava aver sostenuto cinque esami di giurisprudenza e aver seguito un tirocinio biennale presso un procuratore in attività e aver superato l’esame di abilitazione. Per l’Avvocato invece era necessaria la laurea in Giurisprudenza, un tirocinio biennale presso un avvocato, aver seguito un quarto delle udienze e aver superato l’esame di abilitazione. Ai procuratori che si erano successivamente laureati bastavano sei anni di esercizio come procuratori per diventare automaticamente avvocati senza dover sostenere l’esame di abilitazione.

La condizione necessaria all’esercizio della professione di avvocato è stabilita dal successivo R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, poi convertito in legge n. 36 del 22 gennaio 1934 avente ad oggetto “Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore” entrato in vigore il 1° febbraio 1934, che all’art 1 recita: “Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale. Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall’albo per una causa che non sia di indegnità. La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell’art. 498 del codice penale a nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell’art. 348 dello stesso codice”[4].

Nello stesso Regio Decreto Legge l’art 14 stabilisce che per ciascun circondario di Tribunale è costituito un unico Consiglio dell’Ordine degli avvocati e dei procuratori pur restando distinti gli Albi degli avvocati e dei procuratori (art.2). Con Legge 24 febbraio 1997, n. 27 art. 2 subentra una modifica: “I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d’ufficio nell’albo degli avvocati. L’anzianità a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all’albo dei procuratori legali.”

Le funzioni dell’Ordine degli avvocati sono: provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, esercita i poteri e le funzioni previste dalla legge per valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense, per garantire l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, per tutelare la libertà dei difensori e l’affidamento della collettività e della clientela nella classe forense. Compiti e prerogative del Consiglio dell’ordine sono disciplinati dall’art. 29 della L. 247/2012, previsione fortemente innovativa perché oltre a richiamare numerose competenze attualmente già attribuite ed esercitate dai Consigli territoriali aggiunge compiti ulteriori.

Di particolare rilievo la potestà regolamentare dell’Ordine, che approva i regolamenti interni nonché quelli in materie non disciplinate dal CNF, ovvero di integrazione a questi ultimi, valorizzando in tal modo ulteriormente il carattere di autonomia degli ordini professionali in qualità di enti pubblici non economici.

La normativa attualmente vigente per l’Ordine degli Avvocati è la Legge 247/2012, “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.15 dell’18 gennaio 2013. Questa legge, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, costituisce la base normativa per la regolamentazione della professione forense e recentemente aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

 

  1. L’avvocatura a Trani

Già a partire dal XIII secolo, fonti storiche attestano la presenza del Tribunale a Trani e conseguentemente della figura dell’avvocato.

un riferimento di particolare rilievo è la figura storica di Giustina Rocca, prima donna avvocato documentata in Europa, che nel 1500 pronunciò una sentenza arbitrale in lingua volgare: un atto di giustizia popolare e inclusiva che prefigura i valori oggi riconosciuti all’avvocatura rendendo la giustizia accessibile alla popolazione. Questo episodio sottolinea l’importanza della tradizione giuridica di Trani, che ha sempre valorizzato la competenza e l’inclusività nella professione legale

Durante il dominio spagnolo e borbonico, la città rafforzò il proprio ruolo giurisdizionale con la creazione, nel 1586, della Sacra Regia Udienza Provinciale voluta dal Re Filippo in via definitiva a Trani che godeva di grande fama[5], e che da allora divenne Capoluogo della Provincia di Bari, organo di secondo grado che esercitava funzioni simili all’odierna Corte d’Appello.

