REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Binetti ha emesso la seguente


S E N T E N Z A


nella controversia, iscritta al n. 954/2003 del R.G.A.C., avente ad oggetto la manutenzione nel possesso


T R A


M. L. e P. P., rappresentati e difesi giusta mandato a margine del ricorso del 1° aprile 2003, dagli Avv.ti A. G. e L. M. ed elettivamente domiciliati in Trani al C.so …………, …, presso lo studio del primo; – RICORRENTI –


E


P. G., P. V., P. F., P. M., R. G. e R. A., rappresentati e difesi giusta mandato a margine della comparsa di costituzione del 23 aprile 2003, dall’Avv. M. D. L., ed elettivamente domiciliati in Trani al c.so ………., … (c/o Avv. ………); – RESISTENTI –


cui è stata riunita la controversia n. 994/2003 R.G.A.C. avente ad oggetto la manutenzione nel possesso


T R A


M. L. e P. P., rappresentati e difesi giusta mandato a margine del ricorso del 5 aprile 2003, dagli Avv.ti A. G. e L. M. ed elettivamente domiciliati in Trani al C.so ….., …, presso lo studio del primo;- RICORRENTI –


E


P. G., P. V., P. F., P. M., R. G. e R. A., rappresentati e difesi giusta mandato a margine della comparsa di costituzione del 19 maggio 2003, dall’Avv. M. D. L., ed elettivamente domiciliati in Trani al c.so ……, … (c/o Avv. F. M.);  – RESISTENTI –


Conclusioni delle parti :
per i ricorrenti :
precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione per il giudizio di merito e negli atti successivi. Chiede, in particolare, l’integrale conferma dei provvedimenti interinali emessi con l’ordinanza del 19 luglio 2003, dandosi atto che le opere abusive non sono state ad oggi integralmente rimosse dai resistenti, né è stato operato l’integrale ripristino; la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali, nonché dei danni morali conseguenti al reato di danneggiamento e/o invasione da liquidarsi ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.; la condanna dei resistenti, in solido tra loro, alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio, ivi compresa la fase cautelare di primo grado e di reclamo. Per quanto riguarda il ricorso di cui al n. R.G. 994/03, riunito al presente giudizio, precisa le conclusioni riportandosi al medesimo e chiedendone l’accoglimento, evidenziando che non si è trattato di una inutile duplicazione poiché il secondo ricorso veniva proposto quando ancora sul primo non era stata emessa pronuncia cautelare; e comunque riguardante fatti di spoglio ampliativi del primo e comunque in corso di causa, proposto al fine prudenziale di evitare che potesse ex adverso eccepirsi l’inammissibilità dell’estensione della richiesta di cautela anche ai fatti di spoglio nuovi ed ampliativi. In ogni caso, ove dovesse ritenersi il secondo ricorso assorbito nel primo, comunque condannarsi controparte alle spese in virtù della soccombenza virtuale sia con riferimento al merito che alla fase cautelare;
per i resistenti :
precisa le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni, difese e richieste istruttorie articolate nei vari atti e verbali di causa, insistendo nel rigetto dell’avversa domanda e nella condanna degli attori e ricorrenti al pagamento delle spese ed onorari del giudizio sommario, cautelare e della presente causa.


Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1° aprile 2003, M. L. e P. P. formulavano domanda diretta ad ottenere la reintegrazione e la manutenzione del possesso in loro favore ed il ripristino immediato dello stato dei luoghi.
A sostegno della domanda assumevano :
– di essere proprietari, in comune e pro indiviso, del lotto edificabile, con entrostante piccola costruzione, posto in Bisceglie alla c.da T. R., con accesso da Via L. Di M., attraverso un tratto di strada privata (civico 93 nuova numerazione) di proprietà M. – N., in forza di servitù attiva di passaggio a piedi e con automezzi;
– che era stato realizzato un allargamento della citata strada privata di penetrazione, a partire dal tratto immediatamente confinante con la antistante parte di proprietà M. – N., di modo che il tratto di strada interessato dalla curva a sinistra era stato ricavato mediante arretramento del muro di recinzione della proprietà degli istanti M. L. e P. P.;
– che la strada di penetrazione, in realtà, non era una particella catastale a sé stante ma era il risultato dell’arretramento dei fondi frontisti, per cui i singoli lotti di proprietà erano confinanti all’altezza della mezzeria della citata strada nel tratto in cui la medesima era diritta, mentre nel tratto della curva essa ricadeva interamente nel lotto di proprietà M. – P.;
– sul detto tratto di strada, i ricorrenti avevano, fino al 28 marzo 2003, esercitato liberamente e pacificamente il possesso, sia fruendone per accedere alla loro proprietà, sia consentendo il transito ai proprietari dei terreni a monte, i quali vi esercitavano una servitù di passaggio, a piedi e con automezzi, per accedere alle loro proprietà;
– che tali proprietà erano quelle di P. G., P. V., P. F., P. M., R. G. e R. A.;
– che, il giorno 28 marzo 2002, nel rientrare nella propria abitazione, la M. si era accorta che sulla ridetta strada, all’altezza in cui la stessa curva a sinistra (nel tratto interamente ricadente sul suolo di proprietà dei ricorrenti) alcuni operai della ditta Z. A. di Bisceglie e alcuni fabbri della ditta “L. M.” di Bisceglie, stavano eseguendo lavori di installazione di un cancello scorrevole su binario a chiusura del transito;
– che, contestato immediatamente l’operato al P. V. ivi presente, e chiesto l’immediato ripristino, il resistente aveva dichiarato che l’installazione del cancello era stata decisa in accordo con gli altri odierni resistenti – senza l’autorizzazione dei quali non poteva essere disposta alcuna sospensione -;
– che, giunti sul posto P. M. e l’altro ricorrente P. P., la situazione non era mutata, sicché essi ricorrenti avevano chiesto l’intervento di alcuni operai per rimuovere le opere sino a quel punto realizzate;
– che era seguito un concitato alterco anche con i sopraggiunti P. V., M., G. e F., nonché R. G.;
– che, nell’impossibilità del ripristino, si era decisa concordemente una sospensione dei lavori sino all’accertamento nelle sedi opportune della legittimità o meno delle opere;
– che l’installazione del cancello da parte dei resistenti, senza alcun consenso da parte dei ricorrenti, possessori pacifici dell’area in questione, configurava uno spoglio o una molestia, di cui si chiedeva la cessazione.
Ritualmente convocate le parti, si costituivano i resistenti, contestando gli avversi assunti e sostenendo che: a) l’apposizione del cancello da parte di essi contitolari – con consegna delle chiavi ai ricorrenti – non poteva costituire né spoglio né molestia; b) il 16 luglio 1999 essi resistenti ed il sig. R. G., dante causa dei ricorrenti, si erano impegnati: 1) a realizzare sulle loro proprietà un viale della larghezza di mt. 4,60, che iniziando da via L. D. M. doveva giungere alla carrara T. R.; 2) ad asfaltare il predetto viale; 3) a munirlo di cunette di