REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


In Persona del Giudice Unico, dott. Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente


SENTENZA


 nella causa civile iscritta al numero 10262 del registro generale per gli affari contenzioni dell’anno 2000, posta in deliberazione all’udienza del 10 dicembre 2002, con contestuale assegnazione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica scaduto il 1.03.2003 e vertente


TRA


C. D., elett.te domiciliato presso la Cancelleria, rappresentato e difeso dagli avv.ti I. M. e G. R. R., come da procura a margine dell’atto di citazione;
attore


E


Comune di  A., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliato in Andria, presso l’Avv. G. D. B. (u. a. C.), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. G. D. C., come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in forza della deliberazione della Giunta Municipale n.98 del 8.06.2000; CONVENUTO


OGGETTO:risarcimento danni.


CONCLUSIONI
All’udienza del 10 dicembre 2002 così i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni:
per l’attore: “precisa le conclusioni riportandosi all’atto di citazione, a quanto dedotto a verbale e a quanto emerso nella fase istruttoria. Impugna e contesta ogni avverso dedotto e chiede la condanna del Comune di A. al pagamento in favore dell’attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di £. 11.018.500 par ad € 5.690,58 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”;
per il convenuto: “conclude per il rigetto della domanda attrice con tutte le conseguenze di legge ed impugna e contesta ogni avverso dedotto ed eccepito e relativa documentazione”;


SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO


Con citazione notificata il giorno 8 maggio 2000 C. D. ha convenuto in giudizio il Comune di  A. esponendo che: in data 15.08.1999 verso le 20:00 a del causa marciapiede sconnesso e dissestato di via “omissis” cadde rovinosamente al suolo, riportando la frattura del radio diagnosticata dal Pronto Soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo “1) statuire e dichiarare che l’incidente di cui è causa è addebitabile esclusivamente alla negligenza dell’odierno convenuto, per non aver provveduto alla necessaria manutenzione del marciapiede de quo e per non aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare pericoli alla pubblica incolumità. 2) per l’effetto condannare il Comune di Andria, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell’attore D. C. di tutti i danni patrimoniali ed extra patrimoniali (postumi invalidanti permanenti, danno biologico, danno morale, inabilità temporanea assoluta e relativa) così come sopra determinati. 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituito in giudizio il Comune di . A., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, contestando la domanda, in fatto ed in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Ha, in particolare escluso che l’evento descritto in citazione, ove provato, integri la c.d. insidia o trabocchetto difettandone i presupposti oggettivo – non visibilità – e soggettivo – non prevedibilità. Ha, quindi, contestato l’ammontare dei danni come indicato dall’attore.
Ha chiesto “a) nel merito rigettare la domanda attorea, perché cpsì come proposta nei confronti del Comune di  A. è infondata in fatto come in diritto, in quanto allo stesso Ente non è addebitabile alcuna responsabilità risarcitoria, essendo unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa; b) in subordine ridurre congruamente la quantificazione del danno nella misura effettivamente riconducibile ai fatti di causa, tenendo in debito conto il ruolo decisivo oltre che esclusivo svolto dalla colpa dell’attore nella causazione del sinistro di che trattasi; c) condannare in ogni caso l’attore alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
La causa è stata istruita con prove documentali e per testi quindi, all’udienza del 10 dicembre 2002, omessa ogni altra attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per repliche.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nel caso di specie osserva il Tribunale che non può darsi luogo all’applicazione della disciplina di cui all’art.2051 c.c.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l’ente pubblico risponde ex art.2051 c.c. dei danni cagionati da beni che ricadono nella sua sfera di vigilanza sempre che non si tratti di beni che per la loro estensione ed uso generale e diretto da parte dei cittadini non consentano controllo adeguato ad evitare situazioni di pericolo – quale è certamente una strada urbana pubblica (Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n.12314). Tali casi trovano la norma regolatrice nell’art.2043 c.c.
In particolare, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per carente manutenzione delle strade pubbliche da cui derivi un danno agli utenti è ravvisabile ogni qualvolta vi sia in concreto una insidia o trabocchetto: “nell’esercizio  del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e  manutenzione di  opere pubbliche la p.a. incontra limiti derivanti sia  da  norme di  legge,  regolamentari e tecniche, sia da regole di comune  prudenza e  diligenza,  prima  fra tutte  quella del “neminem laedere”  in  ossequio alla  quale essa è tenuta a far si che l’opus publicum  (in particolare una strada aperta al pubblico transito) non integri  per l’utente  gli  estremi  di una  situazione  di  pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto). Tale situazione ricorre, in particolare,  quando  lo  stato dei  luoghi  è caratterizzato dal doppio  e concorrente  requisito  della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso” (Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1998, n. 5989).
Dunque, non ogni irregolarità del manto stradale è idonea a fondare una responsabilità dell’ente preposto alla sua manutenzione in quanto è necessario che il fattore causativo del danno consista in un elemento accidentale del bene che, per le particolari circostanze di luogo e di tempo, non sia oggettivamente visibile e soggettivamente prevedibile (“non  ogni   irregolarità  del   manto stradale  –  nella  specie per protuberanze determinate dalle radici di piante – costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della p.a., ai sensi  dell’art. 2043 c.c., se si verifica un incidente, ma occorrono altresì  l’oggettiva invisibilità  e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato, nel giudizio di merito”, Cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2850).
Orbene, alla luce degli scarni elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, deve escludersi la ricorrenza in concreto della invisibilità del pericolo, costituito dalla sconnessione del marciapiede su cui è inciampato l’attore (non contestata dal convenuto e comprovata dalla relazione di servizio del 5.10.1999 a forma di V. G. in cui si dà atto della “presenza di una parte di cordone con superficie irregolare in quanto mancante di alcuni pezzi di pietra a livello di calpestio), e, dunque della sua imprevedibilità.
Infatti, l’esame delle fotografie prodotte dall’istante consente tranquillamente di affermare che il non perfetto allineamento degli elementi costitutivi il marciapiede era certamente visibile da parte dell’utente della strada, avveduto e prudente.
In modo particolare, la sconnessione riprodotta nella documentazione fotografica in oggetto, è senz’altro visibile in considerazione della significativa frammentazione della pietra e della marcata discontinuità rispetto all’intera superficie del marciapiede che, invece, si presenta integra.
Tale sconnessione è, inoltre, chiaramente visibile anche da lontano, così come si evince dalla fotografia panoramica.
A conclusioni diverse non può giungersi sulla base della dichiarazione resa dal teste D., secondo cui la strada era scarsamente illuminata, in considerazione della genericità della affermazione che non consente di stabilire se all’ora del sinistro il sole era già tramontato sicché in mancanza di una illuminazione artificiale non era percepibile la conformazione della strada percorso dall’istante e perché la caduta è avvenuta il giorno 15 agosto alle ore 20:00 quando, solitamente, il sole non è ancora interamente tramontato e consente ancora di ben distinguere le cose e le persone.
Sussistono giusti motivi e d’equità per compensare interamente tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.


Il Giudice unico di Trani, sezione di Andria, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da C. D. con atto di citazione notificato il 8 maggio 2000 nei confronti del Comune di  A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
Rigetta la domanda;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
così deciso in Andria, addì 9 aprile 2003.


IL GIUDICE
       Dott. Paolo RIZZI