IL CONSIGLIO
Esaminata la richiesta dell’Avv. …………………………….. relativa a criteri interpretativi sulla L. 24.3.2012 n. 27, che pone due quesiti inerenti i criteri di calcolo degli onorari innanzi alla Corte di Appello e la misura del maggior importo che l’Avvocato può richiedere ex art. 4 commi 2 e 3 L. 27/2012 in ipotesi di prestazioni rese in giudizi di valore superiore ad Euro 1.500.000.
EVIDENZIA CHE
Le problematiche poste dall’Avv. …………………………… vanno risolte con l’applicazione del DM 140/2012, che ha dato attuazione ai criteri previsti nell’art. 9 della L. 27/2012, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 1/2012.
A tal proposito il DM 140/2012 ristruttura totalmente i compensi dell’Avvocato eliminando le voci minime e massime previste nella vecchia tariffa (DM 127/2004) e stabilendo un “valore medio di liquidazione”, suscettibile di aumento e diminuzione nella misura espressamente indicata nelle tabelle allegate al DM 140/2012.
Con tali premesse per le cause di “Corte di Appello, Organi di giustizia tributaria di secondo grado, Organi di giustizia amministrativa e contabile di primo grado” il DM 140/2012 ha espressamente previsto che il valore medio di liquidazione è quello stabilito per i giudizi innanzi al Tribunale aumentato del 20%.
La norma deve sicuramente intendersi nel senso che, per le cause di Corte di Appello, tutti i “valori medi di riferimento” stabiliti negli “scaglioni di riferimento” per valore del “Tribunale ordinario e organo di giustizia tributaria di primo grado” vanno aumentati del 20%, ferme restando le percentuali di aumento e diminuzione ivi previste.
La diversa interpretazione proposta dall’Avv. ………………………….., secondo cui per la Corte di Appello i compensi sarebbero stati stabiliti in misura “fissa” (valore medio di liquidazione aumentato del 20%), sarebbe sicuramente in contrasto con l’art. 2 comma 1 della L. 4.8.2006 n. 248, di conversione del decreto Bersani, a tutt’oggi non abrogato, che impedisce la previsione di tariffe “fisse o minime” obbligatorie.
In ordine invece al calcolo dei compensi per le cause di valore superiore ad Euro 1.500.000 va rilevato che nel DM 140/2012, a differenza della tariffa abrogata, non è previsto alcun criterio, e tale questione è stata prontamente rilevata dalla rappresentanze dell’Avvocatura, che avevano concordato con il Ministero una correzione del D.M. 140/2012 prevedendo criteri numerici e “valore medio di riferimento” anche per le controversie di tale valore.
Allo stato, sulla base del DM 140/2012, non è possibile rispondere al quesito del’Avv. ………………………. sull’”aumento minimo applicabile per non incorrere in alcuna violazione”, ma soltanto auspicare che tale previsione intervenga rapidamente con la correzione del DM 140/2012 o con l’attuazione dell’art. 13, comma 6, della nuova legge professionale.
Trani 26 marzo 2013.
Il Consigliere Relatore
Avv. Sabino Palmieri
Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Carlo Barracchia Avv. Francesco Logrieco