REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE


Composta dagli III.mi Signori Magistrati:
Dott. Secondo L. Carmenini – Presidente
Dott. Francesco Bartolini – Consigliere
Dott. Ugo De Crescienzo – Consigliere
Dott. Giuseppe Bronzini – Consigliere
Dott. Antonio Manna – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto dal PG presso le Corte d’Appello di Brescia nel processo a carico di (omissis), avverso la sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine al reato di ricettazione di un assegno bancario in quanto non punibile ex art. 649 c.p., atteso che lo smarrimento dell’assegno era stato denunciato da quella che all’epoca dei fatti era la convivente more uxorio (omissis) dell’imputato.
Il PG presso ta Corte d’Appello di Brescia ricorreva per saltum contro detta sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per inapplicabilità al convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 co.1° n.1 c.p, per il coniuge, il che era avallato anche dalla sentenza 25.7.2000 n. 352 della Corte cost.
1 – Il ricorso e fondato.
L’impugnata sentenza dà per pacifica l’estensione anche al convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall’art 649 co. 1° n. 1 c.p., immotivatamente trascurando che, invece, proprio sul presupposto contrario la Corte cost., con sentenza 12-25.7.2000 n. 352, ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., rifacendosi – peraltro – a sua antica e costante giurisprudenza, elaborata, sempre con specifico riferimento all’art. 649 c.p. (cfr. sentenza n. 8/96; sentenza n. 423/88; ordinanza n. 1122 del 1988), in base alla quale la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vìncolo coniugale, essendo invece basata sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile.
Riguardo ai reati contro il patrimonio, ad avviso della Corte cost. l’art. 649 co, 1° c.p. razionalmente collega l’esclusione della punibilità a rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugio incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all’epoca di loro instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto è normalmente rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati.
In altre parole, la ratio della mancata estensione della causa di non punibilità risiede in mere esigenze di certezza del diritto.
Analoghe considerazioni si leggono nell’ordinanza 6.12.04 n. 444 della Corte cost., sia pure relativa alla diversa fattispecie di cui all’art. 19 co, 2° lett. d) del d.lgs. 25.7,93 n. 286.
Né l’impugnata sentenza ha prospettato differenti profili di valutazione per superare tale orientamento mediante nuovo incidente di costituzionalità.
Ne discende che la sentenza impugnata, in quanto basata su un presupposto erroneo in punto di diritto, deve annullarsi con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.
Cosi deciso in Roma, in data 13.10.09.
Depositata in cancelleria il 18.11.09.