Questa corte aveva competenze giurisdizionali di seconda istanza in ambito civile, penale e amministrativo, e gestiva i gravami dalle sentenze dei giudici minori della provincia di Terra di Bari, di cui facevano parte all’epoca anche Matera e Trinitapoli[6].La presenza dell’amministrazione giudiziaria contribuì a consolidare il ruolo di Trani come capoluogo della provincia fino al 1806 come si evince da diverse fonti settecentesche[7]

Ma fu negli anni della dominazione napoleonica in Italia che le professioni di avvocato e procuratore furono riorganizzate sulla base dell’ordinamento francese[8] che ripristinò le funzioni di avvocato e procuratore dopo che durante la Rivoluzione francese erano state di fatto abolite.[9]

Con l’età napoleonica, la riforma dell’ordinamento giudiziario portò all’istituzione del Tribunale di Trani nel 1806, per decreto del Re di Napoli Giuseppe Bonaparte, e all’introduzione di nuove regole per l’esercizio della professione legale. Nel 1810 vennero istituite le Camere di Disciplina degli Avvocati nei capoluoghi giudiziari. Fu pertanto il regime napoleonico a creare un Ordine professionale degli avvocati con il decreto imperiale del 14 dicembre 1810. Inoltre, il 26 luglio 1810 fu istituito un ruolo chiuso per i Patrocinatori esercenti presso i collegi giudiziari del Regno di Napoli, con l’assegnazione di 16 posti alla Corte Criminale e 30 al Tribunale di Trani. Gli avvocati erano tenuti a prestare cauzione, prestare giuramento e fissare il domicilio. Inoltre, indossavano una divisa specifica: oltre alla toga, parrucca, goliera, abito nero a coda stretta, calzoni corti neri, calze nere, scarpe con fibbie di argento e un cappello schiacciato (soufflé).[10]

Nel 1817 a Trani col Re Ferdinando IV si insediò la Gran corte civile, spostata da Altamura, e poco dopo la Gran Corte criminale e si assisté allo spostamento a Trani di numerosissimi avvocati venuti in gran parte da Altamura.

Nel corso del XIX secolo, l’Ordine ha continuato a evolversi, con l’istituzione di nuove sezioni e l’aumento delle competenze giurisdizionali. Ad esempio il 1° gennaio 1899 fu aggiunta una quarta Sezione penale alla Corte di Appello di Trani, che divenne la terza d’Italia dopo Napoli e Palermo, secondo la statistica Zanardelli del 1903

L’Ordine degli Avvocati di Trani è stato quindi costituito formalmente nel 1874, in concomitanza con la riforma degli Ordini Forensi in Italia. Tuttavia è documentata la presenza di avvocati riuniti in una organizzazione già nei primi decenni dell’Ottocento, indicando che la professione forense era consolidata e attiva nella città anche prima del nuovo ordinamento.

E’ dalla pubblicazione Scritti nel cinquantenario professionale dell’avvocato Nicola Discanno che traiamo molte notizie utili tra cui l’indicazione, in un articolo di Giovanni Beltrani, secondo cui presso il Foro di Trani al 1843 esisteva un albo di avvocati e procuratori con 189 iscritti. Tale affermazione è basata sulla consultazione di un Almanacco giudiziario del 1843 stampato a Bari, ad oggi introvabile, e di cui lo stesso Beltrani, che ne scrive, diceva di possedere una delle pochissime copie in circolazione[11]

Attualmente il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani conserva alcuni registri di Deliberazioni del Consiglio di disciplina dei procurati sedente presso la Corte d’Appello delle Puglie datati dal 1906 al 1912, alcuni faldoni contenenti richieste di iscrizione all’Ordine degli avvocati datati tra il 1893 e il 1933, un faldone di richieste di iscrizioni all’albo dei procuratori datato 1889-1893 e alcuni faldoni di pareri datati 1879.

Dalle deliberazioni si possono trarre informazioni sulla vita del consiglio dei procuratori e sulle attività che a volte erano svolte congiuntamente con il consiglio dell’Ordine degli avvocati, specialmente in occasioni istituzionali e per discutere di problematiche comuni.

Ad esempio la carenza di aule e uffici presso il Tribunale tema altamente dibattuto già a metà fine ottocento ma ancora oggi all’ordine del giorno.

