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COMUNICATO

Il credito per il gratuito patrocinio a spese dello Stato può essere compensato con imposte e contributi. Ricordiamo che fino al 30 novembre 2016 gli avvocati potranno esercitare l’opzione che consente la compensazione dei crediti vantati per l’attività svolta a titolo di gratuito patrocinio con le tasse e le imposte dovute, nonché con i contributi previdenziali obbligatori dovuti per i dipendenti.

FONTI

La novità per gli avvocati sul gratuito patrocinio è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e consente la compensazione dei crediti vantati con le tasse e le imposte dirette e indirette (compresa anche l’imposta sul valore aggiunto IVA) e i contributi da pagare per il personale dipendente degli studi legali. Con il D.M. 15 luglio 2016 sono state disciplinate le modalità di compensazione dei crediti vantati a titolo di gratuito patrocinio in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione. A chiarire i vari passaggi della nuova modalità di pagamento del gratuito patrocinio per gli avvocati è intervenuta la circolare 3 ottobre 2016 del Dipartimento Affari di Giustizia.

COME RICHIEDERE LA COMPENSAZIONE

Grazie a quanto previsto dalla Legge di Stabilità, è possibile esercitare l’opzione di compensazione del credito mediante una piattaforma elettronica di certificazione. Per esercitare l’opzione di compensazione, l’avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale “libero professionista” e sottoscrivere le dichiarazioni mediante firma digitale. La compensazione dei crediti ha ad oggetto solamente quei crediti per gratuito patrocinio con fattura elettronica o cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti (PCC): sono escluse quindi dall’opzione di compensazione le fatture intestate a studi associati, data la natura individuale del credito maturato dall’avvocato a titolo di gratuito patrocinio.

L’opzione di compensazione crediti-debiti può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre. La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche o cartacee per le quali è richiesta la compensazione fino a concorrenza delle risorse stanziate e comunica agli avvocati l’ammissione alla procedura di compensazione per ciascuna fattura.

Viene trasmesso, infine, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione.

Trani, 25 novembre 2016