Regolamento per il funzionamento delle adunanze

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

(approvato con delibera n.1997 del 26.6.2018)

 

– visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni;

– visto il D. Lgs. 28 febbraio 1948, n. 174;

– vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

– vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

– visto, in particolare, l’art. 24, 3 comma, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

– vista la legge 12 luglio 2017, n. 113;

 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

considerato che:

– il Consiglio esercita i compiti e le attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti e nel rispetto dei principi efficienza, efficacia e trasparenza;

– in quanto ente pubblico non economico a carattere associativo, il Consiglio è dotato di poteri regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi, che esercita nei predetti limiti;

– il Consiglio ha sede dove ha sede l’Ordine circondariale di Trani ed i componenti sono eletti tra gli iscritti all’Ordine secondo le modalità fissate ex lege;

– è opportuno sistemare in un unico testo regolamentare le norme per il funzionamento delle adunanze;

EMANA

il seguente Regolamento per il funzionamento delle sedute consiliari.

                 Art. 1 – Il Consiglio

1. Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento. Alla prima adunanza il Consiglio elegge gli Organi di cui all’art. 26 della Legge n. 247/12, secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio dell’Ordine esercita i poteri e le funzioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti approvati, poteri finalizzati ad una agevole e corretta fruizione di servizi da parte dei propri iscritti. Inoltre, tutela l’indipendenza e l’autonomia degli Avvocati, concorre alle garanzie prescritte per la tutela della libertà dei Difensori, tutela l’affidamento della collettività e della clientela compatibilmente con le normative vigenti.

3. Ogni Avvocato potrà presentare, per iscritto, richieste al Consiglio dell’Ordine, segnalare eventuali disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell’attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti comunque di interesse generale.

4. Il Consiglio, ove ritenga le segnalazioni effettuate di interesse generale, adotterà gli opportuni e idonei provvedimenti che provvederà ad inoltrare ai competenti organi di controllo (Presidente Tribunale, Procuratore, Presidente Corte d’Appello, Procuratore Generale, Consiglio Giudiziario.

5. Il Consiglio interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli Iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula; per il procedimento finalizzato al rilascio del parere di congruità sulle parcelle relative ad attività professionale dell’Avvocato è stato adottato specifico regolamento.

                 Art. 2 – I Consiglieri

1. La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio, secondo le previsioni di legge o di regolamento.

3. L’eletto che venisse a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi, entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

4. I componenti del Consiglio non potranno assumere incarichi giudiziari da parte dei Magistrati del Circondario durante l’espletamento del mandato.

5. Per i Consiglieri dell’Ordine saranno valide le incompatibilità e le preclusioni previste dalla normativa vigente.

                 Art.3 – Elezione delle cariche istituzionali

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere. E’ data facoltà di eleggere un Vice Presidente.

2. L’elezione delle cariche si svolge nella prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti con scrutinio segreto per chiamata nominale dei Consiglieri elettori.

3. Ad ogni Consigliere spetta un voto per l’elezione di ciascuna carica. Si effettua per prima la votazione per l’elezione del Presidente e, a seguire, quella del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere e dell’eventuale vice Presidente.

4. A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto alla carica il più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità d’iscrizione, il più anziano per età.

                 Art. 4 – Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine circondariale di Trani; convoca e presiede le adunanze del Consiglio dell’Ordine, predispone l’ordine del giorno delle adunanze e ne garantisce il regolare svolgimento, dando atto a verbale di ogni violazione del presente regolamento.

2. Al Presidente è affidato il compito di delegare i Consiglieri all’attuazione dei Progetti di Settore, delle Commissioni consiliari e di nominare i Consiglieri responsabili di ciascun Dipartimento e Struttura consiliare.

3. Il Vice Presidente sostituisce e svolge le funzioni del Presidente in caso di temporanea assenza di questi.

                 Art. 5 – Il Consigliere Segretario

1. Il Consigliere Segretario:

a) redige e cura la tenuta dei verbali delle adunanze;

b) cura l’invio di tutte le comunicazioni inerenti le convocazioni delle adunanze;

c) riceve le richieste d’inserimento delle questioni all’ordine del giorno con le modalità di cui all’art. 10;

d) cura l’invio, a tutti i componenti del Consiglio, dell’ordine del giorno per la successiva adunanza con le modalità di cui all’art.10;

e) redige e cura la pubblicazione sul sito internet istituzionale delle delibere autorizzate dal Consiglio e comunque nel rispetto dei principi posti a tutela della riservatezza. La redazione del verbale avviene in modo sintetico, dando succintamente atto delle eventuali ulteriori dichiarazioni effettuate dai Consiglieri in relazione a ciascuna comunicazione e, nell’ipotesi in cui un Consigliere desideri che le proprie dichiarazioni siano riportate a verbale in versione integrale, dovrà consegnarle per iscritto al Consigliere Segretario immediatamente dopo l’intervento;

2. Il Consigliere Segretario dovrà consentire ad ogni Consigliere l’accesso alla documentazione che detiene per assicurare lo svolgimento consapevole delle proprie funzioni, ricevendo richiesta per iscritto.

