Il Codice di Comportamento dei frequentanti la Scuola Forense di Trani

Il Codice di Comportamento dei frequentanti la Scuola Forense di Trani



Scuola Forense di Trani


CODICE DI COMPORTAMENTO DEI FREQUENTANTI


Art. 1


La Scuola Forense di Trani è una istituzione finalizzata alla organizzazione di attività, scientifiche e culturali, di studio e formazione, per l’accesso alla professione di Avvocato e per l’aggiornamento professionale degli Avvocati già iscritti all’Albo.


Il principale obiettivo è quello di contribuire a realizzare i principi ispiratori della Deontologia Forense in materia di competenza e aggiornamento, dignità, decoro e correttezza professionale.


I fruitori delle attività organizzate dalla Scuola Forense di Trani si impegnano a partecipare ai relativi corsi nel rispetto di questi principi ed a formarsi in senso integrale, coniugando la formazione di carattere tecnico e professionale a quella umana, etica e deontologica, per finalizzare utilmente la futura attività professionale al servizio della società.


Le norme del presente codice sono espressione delle linee ispiratici del progetto formativo della Scuola Forense di Trani e, pertanto, la partecipazione ai corsi di formazione, di specializzazione e di preparazione all’esame di Avvocato organizzati dalla Scuola Forense di Trani implica l’integrale accettazione e la rigorosa osservanza delle stesse.


Art. 2


Il comportamento dei frequentanti all’interno e nelle pertinenze delle strutture utilizzate dalla Scuola Forense per lo svolgimento delle attività dalla stessa organizzate, dovrà essere conforme alle comuni norme di diligenza, buona educazione, senso civico e del codice deontologico testimoniare il rispetto nei confronti dell’istituzione e dei soggetti e le Autorità che la rappresentano, dei docenti, dei tutors, dei colleghi e del personale non docente.


Art.3


E’ assolutamente vietato: deteriorare le strutture, le dotazioni e gli arredi della Scuola Forense; qualunque forma di turbativa allo svolgimento delle attività organizzate; recare molestia ai docenti, ai tutors, al personale non docente o agli altri frequentanti.


Nel corso delle lezioni e delle attività è altresì vietato l’uso di dispositivi di comunicazione elettronica, che dovranno permanere quantomeno con la suoneria disinserita, nonchè l’uso di computers portatili non autorizzati dal docente e non finalizzati allo svolgimento della lezione e/o attività.


Art.4


I frequentanti corsi e lezioni hanno l’obbligo di prendere posto nell’aula di lezione entro l’orario di inizio stabilito e non potranno allontanarsi prima del fine della lezione. In casi eccezionali sarà’ tollerato un ritardo non superiore a dieci minuti dall’inizio delle lezioni.


Art.5


E’ espressamente richiesto un abbigliamento consono al luogo e alle attività ivi organizzate, che valorizzi il decoro personale ed esprima rispetto per l’istituzione e le finalità della Scuola Forense di Trani.


Art.6


Nelle aule e relative pertinenze della Scuola è vietato fumare, consumare alimenti e bibite, nonchè introdurre animali.


Art.7


Qualunque violazione delle norme del presente codice di comportamento, indipendentemente dalle azioni, che dovessero essere eventualmente intraprese nelle competenti sedi, è valutabile quale violazione disciplinare e potrà comportare anche l’espulsione del frequentante dai corsi e dalle attività formative e didattiche.


Art.8


E’ fatto obbligo a tutti gli iscritti ai corsi e alle attività organizzate dalla Scuola Forense di Trani, di conoscere, accettare e rispettare integralmente il presente codice e le sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

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Il Codice di Comportamento dei frequentanti la Scuola Forense di Trani



Scuola Forense di Trani


CODICE DI COMPORTAMENTO DEI FREQUENTANTI


Art. 1


La Scuola Forense di Trani è una istituzione finalizzata alla organizzazione di attività, scientifiche e culturali, di studio e formazione, per l’accesso alla professione di Avvocato e per l’aggiornamento professionale degli Avvocati già iscritti all’Albo.


Il principale obiettivo è quello di contribuire a realizzare i principi ispiratori della Deontologia Forense in materia di competenza e aggiornamento, dignità, decoro e correttezza professionale.


I fruitori delle attività organizzate dalla Scuola Forense di Trani si impegnano a partecipare ai relativi corsi nel rispetto di questi principi ed a formarsi in senso integrale, coniugando la formazione di carattere tecnico e professionale a quella umana, etica e deontologica, per finalizzare utilmente la futura attività professionale al servizio della società.


Le norme del presente codice sono espressione delle linee ispiratici del progetto formativo della Scuola Forense di Trani e, pertanto, la partecipazione ai corsi di formazione, di specializzazione e di preparazione all’esame di Avvocato organizzati dalla Scuola Forense di Trani implica l’integrale accettazione e la rigorosa osservanza delle stesse.


Art. 2


Il comportamento dei frequentanti all’interno e nelle pertinenze delle strutture utilizzate dalla Scuola Forense per lo svolgimento delle attività dalla stessa organizzate, dovrà essere conforme alle comuni norme di diligenza, buona educazione, senso civico e del codice deontologico testimoniare il rispetto nei confronti dell’istituzione e dei soggetti e le Autorità che la rappresentano, dei docenti, dei tutors, dei colleghi e del personale non docente.


Art.3


E’ assolutamente vietato: deteriorare le strutture, le dotazioni e gli arredi della Scuola Forense; qualunque forma di turbativa allo svolgimento delle attività organizzate; recare molestia ai docenti, ai tutors, al personale non docente o agli altri frequentanti.


Nel corso delle lezioni e delle attività è altresì vietato l’uso di dispositivi di comunicazione elettronica, che dovranno permanere quantomeno con la suoneria disinserita, nonchè l’uso di computers portatili non autorizzati dal docente e non finalizzati allo svolgimento della lezione e/o attività.


Art.4


I frequentanti corsi e lezioni hanno l’obbligo di prendere posto nell’aula di lezione entro l’orario di inizio stabilito e non potranno allontanarsi prima del fine della lezione. In casi eccezionali sarà’ tollerato un ritardo non superiore a dieci minuti dall’inizio delle lezioni.


Art.5


E’ espressamente richiesto un abbigliamento consono al luogo e alle attività ivi organizzate, che valorizzi il decoro personale ed esprima rispetto per l’istituzione e le finalità della Scuola Forense di Trani.


Art.6


Nelle aule e relative pertinenze della Scuola è vietato fumare, consumare alimenti e bibite, nonchè introdurre animali.


Art.7


Qualunque violazione delle norme del presente codice di comportamento, indipendentemente dalle azioni, che dovessero essere eventualmente intraprese nelle competenti sedi, è valutabile quale violazione disciplinare e potrà comportare anche l’espulsione del frequentante dai corsi e dalle attività formative e didattiche.


Art.8


E’ fatto obbligo a tutti gli iscritti ai corsi e alle attività organizzate dalla Scuola Forense di Trani, di conoscere, accettare e rispettare integralmente il presente codice e le sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

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