rallentamento; 4) ad illuminarlo condominialmente; 5) a chiuderlo con cancelli aventi serrature automatiche ed impianti di citofoni; c) l’apposizione del cancello era, dunque, l’attuazione della scrittura privata di cui sopra; d) la citata scrittura privata era stata sottoscritta “per presa d’atto” dagli stessi ricorrenti, che, pertanto, non potevano non conoscerla; e) con la già citata scrittura privata le parti avevano sottoscritto una sorta di regolamento di condominio del viale, stabilendo le quote di partecipazione alla manutenzione al viale composseduto e le maggioranze richieste per le deliberazioni attinenti le opere e la gestione del viale; f) l’assemblea dei compossessori aveva deliberato all’unanimità la realizzazione delle opere e le successive assemblee avevano dato attuazione a quanto deliberato; g) i ricorrenti non avevano mai formalmente contestato l’esecuzione delle opere; h) non rispondeva al vero la circostanza che il cancello dovesse essere installato su suolo di proprietà esclusiva dei ricorrenti; i) era, pacifico, al contrario, il compossesso dell’intero viale.
Autorizzato lo scambio di note difensive, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, con ordinanza del 19 luglio 2003, il G.I. accoglieva l’istanza di provvedimenti interdittali, ordinando ai resistenti la rimozione del cancello scorrevole, i pilastri e le parti accessorie di esso, nonché i tre pali di illuminazione più vicini al detto cancello, e rimetteva il fascicolo al presidente del Tribunale per l’assegnazione del c.d. merito possessorio al giudice tabellarmente competente.
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2003 M. L. e P. P., premesse tutte le circostanze già allegate nel ricorso del 1° aprile 2003, evidenziavano che proprio lo stesso 1° aprile 2003 la M., nel rientrare a casa, aveva verificato come le opere di istallazione del cancello fossero proseguite e che i sigg.ri P. M. e P. V., ivi presenti, non avessero alcuna intenzione di recedere dal proposito di portare a termine le opere, e concludeva, chiedendo la reintegrazione e la manutenzione del possesso in loro favore, mediante la cessazione delle opere abusive ed il ripristino dei luoghi.
Convocate la parti, dinanzi ad un giudice designato diverso da quello assegnatario del precedente ricorso, i resistenti si costituivano e sollevavano sostanzialmente le medesime eccezioni formulate nel primo giudizio sommario.
Il Giudice, sentiti alcuni informatori ed autorizzato lo scambio di note difensive, accoglieva la domanda di provvedimenti interdittali, ordinando la rimozione del cancello e delle opere annesse e rimettendo le parti dinanzi a sé per la trattazione del merito possessorio.
Nelle more, tuttavia, era stato proposto reclamo avverso il provvedimento emesso nel fascicolo n. 954/03 R.G. ed il Collegio aveva rigettato il reclamo, confermando la tutela cautelare.
Proposto reclamo anche avverso il provvedimento emesso nel fascicolo n. 994/03 R.G., il Collegio riteneva che le due azioni possessorie avessero ad oggetto sostanzialmente lo stesso spoglio, e, nel confermare la tutela interdittale, disponeva la riunione delle due procedure dinanzi al giudice assegnatario del merito di quella più risalente.
Espletati, dunque, nelle due cause riunite, gli adempimenti di cui all’art. 183 (con la c.d. appendice scritta di cui all’ultimo comma della stessa norma) e 184 c.p.c. (con la concessione dell’ulteriore termine per l’articolazione di nuove prove e documenti e per prova contraria), con ordinanza del 2 maggio 2005, il G.I. rigettava le richieste di prova orale di entrambe le parti e, nell’assenza di ulteriore attività istruttoria, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.
All’udienza del 1° febbraio 2006, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.


Motivi della decisione
La trattazione dei procedimenti nn. 954/2003 e 994/2003 R.G.A.C. deve avvenire in modo unitario dal momento che, nonostante siano stati proposti distinti ricorsi introduttivi di altrettante domande di reintegrazione nel possesso, le condotte denunciate negli stessi altro non sono che esplicazioni della medesima attività di spoglio.
Infatti, mentre nel primo procedimento n. 954/03 R.G.A.C. i ricorrenti hanno denunciato l’inizio delle operazioni di apposizione di un cancello in ferro sull’area in possesso degli stessi ricorrenti, sino ad una concordata sospensione, in attesa dell’accertamento giudiziale della legittimità della sistemazione del cancello, nel secondo hanno denunciato la prosecuzione delle medesime operazioni di realizzazione del cancello, portata avanti in violazione dell’accordo di sospensione preso precedentemente.
Appare evidente, allora, l’unicità della condotta di spoglio lamentata dagli attori, che avrebbe dovuto suggerire la riunione delle controversie già nella fase interdittale; a questo punto, poiché, in ogni caso, sono stati assunti due distinti provvedimenti cautelari, peraltro nello stesso senso, ed entrambi confermati in sede di reclamo, appare del tutto opportuna una pronuncia unitaria nel merito.
Orbene, nel corso della trattazione del c.d. merito possessorio non sono emersi elementi nuovi che inducano lo scrivente a rivedere la decisione assunta in fase interdittale.
Infatti, la condotta materiale di apposizione del cancello in ferro non è stata negata dagli autori, odierni resistenti, i quali, anzi, hanno assunto una posizione difensiva incompatibile con la sua negazione, avendo giustificato l’operato con la assunta sussistenza di una sorta di comunione o compossesso sul viale in contestazione e con la realizzazione di un accordo di sistemazione del viale medesimo, comprendente anche la collocazione del cancello, accordo assunto dal dante causa dei ricorrenti e da questi ultimi sostanzialmente accettato.
Ne consegue, che oggetto della verifica del giudice nella fase cautelare è stata soprattutto l’eccezione di parte resistente, basata su una data interpretazione dei documenti in atti, sicché, nella fase di merito, non è apparso necessario procedere ad alcuna nuova attività istruttoria.
Il c.d. merito possessorio, normalmente finalizzato ad istruire in modo pieno la domanda possessoria, delibata in via sommaria nella fase cautelare, nel caso presente, si è svuotato di significato, dal momento che non sono stati assunti nuovi mezzi di prova, né quelli richiesti, relativi a circostanze pacifiche tra le parti o irrilevanti ai fini del decidere, potevano ritenersi ammissibili.
In estrema sintesi, la questione sta in questi termini.
I ricorrenti coniugi M. L. e P. P., proprietari di un lotto edificabile avente accesso da via L. D. M. attraverso un tratto di strada privata di proprietà M.-N. hanno dedotto che la strada privata di penetrazione sarebbe semplicemente la risultante dell’arretramento dei fondi frontisti, di modo che il confine degli stessi fondi si spingerebbe sino all’ipotetica linea di mezzeria della strada medesima; ciò avverrebbe nel tratto rettilineo, mentre nella parte curva, proprio lì dove i resistenti hanno tentato di porre il cancello in ferro, il tratto carrabile ricadrebbe interamente nella proprietà M. – P.. Tuttavia, l’aspetto petitorio della vicenda, come più volte evidenziato nei provvedimenti emessi dal Tribunale, risulta estraneo al giudizio che deve basarsi sulla sola situazione di fatto di possesso.
In ordine allo stato di fatto, è emerso che la stradina in questione fosse utilizzata da ciascuno dei proprietari delle abitazioni/villette che sulla stessa si affacciavano proprio per accedere dalla proprietà di ciascuno alla via pubblica, di modo che si è verificata una situazione riconducibile o alla servitù reciproca, laddove ciascuno è al tempo stesso fondo dominante e servente, o al compossesso. In entrambi i casi, l’apposizione del cancello, pur con la consegna delle chiavi, configura uno spoglio che merita reintegrazione.
Tutte le considerazioni dei resistenti relative alla sussistenza di un accordo che avrebbe fatto sorgere una sorta di comunione, cedono il passo di fronte alla circostanza che, per un verso, l’accordo era stato assunto da soggetto diverso, sebbene dante causa dei ricorrenti e non vi è la prova di una specifica adesione allo stesso da parte dei coniugi M. – P., e, per l’altro, le ragioni di diritto non possono giustificare lo spoglio di un possesso conseguito per il tramite di una situazione di fatto.
Per il resto possono qui richiamarsi le argomentazioni già espresse dal Tribunale nei due distinti provvedimenti cautelari entrambi nello stesso senso e nei due provvedimenti in sede di reclamo, anch’essi confermativi della tutela.
Tanto comporta la conferma del provvedimento interdittale.
Va al contrario rigettata la domanda di risarcimento danni, in quanto domanda nuova proposta soltanto nella fase di merito ed in ogni caso estranea all’oggetto della possessoria finalizzato all’accertamento dello stato di possesso tutelabile e dello spoglio.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da M. L. e P. P. nei confronti di P. G., P. V., P. F., P. M., R. G. e R. A., con ricorsi del 1° aprile 2003 e del 5 aprile 2003, così provvede :




  1. Accoglie la domanda e per l’effetto,:



    • a) ordina ai resistenti di reintegrare gli attori nel possesso del viale di accesso dalla via L. d. M., nel Comune di Bisceglie,al lotto riportato in catasto al fg. 2, p.lle 1426 e 1429 ed agli altri lotti e ville confinanti e/o vicine, mantenendo i resistenti la sola facoltà di passaggio e transito;


    • b) condanna i resistenti alla rimozione del cancello, dei pilastri, dei lampioni di illuminazione ad esso vicini ed ogni altra opera accessoria al cancello che restringa il passaggio;


    • c) autorizza i ricorrenti, in caso di inadempimento, all’esecuzione delle opere di rimozione a propria cura ed a spese dei resistenti.


  2. Rigetta la domanda di risarcimento danni;


  3. Condanna i resistenti alla rifusione delle spese processuali – ivi comprese quelle delle due fasi interdittali – in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 3.200,00 per onorari, Euro 3.500,00 per diritti ed Euro 500,00 per esborsi, oltre IVA, CNA e rimborso forfetario, come per legge.

Trani, 7 ottobre 2006


Il Giudice
        dott. A. Binetti