CATANIA, 4-6 OTTOBRE 2018

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Proposta di deliberato congressuale in tema di revisione delle disposizioni fiscali in favore dei professionisti.

Proposta di estensione del regime previsto dall’art. 1, commi 54 e ss., della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm ed integrazioni (regime fiscale c.d. del "Forfait")

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018

PREMESSO CHE

– negli ultimi dieci anni, la pressione fiscale e previdenziale a carico dei professionisti si è accentuata creando fenomeni di sperequazione reddituale di genere, tra generazioni e tra aree geografiche;

– per quanto attiene, in particolare, alle Imposte sui Redditi, come rilevato dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di Controllo – nel recente "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica" pubblicato il 12 luglio 2018, il principio di progressività tributaria enunciato nell’Articolo 53 della Costituzione ha finito col perdere col tempo gran parte della sua efficacia, essendosi sovrapposti numerosi interventi normativi che ne hanno eroso la portata e creato significative situazioni di disequilibrio;

– il sistema tributario si presenta complesso, rischioso per il professionista che decide di intraprendere un’attività ed iniquo;

– le disposizioni fiscali che si applicano sui redditi dei professionisti finiscono per gravare in modo particolare sulle categorie di reddito intermedio, in quanto il carico fiscale, ripartito in cinque aliquote, finisce col gravare in maniera sproporzionata sui contribuenti che godono di redditi rientranti nella terza aliquota (tra 28 mila e 55 mila euro) che, come rilevato dalla Corte del Conti nel citato "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica", sopportano il maggior peso dell’onere fiscale anche a causa di un sistema di deducibilità inadeguato e iniquo;

RILEVATO CHE

– l’attività professionale forense, e quella professionale in genere, essendo tipica delle società più evolute e basate su servizi intellettuali, deve essere incentivata in un’ottica di sviluppo economico, ma anche e soprattutto, sociale e culturale del Paese;

– la Commissione UE, nella "Comunicazione al Consiglio al Parlamento europeo al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni: pensare anzitutto in piccolo – uno Small Business Act per l’Europa" ha sottolineato la necessità dei Paesi Membri di adottare forme di incentivazione delle piccole attività autonome;

– le disposizioni fiscali che si applicano ai redditi dei professionisti potrebbero essere oggetto di riforma in occasione dell’introduzione di un nuovo sistema fiscale più rispondente alle reali esigenze del Paese e dovrebbero avere come scopo non solo un minore carico fiscale a carico del professionista individuale, ma anche la semplificazione degli adempimenti e una incentivazione a formare forme innovative di aggregazione strutturate nella forma di reti o consorzi o associazioni stabili professionali (c.d. network professionali) previsti normativamente dalla legge 22 maggio 2017 n. 81, all’articolo 12, comma 3;

CONSIDERATO CHE

– la legge di stabilità 2015 e successive modifiche ed integrazioni ha riformato il c.d. regime dei minimi sostituendolo con il cd. "regime a forfait";

– il regime fiscale c.d. del forfait determina significative semplificazioni degli adempimenti degli obblighi contabili, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA. Inoltre, i soggetti c.d. forfetari non subiscono ritenute, non sono sostituti d’imposta e nei loro confronti non si applicano parametri e studi di settore;

– le principali criticità del nuovo sistema sono:

 il requisito di una soglia di compensi troppo bassa per renderlo effettivamente funzionale, (fissata per gli avvocati attualmente a 30.000,00 euro);

 il limite delle spese sostenute estremamente esiguo (previsto dall’art.1, comma 54, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) per lavoro accessorio o per collaborazioni di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c bis) del TUIR stabilito in euro 5.000,00 lordi;

 il limite del costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali (previsto dall’art.1, comma 54, lettera c, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che deve essere inferiore ad euro 20.000,00;

– con la Decisione di esecuzione del Consiglio UE, del 15 Novembre 2013, la Repubblica italiana è già stata autorizzata, ai fini IVA, ad estendere la misura del c.d. forfait anche a fatturati fino a 65.000,00 euro e, a determinate condizioni, anche a fatturati fino ad un importo di 100.000,00 euro di volume d’affari;

RITENUTO

necessario ed improrogabile un intervento organico che valorizzi ed estenda la misura del forfait e la indirizzi anche al giovane professionista nella fase di start up ed in quella successiva di sviluppo e crescita dell’attività professionale;

IMPEGNA

l’Organismo Congressuale Forense ed il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per le proprie competenze, a sostenere ogni iniziativa che si proponga di:

a) estendere il regime fiscale del c.d. "forfait" ad un numero più elevato di avvocati e professionisti (elevando la soglia massima dei compensi da €30.000,00 ad €65.000,00 in ottemperanza alla "Decisione di esecuzione del Consiglio UE" del 15 Novembre 2013);

b) elevare il limite delle spese, previsto dall’art. 1, comma 54, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, da €5.000,00 ad almeno €10.000,00 lordi annui;

c) elevare il limite dei costi sostenuti per beni strumentali, previsto dall’art. 1, comma 54, lettera c) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, da €20.000,00 ad almeno €40.000,00;

d) sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sulla necessità di incentivare l’attività dei professionisti, che costituiscono un volano di crescita economica e, soprattutto, sociale e culturale del Paese.

Trani, 28 settembre 2018

Avv. Tiziana Carabellese