T.A.R. Campania – Napoli

Sezione I

Ordinanza 24-25 ottobre 2018, n. 1541

Pubblicato il 25/10/2018

N. 01541/2018 REG.PROV.CAU.

N. 03711/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)

 ha pronunciato la presente

 ORDINANZA

sul ricorso n. 3711/18 R.G., proposto da
OMISSIS,
rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Nocelle, 46/E;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
– dell'Avviso di costituzione di un Elenco di Professionisti per il conferimento di incarichi di difesa del Comune di Marano di Napoli nel contenzioso tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale e presso la Commissione Tributaria Regionale e elenco per incarichi di difesa in Cassazione (sez. tributaria) pubblicato il 6.8.2018;
– del modello di domanda di partecipazione allegata all'avviso;
– dell'Elenco dei professionisti iscritti all'avviso, ove esistente o nelle more approvato;
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Data per letta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso si rivela assistito da sufficiente fumus boni iuris, avuto particolare riguardo alla fissazione di compensi non in linea con le tariffe professionali e comunque in contrasto con il principio di equo compenso, applicabile anche alla amministrazioni pubbliche, in particolar modo per il contenzioso di valore fino ad €500,00, per cui l’onorario è pari a zero;

Ritenuto che, in ogni caso, le esigenze di riequilibrio finanziario debbano armonizzarsi con altri principi fondamentali dell’azione amministrativa, tra cui quelli di ragionevolezza e di proporzionalità nonchè, nella fattispecie, quello di equo compenso per le prestazioni professionali;

Considerato, altresì che le prescrizioni dell’avviso contenenti le disposizioni tariffarie contestate si rivelano immediatamente lesive per i ricorrenti, imponendo loro l’assunzione di un impegno ad accettare condizioni economiche inadeguate nel senso in precedenza indicato;

Considerato che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo che l’amministrazione riesamini l’atto impugnato alla luce delle superiori considerazioni, nel termine di giorni 20 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto di compensare le spese della fase cautelare, nella prospettiva di un riesame delle disposizioni in contestazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima),
a) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame nei sensi e nel termine in motivazione indicati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 marzo 2019.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere