Corte di Cassazione – Sezione quinta –


Sentenza del 1 dicembre 2008, n. 44712


D. C. veniva accusata del tentato omicidio di D. L. perché, pur essendo consapevole di essere affetta da sindrome di HIV, aveva avuto con la parte lesa rapporti sessuali non protetti dal 1995 al 2000 trasmettendogli il virus. Il GUP presso il Tribunale di Ferrara , all’esito del rito abbreviato, qualificava il fatto come lesioni volontarie gravissime, essendo ravvisabile nella condotta dell’imputata il dolo eventuale, e, concesse le attenuanti generiche per la incensuratezza, ritenute però minusvalenti, condannava la D., con la diminuente del rito, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, con riconoscimento di provvisionale, subiti dalla parte lesa costituitasi parte civile.


La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 16 ottobre 2007, riepilogata la vicenda e posto in evidenza che la donna era ben consapevole della malattia che le era stata diagnosticata nel 1991, riteneva che nella condotta fosse ravvisabile il dolo eventuale e non la colpa cosciente e rigettate tutte le istanze difensive, comprese quelle concernenti il trattamento sanzionatorio, confermava la decisione di primo grado.


Con il ricorso per cassazione D. C., illustrata la vicenda processuale, deduceva i seguenti motivi di impugnazione: 1) la violazione di legge e precisamente degli articoli 192 c.p.p. e 40 c.p. perché mancava la prova che la sieropositività contratta dal D. fosse stata prodotta dai rapporti sessuali non protetti consumati con la D., avendo la parte lesa una ricca vita di relazione al femminile e spettando alla pubblica accusa fornire la prova del nesso di causalità tra la condotta della ricorrente e l’evento; 2) La violazione degli articoli 192 c.p.p. e 42, 43 e 47 c.p. ed il vizio di motivazione sul punto perché la D. aveva rimosso la sua condizione e sentendosi bene non riteneva di essere malata e non conosceva i rischi di possibile trasmissione del virus, non essendo, pertanto, ravvisabile il dolo eventuale, ma potendosi intravedere la colpa cosciente, dovendosi escludere il dolo quando il reo agisca rappresentandosi la possibilità del verificarsi di un fatto di reato, sperando e desiderando però che ciò non avvenga; la ricorrente richiamava alcuni precedenti specifici; 3) La violazione degli articoli 62 bis e 69 c.p. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione; 4) L’annullamento delle statuizioni civili conseguente all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.


I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da D. C. non sono fondati. Il primo motivo di impugnazione è, in effetti, ai limiti della ammissibilità perché la ricorrente più che contestare la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale sembra censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di secondo grado. I giudici del merito hanno, invece, con precisione e con motivazione non censurabile in punto legittimità perché congrua e non manifestamente illogica, chiarito che dal 1995 al 2001 la D. ed il D. ebbero una relazione sentimentale che era caratterizzata da continuità di rapporti sessuali, anche se i due non ebbero mai una stabile convivenza. Inoltre i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno escluso che vi fossero elementi per ritenere che il D. durante tale periodo avesse avuto rapporti sessuali con altre donne, esperienze diverse che, invece, la donna aveva avuto. Sulla scorta di tali considerazioni e della osservazione che pacificamente la D. era sieropositiva dal 1991, mentre il D. ancora nel 1997, quando si sottopose una prima volta al test, non aveva alcun segno di sieropositività, i giudici del merito hanno ragionevolmente stabilito che tra la condotta della D. e le gravi lesioni subite dal D. sussistesse il nesso di causalità richiesto dagli articoli 40 e 41 c.p.. Nessun problema è stato posto dalla ricorrente in ordine alla qualificazione della sindrome da HIV come ipotesi di lesioni gravissime. Il motivo è, pertanto, come già osservato, infondato.


Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione concernente la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato, ovvero del dolo eventuale. Molto si è discusso in giurisprudenza ed in dottrina in ordine alla differenza esistente tra l’ipotesi del dolo eventuale e quella della colpa cosciente, anche con riferimento ad ipotesi come quella in discussione, e si è pervenuti spesso a conclusioni differenti, anche se non del tutto divergenti. Senza alcuna pretesa di completezza, va detto, in estrema sintesi, che il criterio distintivo di gran lunga prevalente si fonda sul cosiddetto criterio della accettazione del rischio; si sarebbe, quindi, in presenza di dolo eventuale quando l’agente, pur non volendo l’evento, accetta il rischio che si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo, mentre risponderebbe a titolo di colpa aggravata – colpa cosciente – l’agente che, pur rappresentandosi l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisca nella ragionevole speranza che esso non si verifichi (per una disamina dei vari orientamenti in materia vedi Cass. Sez. I penale, 14 giugno 2001, n. 30425, rv 30425, che in ogni caso alla fine ravvisa, in una ipotesi simile a quella in discussione, la colpa cosciente). Accanto a numerose pronunce che fondano la sussistenza del dolo eventuale (vedi ad esempio Cass., Sez. IV penale, 20 dicembre 1996, n. 11024; Cass., Sez. I penale, 3 giugno 1993, Piga, n. 7382; Cass. Sez. V penale, 17 ottobre 1986, Asquino, 13274), ritenuto, come già rilevato, anche dalla decisione impugnata, sul criterio della accettazione del rischio, ve ne sono altre che maggiormente pongono l’accento sul concetto di prevedibilità dell’evento, nel senso che sarebbe ravvisabile il dolo eventuale nel caso in cui il verificarsi dell’evento si presenti come concretamente possibile, mentre si verserebbe in ipotesi di colpa cosciente allorché la verificabilità dell’evento costituisca una mera ipotesi astratta (vedi ad esempio Cass., Sez. I penale, 8 novembre 1995, Piccolo, n. 832; Cass., Sez. I penale, 21 aprile 1994, Giordano, n. 4583).


A ben vedere, però, le due tesi principali in materia – ve ne sono altre, invero, che appaiono, però, di minor rilievo – non si contraddicono del tutto perché è del tutto evidente che l’accettazione del rischio che l’evento si verifichi da parte dell’agente sarà in concreto ravvisabile quando il verificarsi dell’evento si presenti come concretamente possibile, ed anzi altamente probabile. Si vuol dire cioè che soltanto quando l’evento sia in concreto possibile e, quindi, prevedibile, si può avere un elemento di prova che consenta di ritenere, in presenza anche di ulteriori elementi, che l’agente non solo si sia concretamente rappresentato il rischio del verificarsi dell’evento, ma che lo abbia accettato, nel senso che si è determinato ad agire anche a costo di cagionare detto evento. In caso contrario, quando l’evento sia soltanto astrattamente verificabile e non sia concretamente prevedibile, appare ben difficile ascrivere lo stesso alla volizione dell’agente, sia pure sotto il profilo della accettazione del rischio, non essendo la verificabilità dell’evento percepita dalla coscienza dell’agente come concretamente realizzabile; in siffatte ipotesi il verificarsi dell’evento sembra, invero, il frutto di una condotta trascurata e avventata, e, perciò, imprudente ed ascrivibile, pertanto, alla categoria della colpa cosciente. I criteri distintivi tra le due differenti ipotesi di elemento psicologico da quanto detto appaiono in astratto, nonostante alcune oscillazioni della giurisprudenza, abbastanza chiari, ma è indubbio che nella pratica vi possono essere serie difficoltà nell’ascrivere all’una o all’altra forma di elemento soggettivo la concreta condotta posta in essere dall’agente.


Appare, pertanto, necessaria, per individuare il preciso discrimine tra le due forme di elemento psicologico, una analisi approfondita della condotta dell’agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto (così Cass., Sez. I penale, 28 gennaio 1991, Caporaso, n. 5527), in quanto, al fine di comprendere l’effettivo atteggiarsi della volontà dell’agente, occorre verificare, per ritenere, ad esempio, il dolo eventuale, l’esistenza nell’agente di un atteggiamento psicologico che riconduca l’evento nella sfera di volizione, come quando, ad esempio, egli si rappresenti l’evento come concretamente probabile e tuttavia egli agisca, accettando il rischio del suo verificarsi ( SS.UU. penali 6 dicembre 1991, Casu, n. 3428). Sulla scorta delle brevi considerazioni svolte e dei principi enunciati è agevole risolvere le questioni poste con il secondo motivo di ricorso.


I Giudici del merito hanno, invero, fatto buon governo dei principi indicati ed hanno ragionevolmente concluso per la sussistenza in capo alla D. del dolo eventuale sulla base di alcune considerazioni di fatto che consentono di ritenere che la donna fosse perfettamente a conoscenza del male dal quale era affetta, che fosse altresì consapevole della concreta possibilità di trasmettere il male al proprio compagno con il protrarsi della relazione sessuale e che non potesse avere dubbi in ordine al possibile, ed anzi, probabile, esito letale della infezione da HIV. La Corte di merito ha, infatti, spiegato che la D. era ben consapevole di essere affetta sin dal 1991 dalla sindrome di HIV come testimoniato dai numerosi documenti clinici in atti. Conosceva la pericolosità del male, tanto è vero che si sottopose negli anni ad ulteriori controlli, anche se poi rifiutò di sottoporsi alle cure del caso. Sapeva anche che la sieropositività poteva avere esito letale dal momento che il marito morì di AIDS nel 1991.


E’ fuori contestazione, pertanto, che la donna si sia rappresentata la concreta possibilità di trasmettere il virus al suo partner e ciò non solo perché, come ha osservato la Corte territoriale, i mass media, da tempo hanno svolto, e continuano a svolgere, campagne per illustrare i rischi della grave infezione ed i pericoli di alcuni comportamenti sessuali, invitando la popolazione a prevenire il rischio con rapporti sessuali protetti, ma specialmente perché la consapevolezza del rischio derivava dalla concreta e drammatica esperienza di vita della donna, come sopra descritta. E’ vero che vi possono essere fenomeni di rimozione psicologica quando si versi in condizioni di difficoltà e di pericolo, ma francamente non appare credibile che si rimuovano eventi destinati a restare fortemente impressi nella mente delle persone quali la morte del proprio coniuge – circostanza che si desume dallo stesso ricorso – e la scoperta di essere ammalati della stessa grave malattia che ha condotto alla scomparsa del marito. In ogni caso siffatta opera di rimozione è puramente affermata dalla ricorrente, non emergendo nulla sul punto dalle motivazioni delle due sentenze di merito. Ebbene nonostante la consapevolezza indicata la D. ritenne di intrattenere una lunga relazione sessuale con il D. – dal 1995 al 2001 – senza avvertirlo dei pericoli ai quali si esponeva e senza adottare le opportune e necessarie protezioni nei rapporti sessuali.


Non vi è alcun dubbio allora che la donna abbia agito essendo perfettamente consapevole del concreto rischio di infezione al quale esponeva il suo compagno – evento non solo concretamente possibile, ma altamente probabile con il protrarsi dei rapporti sessuali – ed accettando il rischio del verificarsi dell’evento, alla fine davvero verificatosi. In conclusione il ragionamento dei giudici di merito, che hanno ritenuto sussistente nella fattispecie il dolo eventuale, appare del tutto corretto e non censurabile sotto il profilo della legittimità. Di merito è il terzo motivo di impugnazione perché i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno riconosciuto alla D. le attenuanti generiche per la sua incensuratezza, ma, poi, nel formulare il giudizio di comparazione, caratterizzato da ampia discrezionalità dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione, hanno ritenuto che dette attenuanti fossero minusvalenti rispetto alle aggravanti per la particolare gravità delle stesse e per la gravità della condotta della ricorrente, con esplicito riferimento, quindi, ai criteri di cui all’articolo 133 c.p..


Si tratta di valutazioni di merito che, per essere sorrette da una motivazione immune da vizi logici, non appare censurabile in questa sede di legittimità. Naturalmente il rigetto dei primi due motivi di impugnazione comporta la infondatezza anche del quarto motivo di impugnazione concernente le statuizioni civili, che trovano il loro fondamento proprio nella affermazione della responsabilità penale della ricorrente , ritenuta legittima in questa sede. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.