Il Consiglio comunica ed informa tutti gi iscritti che con delibera n. 2016 del 19/03/2019 è stato adottato il Regolamento per la Difesa di Ufficio che di seguito si pubblica.
Tutti i Colleghi sono invitati ad osservare il Regolamento il quale entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel sito web istituzionale, e quindi con decorrenza 16 aprile 2019.
Regolamento della Difesa d’Ufficio
(Approvato con delibera n. 2016 del 19/03/2019)
ART. 1 ELENCO AI SENSI DELL’ART. 29 DISP. ATT. C.P.P.
È ammesso negli elenchi dei Difensori di ufficio l’Avvocato che congiuntamente:
- abbia conseguito l’attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti ex art. 29 disp, att c.p.p. dal Consiglio dell’Ordine circondariale o dalla Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere Penali Italiane della durata di almeno 90 ore e con superamento dell’esame finale o, alternativamente, il professionista che dimostri l’iscrizione all’Albo da almeno 5 anni ed esperienza nella materia penale, comprovata da idonea documentazione;
- abbia soddisfatto l’obbligo di formazione continua (ex art. 11 Legge 247/2012 e successivo Regolamento del CNF n. 6/2014) con riferimento all’anno precedente alla presentazione dell’istanza di inserimento o di permanenza nell’elenco unico nazionale;
- non abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento.
La domanda di inserimento o permanenza nell’elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al cui Albo l’Avvocato è iscritto, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica gestionale unitamente ad autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c)., utilizzando la modulistica reperibile nella medesima piattaforma informatica gestionale.
Con riferimento al requisito di cui all’art. 29 co. 1 bis lett. a) disp. att. c.p.p., nel caso si tratti di corso organizzato dal C.O.A. di Trani, ovvero dalla locale Camera Penale “Giustina Rocca” aderente all’U.C.P.I., nella Commissione giudicatrice dell’esame finale deve essere presente almeno un rappresentante del C.O.A.
La domanda di cancellazione dall’elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al cui Albo l’Avvocato è iscritto, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica gestionale.
ART.2 OBBLIGHI DEL DIFENSORE D’UFFICIO
Il Difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo da altro difensore ugualmente iscritto nell’apposita lista.
Le norme deontologiche, nonché le norme previste nelle leggi e regolamenti si assumono conosciute e rispettate da tutti i Difensori d’ufficio.
L’attività che il Difensore d’ufficio sia chiamato a svolgere e che si esaurisca in una sola udienza, deve, in ossequio a principi di colleganza, solidarietà, decoro e dignità professionale, nonché in ragione della esiguità della stessa, essere prestata a titolo gratuito in caso di:
- rinvio d’ufficio dell’udienza per impedimento del giudicante e rinvii delle udienze in tutti i casi di proclamata astensione dalle medesime;
- rinvio dell’udienza per impedimenti delle parti e/o dei Difensori di fiducia;
- presenza alle udienze fissate per repliche solo formali della discussione, nonché a quelle di discussione relative a procedimenti pendenti per reati procedibili a querela di parte nei quali vi siano già in atti remissione ed accettazione della indicata condizione di procedibilità;
- presenza alla lettura dei dispositivi di sentenza.
Al di fuori delle ipotesi innanzi indicate, l’attività professionale posta in essere sia ex art. 97, co. II e III, che ex art. 97, co. IV, c.p.p. comporterà richiesta di pagamento degli onorari.
Per la redazione della parcella dovranno essere impiegate le tariffe forensi in vigore utilizzando come parametro ordinario quello dei valori minimi previsti dalla tabella penale.
Gli onorari potranno, eventualmente, discostarsi da detto parametro in ragione della natura del procedimento penale, del pregio dell’opera prestata, dell’importanza delle questioni trattate e dei risultati ottenuti.
La richiesta di compenso all’assistito d’ufficio dovrà essere necessariamente preceduta da comunicazione scritta inoltrata al Difensore di fiducia in atti nominato con la quale s’informa quest’ultimo della menzionata richiesta nonché, in dettaglio, di tutta l’attività professionale svolta in sua vece.
La richiesta di compenso non potrà essere inoltrata all’assistito d’ufficio prima che siano decorsi giorni 10 (dieci) della ricezione della comunicazione di cui sopra da parte del Difensore fiduciario.
La richiesta di compenso deve essere formulata con scrupoloso rigore e rispetto delle norme di lealtà e correttezza verso i Colleghi nominati fiduciariamente in atti, comunicando ai medesimi, dettagliatamente, tutta l’attività svolta in loro vece.
Il Difensore nominato ex art. 97, IV comma, c.p.p. dovrà, prima di assumere la difesa, prendere cognizione del capo di imputazione nonché del relativo fascicolo processuale e dell’attività precedentemente svolta; sarà onere e cura del Difensore di ufficio esercitare i diritti e le prerogative ex art. 108 c.p.p. e, quindi, chiedere che gli venga concesso un congruo termine a difesa, qualora ciò si renda necessario per espletare al meglio la Difesa tecnica.
Il Difensore nominato ai sensi dell’art. 97, I comma, c.p.p. che non sia comparso o non si sia reso reperibile senza valida giustificazione e che abbia reso necessaria la nomina di altro Difensore ex art. 97, IV comma, c.p.p., incorrerà nelle sanzioni di cui al presente regolamento, salvo il disposto dell’art. 105 c.p.p. in caso di accertato rifiuto di difesa.
