Il Consiglio


– visto il suo Regolamento per la Pratica forense,  approvato in data 27 marzo 2008, con deliberazione n°1570 e successive modifiche;


– visto l’art. 14 del predetto regolamento;


– ritenuto opportuno limitare ai primi due semestri la sostituzione della pratica forense con la frequenza dei corsi post–universitari di cui agli artt. 1 comma terzo e 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 N°101


P.Q.M.


delibera di modificare l’art. 14 del Regolamento come segue:


Comma uno: “Il praticante può svolgere la pratica frequentando uno dei corsi post-universitari di cui agli artt. 1 comma terzo e 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 N°101, per un periodo complessivo di non più di un anno, ed ove tali corsi abbiano una durata effettiva inferiore ai dodici mesi, per il periodo residuo il praticante dovrà svolgere la pratica secondo la modalità ordinaria. La sostituzione della pratica potrà avvenire limitatamente al primo e secondo semestre”.


Comma tre: “Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le  Professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. N°398/1996 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata di un anno, con esclusione del terzo semestre di pratica”.


Le modifiche entreranno in vigore immediatamente con la pubblicazione del presente verbale.


Manda alla segreteria per la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale.


             Il Consigliere Segretario                                                                                 Il Presidente


              avv. Carlo Barracchia                                                                             avv. Francesco Logrieco