                  Art. 6 – Il Consigliere Tesoriere

1. Il Consigliere Tesoriere:

a) sovraintende all’ordinata tenuta della contabilità dell’Ordine, predispone e redige, se necessario anche avvalendosi di Consulenti esterni designati dal Consiglio, i bilanci preventivi e consuntivi, che sottopone, preventivamente, all’approvazione del Consiglio;

b) svolge tutte le funzioni previste dalla legge.

c) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva.

2. Il Consigliere Tesoriere dovrà consentire ad ogni Consigliere l’accesso alla documentazione che detiene per assicurare lo svolgimento consapevole delle proprie funzioni, ricevendo richiesta per iscritto.

                 Art. 7 – Norme di contabilità – Revisione dei conti.

1. Pagamenti. Ad eccezione di quelli ordinari di gestione, nessun pagamento può essere effettuato senza previa delibera del Consiglio ed esplicita disposizione del Consigliere Tesoriere, al quale deve essere preventivamente comunicata ogni proposta di delibera comportante un pagamento.

2. Acquisti. Per gli acquisti superiori ad Euro 2.000,00 è necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio. Per acquisti di importi inferiori ad Euro 2.000,00 il Tesoriere può procedere in via autonoma, salvo la successiva ratifica in sede consiliare. Per i casi urgenti, il Tesoriere può, di concerto con il Presidente, impegnare una spesa anche superiore a Euro 2.000,00, con obbligo di chiedere la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva al detto impegno.

3. Contratti. Per ogni contratto relativo a forniture di materiale o di servizi, di valore superiore a Euro 5.000,00, prima di procedere ad assegnazione e stipula, verrà data adeguata pubblicità sul sito internet del Consiglio al fine di garantire la più ampia partecipazione e verranno invitati a partecipare almeno 3 fornitori. Il Consiglio, acquisiti i preventivi, sceglierà il fornitore che offre le migliori condizioni di prezzo e di qualità e comunque le più sicure garanzie di esecuzione (fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalle norme relative alla stipulazione dei contratti da parte degli Enti Pubblici).

4. Il Presidente ed il Tesoriere potranno disporre per i pagamenti di una carta di credito a propria firma.

5. Il Revisore dei conti, nominato dal Presidente del Tribunale su istanza del Consiglio dell’Ordine, esercita il controllo contabile effettuando tutte le verifiche ritenute necessarie nel corso dell’esercizio, vigila sulla osservanza delle norme e dei principi di buona amministrazione e redige la sua relazione sui bilanci annuali e sulla situazione patrimoniale da presentare all’approvazione dell’assemblea.

                 Art. 8 – Validità delle adunanze consiliari

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Si considera presente ai fini della validità dell’adunanza anche il Consigliere che nella singola votazione dichiari di astenersi.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti, considerandosi utili ai fini del raggiungimento di tale maggioranza soltanto i voti favorevoli o contrari. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

3. In caso di assenza del Presidente, qualora non sia stato nominato un Vice Presidente (o sia assente anche questi), ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell’albo.

                 Art. 9 – Giorni ed orari delle adunanze

1. Alla prima adunanza il Consiglio fissa il giorno della settimana in cui si terranno le successive adunanze, di norma prevista per il martedì o giovedì pomeriggio e con cadenza settimanale, salvo per casi particolari e salvo per il periodo feriale decorrente dal 1° al 31agosto, durante il quale potranno comunque tenersi adunanze nei casi di estrema gravità ed urgenza.

  2. Le adunanze avranno luogo, di norma, nelle ore pomeridiane con inizio alle ore 14:30, salva diversa disposizione del Presidente.

                 Art. 10 – Ordine del giorno e comunicazioni

1. Le adunanze del Consiglio hanno luogo nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza ed effettiva conoscenza da parte dei Consiglieri delle questioni inserite nell’ordine del giorno, che sarà trasmesso loro dal Consigliere Segretario almeno 24 ore prima dell’adunanza.