Il Difensore d’ufficio nominato ex art. 97, co. I, c.p.p. deve dare immediato avviso all’assistito:
- della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un Difensore di fiducia;
- dei termini previsti per lo svolgimento della difesa;
- che è fatto obbligo all’assistito di retribuire il Difensore d’ufficio;
- che, qualora l’assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e successive modificazioni, egli potrà presentare richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Il Difensore d’ufficio, qualora si trovi nell’impossibilità di adempiere al mandato, può nominare quale sostituto un Difensore iscritto nell’elenco unico nazionale.
Il Difensore d’ufficio, in ossequio al disposto dell’art. 30 disp. att. c.p.p., qualora si trovi nell’impossibilità di adempiere al mandato e non abbia nominato un sostituto, deve avvisare immediatamente l’Autorità giudiziaria procedente, indicando le ragioni della sua impossibilità ad adempiere all’incarico, affinché si provveda alla sua sostituzione. Tale giustificazione, ove impossibilitato a renderla tempestivamente, potrà essere fornita entro i cinque giorni successivi.
Il Difensore d’ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia.
Il Difensore di fiducia ha l’obbligo di comunicare l’avvenuta nomina tempestivamente e di attivarsi affinché il cliente corrisponda al difensore d’ufficio gli onorari eventualmente dovuti per le prestazioni effettuate.
La segreteria del Consiglio dell’Ordine comunicherà agli iscritti negli elenchi i rispettivi turni di reperibilità, almeno sette giorni prima dell’inizio dei trimestre di riferimento.
Il Difensore d’ufficio è tenuto:
- ad indossare la toga, eventualmente reperibile presso gli uffici di segreteria del C.O.A.;
- a presentarsi puntualmente nel luogo ove è richiesta la sua presenza;
- a svolgere il mandato secondo le norme previste dal Codice Deontologico forense i cui principi, di seguito, si richiamano sommariamente e sono quelli di:
- probità, dignità e decoro;
- lealtà, correttezza verso le parti e verso i Colleghi;
- fedeltà nello svolgere la propria attività professionale;
- diligenza nello svolgere i propri doveri professionali;
- segretezza e riservatezza;
- indipendenza, da cui deriva il dovere di difendere la propria libertà da pressioni e/o condizionamenti esterni;
- aggiornamento professionale.
Il Difensore ha altresì l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine, tramite il sistema RICONOSCO, l’utenza telefonica fissa e l’utenza cellulare ove potrà essere rintracciato durante il turno.
ART. 3 COMMISSIONE DELLA DIFESA D’UFFICIO
È costituita una Commissione permanente per le difese d’ufficio, composta da Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati, nominati dal Consiglio; la Commissione rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.
La Commissione:
- collabora con la locale Camera Penale “Giustina Rocca” all’organizzazione di corsi validi per il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 29, comma 1, bis disp. att. c.p.p.;
- collabora con la medesima Camera Penale all’organizzazione di incontri di aggiornamento professionali rivolti agli iscritti nelle liste dei Difensori d’ufficio;
- vigila sul rispetto della disciplina legale relativa alla Difesa d’ufficio presso le Autorità giudiziarie del circondario.
ART. 4 CONTROLLI E SANZIONI
Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
La reiterata ed ingiustificata violazione delle prescrizioni del Regolamento da parte di un Collega iscritto nell’elenco dei Difensori di ufficio comporta l’espressione di parere negativo alla sua permanenza nell’elenco citato da parte del C.O.A..
Il Consiglio dell’Ordine effettuerà controlli e verifiche sulle assenze ingiustificate anche su segnalazioni dell’Autorità Giudiziaria.
A tal proposito, le Cancellerie dovranno indicare nel Ruolo delle udienze il nominativo del Difensore d’ufficio designato e, in caso di sua assenza, segnalarlo al C.O.A.
In caso di n. 3 (tre) assenze ingiustificate del Difensore d’ufficio nominato ex art. 97, co. I, c.p.p. è prevista la segnalazione al Consiglio Nazionale Forense per l’adozione di provvedimenti relativi alla permanenza nell’elenco dei Difensori, salvo, in ogni caso, il disposto di cui all’art. 105 c.p.p.
Nel caso in cui il CNF irroghi la sanzione della sospensione per la seconda volta a carico dello stesso Collega iscritto nell’Elenco nazionale dei Difensori d’ufficio, il C.O.A. di Trani renderà parere negativo alla reiscrizione per un periodo non inferiore ad un anno.
Nel caso in cui la sanzione comminata dal C.N.F. consista nella cancellazione dell’Avvocato dall’Elenco nazionale dei Difensori d’ufficio, il C.O.A. di Trani renderà parere negativo alla reiscrizione per un periodo non inferiore a due anni.
II Difensore di ufficio può nominare, ai sensi dell’art. 102 C.p.p., un proprio sostituto purché questi sia in possesso dei requisiti indicati all’art. 1, co. I, del presente Regolamento per accedere all’apposito Elenco, informando lo stesso sulla attività da prestare.
ART. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Quanto non previsto dal presente regolamento, è regolato dal D.L. 30/1/2015 n. 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5/2/2015 entrata in vigore il 20.2.2015.
ART. 6 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani (www.ordineavvocatitrani.it).
Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Paola Nasca Avv. Tullio Bertolino