Tra gli argomenti presenti anche la proposta di costituzione di una cassa di previdenza per i procuratori ispirandosi a quanto già avvenuto a Napoli

Si evince che entrambi i collegi avevano una ricca biblioteca implementata con acquisti e donazioni e dell’interesse di unirla per evitare acquisti doppi. Essa era curata da un bibliotecario designato ogni gennaio nel momento in cui venivano svolte le assemblee di rinnovo delle cariche.

Certo è che la storia dell’ordine degli avvocati di Trani e dei procuratori, per quanto si possa ricostruire con i non molti documenti giuntici, è piena delle richieste di partecipazione agli esami di abilitazione come anche testimoniato dagli Albi pubblicati e trascritti nei verbali del Consiglio che spesso superavano anche le trecento unità.

Altre testimonianze dell’esistenza di una consistente anzianità di iscrizione sono contenute nell’Albo dei procuratori a stampa del 1907 da cui si evince che ci sono procuratori con anzianità di iscrizione dal 1856.

Ciò testimonia che nonostante le possibilità lavorative restassero più o meno le stesse i professionisti diventavano sempre di più e chi si laureava in Giurisprudenza e non riusciva ad entrare in magistratura o nel notariato accedeva alla carriera di avvocato. In questi anni si assiste anche a Trani ad un incremento degli avvocati come vediamo dai verbali e dalle richieste di sostenere gli esami. A inizio ‘900 erano numerosissimi i procuratori iscritti all’albo ben oltre le 300 unità.

Nel corso del XIX secolo, l’Ordine si consolidò anche come punto di riferimento per la determinazione degli onorari forensi, come risulta da numerose testimonianze documentali. Già prima della legge del 1874, la prassi prevedeva che le autorità giudiziarie sentissero il parere delle Camere di disciplina (poi sostituite dai Consigli dell’Ordine) per la liquidazione degli onorari degli avvocati. Il Consiglio dell’Ordine di Trani, dunque, esisteva già de facto prima della sua istituzione formale, come documentato da una sentenza del 1872 riportata nel periodico Il Filangeri del 1879, in cui nel riportare un’udienza presso la Corte di Cassazione di Napoli del 27 giugno 1878 si parla brevemente della storia del piato e da essa si evince che “l’avvocato che aveva difeso il sig. Maddalena innanzi alla Corte di Appello delle Puglie con sentenza pubblicata il 7 giugno nel 1872, per essere rivalutato dal cliente Maddalena del suo onorario lo citò dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli avvocati in Trani[12]

“Le autorità giudiziarie presso le quali esiste una Camera di disciplina degli avvocati, debbono sentire il parere della Camera stessa prima di pronunciare sui detti onorari” Furono i consigli dell’ordine a sostituire le camere di disciplina come definito dalla Legge 8 giugno 1874 “I Consigli dell’Ordine (sostituiti alle Camere di disciplina) oltre alle attribuzioni specialmente designate nei precedenti articoli o stabilito da altre leggi … s’ interpongono, richiesti, a comporre le contestazioni, che possono insorgere tra gli avvocati ed i clienti ed anche tra avvocati ed avvocati, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per oggetto di spese e di onorari: in caso di non riuscito accordo, danno se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie.”[13]

Ed in effetti nei verbali attualmente conservati presso l’Ordine degli avvocati di Trani non poche sono le richieste di tal genere.

Anche in altre riviste qualsiasi citazione è relativa a pareri sugli onorari degli avvocati che il Consiglio doveva dare.

Prima del 1874 esisteva il Consiglio di disciplina degli avvocati e procuratori presieduto da Teodorico Soria[14]

Nonostante il nuovo ordinamento del 1874 il numero degli avvocati continuava a crescere pur restando pressoché le medesime le occasioni professionali[15]

Nel corso dei decenni, l’Ordine degli avvocati ha conservato e preservato verbali e registri non esclusivamente propri ma in massima parte del consiglio di disciplina dei procuratori da cui possiamo attingere notizie sulla vita quotidiana dell’organismo.

In particolare dal 1906 ci sono verbali che documentano centinaia di richieste di iscrizione agli esami di abilitazione, segno dell’elevato interesse verso la professione forense, nonostante le opportunità lavorative fossero allora limitate.