2. A tal fine, salvo i casi di particolare e oggettiva urgenza che impongano – previa specifica autorizzazione del Presidente – la trattazione di una questione ad horas, ciascun Consigliere dovrà segnalare al Consigliere Segretario l’argomento che intende far inserire all’ordine del giorno entro e non oltre le ore 13 del secondo giorno antecedente quello dell’adunanza, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Nello stesso termine dovranno pervenire le comunicazioni scritte che ciascun Consigliere intende effettuare nella successiva adunanza.

3. Tutte le comunicazioni s’intendono eseguite all’indirizzo di posta elettronica certificata e a tal fine è fatto obbligo a ciascun componente, all’atto del proprio insediamento, di fornire l’indirizzo PEC.

                 Art. 11 – Svolgimento dell’adunanza consiliare

1. Il Presidente (o chi in sua vece) presiede l’adunanza consiliare e ne assicura il corretto svolgimento, verificata la regolarità delle convocazioni e la sufficienza del numero di presenti, dichiara aperta la discussione secondo l’ordine del giorno, salvo i casi di particolare ed oggettiva urgenza che impongono la trattazione di una questione ad horas. Ciascuna decisione sulla discussione deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti, secondo le regole di cui all’art. 8. Il Presidente modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando la legge, il presente regolamento e le disposizioni del codice deontologico.

2. I singoli argomenti sono trattati seguendo l’ordine di ricezione da parte del Consigliere Segretario come indicato nell’ordine del giorno redatto a cura del Presidente, salvo motivate eccezioni deliberate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti con le quali, dunque, potrà essere invertito l’ordine di trattazione delle questioni poste all’ordine del giorno. Al fine di uno svolgimento celere ed ordinato della discussione, le comunicazioni saranno date per lette, salvo la necessità di approfondimenti richiesti dai Consiglieri.

3. Salvo che il Consiglio deliberi diversamente e salvo i casi di particolare ed oggettiva urgenza, l’ingiustificata assenza del componente promotore della particolare questione comporta il non luogo a decidere della medesima. Nel caso di assenza giustificata, la questione sarà inserita automaticamente nell’ordine del giorno della successiva prima adunanza utile.

4. Dell’arrivo in ritardo rispetto all’orario di effettiva apertura del verbale o dell’abbandono dell’adunanza da parte del singolo componente deve esser fatta espressa menzione nel relativo verbale.

5. Ciascun Consigliere deve comunicare anticipatamente la propria assenza alla Segreteria dell’Ordine, specificandone i motivi per consentire l’ordinato svolgimento delle adunanze.

6. La discussione su ogni questione all’ordine del giorno, salvo che la maggioranza dei presenti ritenga utile approfondirla ulteriormente, deve essere contenuta entro i 15 minuti, al termine della quale il Consiglio procede alla votazione. Il Presidente nel caso di discussioni di durata superiore a quella ordinaria, può disporre che prendano la parola soltanto due Consiglieri a favore e due contrari alla deliberazione da assumere, seguendo l’ordine cronologico delle richieste di intervento e salva la possibilità per tutti di fare verbalizzare la loro dichiarazione di voto.

7. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei loro rispettivi posti.

8. Tutti i componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente e le altre cariche istituzionali, una volta ricevuta la parola, parlano dal loro posto ed utilizzando un tono di voce moderato, tale da non recare intralcio al corretto svolgimento dell’adunanza.

9. Il Presidente ed i Consiglieri possono intervenire esclusivamente uno alla volta, parlando a microfono acceso e dopo che il Presidente concede la parola; devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri nel corso dell’adunanza e, laddove si verifichino, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione e restituendola al Consigliere deputato a parlare.

10. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamare al regolamento o alla durata dell’intervento.

11. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta oggetto di discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all’ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

12. Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso dell’Istituzione, degli altri Consiglieri e della propria funzione. Qualunque comportamento del singolo Consigliere che dovesse turbare il corretto svolgimento delle adunanze, impedendone la prosecuzione, potrà essere sanzionato dal Presidente attraverso l’allontanamento del Consigliere dall’aula consiliare e, in caso di rifiuto, con la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

13. Qualora il numero delle questioni sia tale da non consentirne una ponderata delibazione da parte del Collegio, quelle pervenute per ultimo saranno inserite nell’ordine del giorno della successiva prima adunanza utile.

14. Terminata la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno e fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti, il Presidente, o chi in sua vece, dichiara chiusa l’adunanza.                              

 Il Consigliere Segretario                                                                              Il Presidente

   Avv. Donato de Tullio                                                                          Avv. Tullio Bertolino

______________________