Dal Consiglio Nazionale Forense riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell' incontro del 09/05/2017 del Presidente del CNF, Avv. Andrea Mascherin con l'A.D. di Equitalia, Dott. Ernesto Ruffini.

RESOCONTO

In data 9 maggio 2017, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Andrea Mascherin, ha incontrato l'a.d. di Equitalia, dott. Ernesto Ruffini, al quale ha rappresentato alcune criticità dei criteri per l'iscrizione all'elenco degli avvocati fiduciari previsti dall'Avviso pubblicato di recente da Equitalia.

L'incontro si è sviluppato attraverso la ricerca di una interpretazione la più elastica possibile dei richiamati criteri.
All'esito dell'incontro, ed allo stato, sono state individuate le seguenti soluzioni interpretative:

1) il volume di affari di 100 mila euro deve intendersi come complessivo per gli ultimi tre anni solari alla data di pubblicazione dell'avviso. Quindi, 100 mila euro in tre anni e non all'anno ed è indifferente come sono distribuiti nei tre anni.

2) Assieme al requisito di cui sopra viene richiesto che, sempre in tre anni, almeno 50 mila dei 100mila euro di fatturato siano riferibili ad incarichi in materia di riscossione imposte, tasse, contributi e sanzioni ed è indifferente da chi siano stati conferiti (es. enti, agenti della riscossione, contribuenti, ecc.);

oppure,
in alternativa a quanto appena sopra, aver svolto, sempre in tre anni, almeno 50 incarichi in materia di riscossione imposte, tasse, contributi e sanzionied è indifferente il soggetto che li ha conferiti e l’ammontare degli importo singolo e complessivo di tali incarichi.

3) I due collaboratori richiesti dall'Avviso Equitalia possono essere anche esterni allo studio dell'avvocato fiduciario, purché risulti un accordo di collaborazione ai fini dello svolgimento degli incarichi Equitalia (sono già stati pubblicati chiarimenti sul sito in tal senso).

4) Quanto alla struttura di segreteria, per tale deve intendersi una organizzazione di studio che garantisca le attività segretariali inclusa reperibilità e tempestività di riscontro sia per le telefonate che per le altre forme di comunicazione come mail e pec. Tale organizzazione può essere gestita e strutturata liberamente, anche da remoto, purché vi sia garanzia di quanto sopra.
Con eccezione dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2, gli altri dovranno sussistere al momento del conferimento di incarichi professionali, non necessariamente al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei fiduciari.