Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

nella seduta del 24.1.2017

-visto l’art. 35, comma 1, lett. R) della legge 31.12.2012 n.247;

-considerata la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina dell’Osservatorio Circondariale Permanente sull’esercizio della Giurisdizione;

-visto lo schema di regolamento approvato in data 27.09.2013; viste le osservazioni pervenute dai Consigli dell’Ordine e dalle Associazioni Forensi;

-visto il Regolamento n. 4 del 13.12.2013 approvato dal Consiglio Nazionale Forense, così come modificato nella seduta amministrativa  del 23 settembre 2016;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di costituire presso l’Ordine Avvocati di Trani l’Osservatorio Circondariale Permanente sull’esercizio della Giurisdizione e, per l’effetto,

ADOTTA

il seguente

 

REGOLAMENTO

dell’ OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE sull’ ESERCIZIO della GIURISDIZIONE

 

Art.1

Istituzione e scopo dell’Osservatorio Circondariale

1.            E’ istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani l’Osservatorio Circondariale Permanente sull’Esercizio della Giurisdizione.

2. L’Osservatorio Circondariale è organo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani ed è istituito con regolamento ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31.12.2012 n.247.

 

Art.2

Scopo e funzioni dell’Osservatorio Circondariale

1.            L’Osservatorio Circondariale effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all’elaborazione del programma dei lavori di cui all’art. 3 del Regolamento 13.12.2013 n.4 del Consiglio Nazionale Forense così come modificato nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016, formulando proposte e osservazioni.

2.            L’Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettiva di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

3.            Ferma l’autonomia con la quale l’Osservatorio Circondariale svolge le attività di cui al comma precedente, lo stesso dovrà, nell’individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall’Osservatorio Nazionale presso il Consiglio Nazionale Forense, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

 

Art.3

Componenti dell’Osservatorio Circondariale

1.            Sono componenti dell’Osservatorio Circondariale cinque Consiglieri, tra cui il Consigliere Delegato, nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani.

2.            E’ compito dei Consiglieri componenti l’Osservatorio Circondariale di espletare ogni attività prevista all’art. 2 comma 1 del presente regolamento nonché di partecipare alla stesura di sintetica relazione semestrale dell’attività svolta da sottoporre al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

3.            E’ compito del Consigliere Delegato dell’Osservatorio Circondariale redigere ogni fine anno, di concerto con i Consiglieri dell’Osservatorio Circondariale, sintetica relazione sulla attività svolta nonché relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e l’Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

4.            E’ infine compito del Consigliere Delegato trasmettere la relazione di cui al precedente comma 3) all’Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.

5.            L’Osservatorio Circondariale può disporre anche la costituzione di un comitato scientifico di supporto.

 

Art.4

Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca

1.            L’Osservatorio Circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

 

Art.5

Norma di chiusura

1.            Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Regolamento n.4 del 13.12.2013 (e succ. mod.) emanato dal CNF, ove compatibili.

 

Art.6

Entrata in vigore

1.            Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, www.ordineavvocatitrani.it .

 

      Il Consigliere Segretario                                                                                                       Il Presidente

        Avv. Donato de Tullio                                                                                                 Avv. Tullio Bertolino