Nel periodo post bellico prima guerra mondiale non pochi furono i problemi causati alla classe forense per la chiusura di studi da parte dei professionisti soggetti agli obblighi militari o per quelli non soggetti rimasti senza clientela e che il Governo non ha considerato di dare un aiuto adeguato pertanto i due consigli costituirono una commissione mista con l’intento di proporre rimedi a questa situazione come già successo a Napoli e Roma [16]Si rilevava nella relazione finale che l’albo chiuso dei procuratori non aveva risolti i problemi ma che la nuova legge professionale avrebbe dovuto puntare sulla preparazione e lo studio anche perché nel dopo guerra licenze e lauree concesse con larghezza non a fronte degli studi compiuti ma come riconoscimento per chi aveva servito la patria ingombravano gli ordini professionali e l’albo chiuso mentre bisognava piuttosto elevare i requisiti culturali degli iscritti.

Richiesta che i procuratori fossero impiegati come liquidatori e curatori fallimentari al posto dei ragionieri e iscritti di diritto agli albi della Camera di commercio.

Altro problema era il riconoscimento degli onorari per rendere più spedita la procedura di liquidazione

Altra proposta era di aprire ai professionisti rimasti senza lavoro i posti pubblici rimasti senza impiegati

Agli inizi del ‘900 i problemi sempre presenti nei rendiconti dei procuratori sono l’inadeguatezza della sede del Tribunale[17] e molto spesso le dimissioni dei componenti del consiglio dei procuratori. Un servizio che funzionava era quello della Biblioteca, l’unica sulle tre esistenti a Trani che veniva frequentata e per la quale si provvedeva sempre a comprare nuove pubblicazioni[18]. Anche l’Ordine degli avvocati in questo caso si dichiarava favorevole all’unione delle due biblioteche[19]

L’Albo avvocati aveva 149 iscritti nel 1910 e 156 nel 1911

L’Ordine degli avvocati e procuratori fu ripristinato nel 1946 dopo il fascismo [20]

Il crescendo del numero degli iscritti registrato nel secolo scorso sta scemando negli ultimi anni in cui si sta assistendo ad una progressiva riduzione del numero delle iscrizioni degli avvocati nonché alla sospensione o cancellazione a favore del posto fisso[21].

  1. Il futuro dell’Ordine: Fondazione Ordine Forense di Trani, tradizioni e riconoscimenti

Nel 2005, è stata costituita la “Fondazione Ordine Forense di Trani”, con l’obiettivo di promuovere la cultura giuridica e forense nel circondario del Tribunale di Trani e nel Distretto della Corte di Appello di Bari. La Fondazione si occupa di organizzare corsi di formazione, seminari, convegni e altre attività culturali, nonché di gestire la Scuola Forense per la preparazione dei giovani avvocati.

Dal 1874 a oggi, l’Ordine ha avuto illustri presidenti figure di spicco nell’avvocatura fino all’attuale presidente Francesco Logrieco, che nel 2025 ha tenuto il discorso inaugurale dell’anno giudiziario a Bari, ulteriore segno del prestigio dell’Ordine tranese.

Una delle tradizioni più significative dell’Ordine è la cerimonia di conferimento delle “Toghe d’Oro” e “Toghe di Platino” agli avvocati che hanno raggiunto rispettivamente i 50 e i 60 anni di attività professionale. Questa cerimonia rappresenta un momento di celebrazione e riconoscimento per coloro che hanno dedicato la loro vita alla professione forense.

  1. Conclusione

L’Ordine degli Avvocati di Trani vanta una storia antica, documentata e profondamente intrecciata con l’evoluzione della giustizia italiana. Da oltre 150 anni costituisce una delle istituzioni cardine della vita forense pugliese, orgogliosamente radicato in una città che ha fatto del diritto una parte essenziale della sua identità culturale mantenendo vive tradizioni e valori fondamentali per la professione forense. Oggi, continua a essere un punto di riferimento per gli avvocati della regione, impegnandosi nella formazione continua e nella promozione della cultura giuridica. L’Ordine, in quanto ente pubblico non economico, svolge un ruolo centrale nella garanzia dell’etica forense e nel rapporto fiduciario tra avvocati, magistratura e collettività.

 

 

 

ALLEGATO 1

I Presidenti dell’Ordine

1871-1874? Avv. TEODORICO SORIA Consiglio di Disciplina

1875-1876 Avv. TEODORICO SORIA

1880 Avv. TEODORICO SORIA

1897-1898 Avv. PIETRO OLIVIERI

1901 Avv. NICOLA PERTA
1908 Avv. NICOLA DI SCANNO
1909 Avv. GIUSEPPE ALBERTO PUGLIESE
1913 Avv. MICHELE BISCEGLIE 

1921 Avv. CATALDO MALCANGI
1926 Avv. RAFFAELE COTUGNO
1929 Avv. SALVATORE DE GENNARO

1934 Avv. RAFFAELE COTUGNO
1936 Avv. GIOVANNI ALTOMARE
1944 Avv. NICOLA PERTA
1948 Avv. GIUSEPPE GIOIA
1949 Avv. GIACINTO DELL’OLIO
1952 Avv. GIUSEPPE GIOIA
1954 Avv. CATALDO TROMBETTA
1966 Avv. VINCENZO BISCEGLIA
1980 Avv. FRANCESCO FUZIO
1983 Avv. DONATO ROMANELLI
1984 Avv. UGO OPERAMOLLA
1986 Avv. ANTONIO GIORGINO
1988 Avv. IVAN DE VITO
1990 Avv. MICHELE V. ANELLI
1992 Avv. ARCANGELO M. CAFIERO
1996 Avv. UGO OPERAMOLLA
2000 Avv. DOMENICO INSANGUINE
2004 Avv. BRUNO LOGOLUSO

2008 Avv. FRANCESCO LOGRIECO

2015 Avv. TULLIO BERTOLINO

2023 Avv. FRANCESCO LOGRIECO

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

  • Azzolina, Umberto, L’avvocatura nella giurisprudenza Padova : Cedam, 1974
  • Prologo, Arcangelo Foro e magistratura in Puglia prima e dopo il 1799 in Scritti nel cinquantenario professionale dell’avvocato Nicola Discanno , Trani : Vecchi, 1917
  • Lambert, Ferdinando Notizie sommarie dei Tribunali in Trani dal 1215 Trani: Vecchi, 1903 p.43
  • Carrara, Francesco Il passato il presente e l’avvenire degli avvocati in Italia Milano : Giuffrè, 1998
  • Boccardi, Mario Vita forense Molfetta : La Nuova Mezzina, 2011 p.36
  • Morgese, Nicola Avvocati e tribunali in Trani Molfetta :Mezzina, 2004
  • Banti, Alberto M. Storia della borghesia italiana: l’età liberale Roma: Donzelli, 1996 p. 112
  • Mattirolo, Luigi Trattato di diritto giudiziario civile italiano vol 4 Torino : Bocca, 1896
  • Caruso, Vincenzo Meridione, Puglia, Trani nella storia universale Liantonio, 1999
  • Zanardelli, Giuseppe L’avvocatura
  • Recchia, Angelo Degli avvocati dell’Italia meridionale, loro tristo passato, desideri sul loro avvenire Trani : Cannone, 1860
  • Trerotoli, Vito Le mie rimembranze, ricordi autobiografici a cura dell’avv. Alfredo Prologo Trani : Vecchi e C., 1911
  • Cavagnari, Camillo -Caldara, Emilio, Avvocati e procuratori ; edizione a cura di Guido Alpa Bologna : Il mulino, [2004]
  • Padiglione, Carlo Della vita e degli scritti del cav. Gennaro Serena, consigliere della provincia e della città di Napoli, Napoli Tip. De Angelis, 1864
  • Alfano, Giuseppe Istorica descrizione del Regno di Napoli diviso in dodici provincie, in cui si fa menzione delle cose più rimarchevoli di tutte le città, terre, casali, villaggi, fiumi…, Napoli : presso Vincenzo Manfredi, 1798
  • Ordine degli avvocati e procuratori <Trani> : Consiglio, Consiglio dell’Ordine degli avvocati Trani : tornata del 2 febbraio 1909, Trani : Laghezza, [1909?]
  • Il Filangeri rivista periodica mensuale di scienze giuridiche e politico-amministrative, Napoli ; Vallardi, anno 4 1879 p. 14
  • Albo dei procuratori presso i collegi giudiziari sedenti in Trani, Trani : Paganelli, 1907
  • Albo del Collegio dei procuratori presso la Corte di Appello e il Tribunale civile e penale in Trani, Trani : Paganelli, 1914
  • Legge n. 1938 (serie 2a) 8 giugno 1874
  • Alvazzi del Frate, Paolo Sulle origini dell’ordine degli avvocati dall’Ancient Regime all’Italia liberale in “Panorami, riflessioni, discussioni e proposte sul diritto e l’amministrazione 6 (1996) p. 17-31
  • Un progetto di ricerca sulla storia dell’avvocatura / a cura di Guido Alpa e Remo Danovi, Bologna : Il mulino, 2003
  • Manzi, Costanza Storia antica dei tribunali in Trani
  • Zanardelli, Giuseppe L’avvocatura discorsi, Firenze : G. Barbera, 1891
  • Logrieco, Francesco Inaugurazione anno giudiziario Corte di Appello di Bari 25 gennaio 2025
  • Proposte e deliberazioni delle rappresentanze forensi presso la Corte d’Appello di Trani per provvedimenti in favore della classe, Trani : Tipografia Ascanio Laghezza, 1918
  • Auriti, Francesco Dell’amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte d’appello delle Puglie durante l’anno 1873 : relazione del procuratore generale Francesco Auriti, letta alla Corte di Appello in Assemblea Generale nella udienza del 7 gennaio 1874, Trani : Tip. Giuliani, 1874
  • Bartoli, Domenico L’amministrazione della giustizia nell’anno giuridico 1874-75 : rendiconto del procuratore generale comm. Domenico Bartoli : letto nell’assemblea generale della Corte il 5 gennaio 1876, Trani : tip. Giuliani, 1876
  • De Gennaro, Salvatore, Conto morale al Consiglio di Disciplina dei Procuratori di Trani , Trani : Tip Ed. Paganelli, 1913
  • Pugliese, Giuseppe Alberto Relazione sui lavori compiuti nel 1911, Trani : tipografia Ascanio Laghezza, 1912
  • Bisceglie- Massari, Proposte e deliberazioni delle rappresentanze forensi presso la Corte d’Appello di Trani per provvedimenti in favore della classe, Trani : Tipografia Ascanio Laghezza, 1918
  • Larosa, Esther La biblioteca storica dell’Ordine degli avvocati di Trani, Molfetta : La Nuova Mezzina, 2014

 

Sitografia

https://www.ordineavvocatitrani.it

[1] Carrara p.5

[2] Legge n. 1938 (serie 2a) 8 giugno 1874 p. 4

[3] Cavagni-Caldara p.645

[4] Azzolina p. 7

[5] Lambert p. 19

[6] Lambert p. 20

[7] Alfano p. 145

[8] Cavagnani-Caldara p.68

[9] Alvazzi del Frate p. 17

[10] https://www.ordineavvocatitrani.it/consiglio/la-storia-del-tribunale-di-trani-storia-antica/

[11] Beltrani in Scritti nel cinquantenario professionale dell’avvocato Nicola Discanno, p.30

[12] Il Filangeri p. 14

[13] Mattirolo p. 199

[14] Caruso p. 2233

[15] Banti p. 114

[16] Bisceglia- Massari p. 3-4

[17] De Gennaro p.7-8

[18]De Gennaro p. 6

[19] Pugliese p. 19

[20] Boccardi p. 36

[21] Logrieco p.6