MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CIRCOLARE 8 marzo 2006
Misure organizzative sul diritto d’accesso.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12-04-2006) 



  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo  ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come  modificata  ed  integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal   decreto-legge   14 marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,  riguardante il regolamento per la disciplina delle modalita’ di esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 gennaio 1996, n. 115, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale dell’11 marzo 1996, n. 59, che ha adottato il  «Regolamento  concernente  le  categorie  di  documenti formati o stabilmente  detenuti  dal  Ministero  di  grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso»;
  Vista la circolare ministeriale del 10 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  19 marzo  1997,  n.  65,  contenente misure organizzative  sul  diritto  di  accesso.  Accesso  ai  documenti del Ministero di grazia e giustizia;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  22 luglio  1999,  n.  261  di attuazione  della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita’ del servizio;
  Riconosciuta   l’opportunita’   di   dettare  le  misure  idonee  a permettere  l’esercizio  del diritto di accesso ai predetti documenti in linea con la normativa attualmente vigente;


Dispone quanto segue:


1) Competenza a decidere sull’istanza di accesso.


  La   competenza  a  decidere  sull’istanza  di  accesso  spetta  al responsabile  dell’apposito  procedimento  che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, e’  il  dirigente,  o  altro  dipendente  da questo delegato, addetto all’unita’  organizzativa  competente  a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.  Tale  principio  e’  applicabile anche nel caso di atti infraprocedimentali.


2) Presentazione della domanda di accesso.


  All’atto   della   presentazione   della  richiesta  d’accesso,  il richiedente  deve  esibire  un  valido  documento di identificazione. Coloro  i  quali  inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche  o  di  enti,  nonche’ i tutori e i curatori delle persone fisiche,  devono  produrre,  oltre al  documento  di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualita’.
  Nel  caso  di  rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di rappresentanza  legale  dianzi  indicati),  il  titolo  di  cui sopra consistera’  in un atto di delega dell’interessato con sottoscrizione autenticata  a  norma  dell’art.  30 del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445. Per l’accesso a documenti che concernano  la  sfera  di  riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica.
  Le  amministrazioni,  le  associazioni  e  i  comitati portatori di interessi  pubblici  o diffusi devono specificare con la richiesta di accesso l’interesse concreto alla visione del documento.
  La  procura  alle  liti  non  abilita  di  per  se’  il difensore a richiedere   per  conto  dell’assistito  l’accesso  ai  documenti  di carattere amministrativo.
  Le  richieste  non  possono  essere  generiche ma devono consentire l’individuazione  del  documento cui si vuole accedere. Esse possono, peraltro,  riferirsi  a  piu’  documenti, ovvero a documenti giacenti presso  organi  del  Ministero  aventi sede diversa, purche’ gli atti riguardino il medesimo procedimento.
  Le  richieste di accesso possono essere informali o formali secondo il  disposto  degli  articoli 3  e 4 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  352 del 1992. Le richieste non formali possono essere verbali o scritte. Quelle formali possono essere solo scritte.
  Le  richieste  di  accesso scritte, sia formali che informali, sono compilate secondo il formulario di cui all’allegato 1 o altro analogo e  vanno  presentate  presso  gli  uffici competenti a formare l’atto ovvero  a detenerlo stabilmente. Esse vanno protocollate e su di esse va apposto il timbro attestante la data di ricezione.
  Sulla  richiesta di accesso scritta sono annotati gli estremi della persona che eventualmente accompagna l’interessato per la visione dei documenti.
  Le  richieste  di  accesso  verbali  sono  annotate  su un apposito registro.
  L’invito  alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui all’art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, e’ redatto in calce al modulo della richiesta informale con  indicazione  della data e con la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio.  L’interessato  vi  appone  la  propria firma per presa visione.  Se  la  richiesta  e’  presentata verbalmente l’invito alla presentazione  di  richiesta  formale,  redatto  dal responsabile del procedimento,  deve essere contestualmente consegnato all’interessato o comunicato allo stesso.
  L’ufficio   e’   tenuto   a   rilasciare  ricevuta  della  avvenuta presentazione della richiesta formale.
  Le   richieste   formali   di   accesso   di  competenza  di  altre amministrazioni  sono trasmesse a queste ultime dandone comunicazione al richiedente.
  Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento. La data di  presentazione  e’  quella  in  cui l’istanza perviene all’ufficio competente  e  la  ricevuta di ritorno equivale a comunicazione della ricezione dell’istanza.
  Per quanto concerne le richieste irregolari o incomplete si applica il comma 6 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352  del  1992  in  base al quale l’amministrazione deve darne, entro dieci   giorni,   tempestiva  comunicazione  al  richiedente  tramite raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.
  Il  termine finale del procedimento e’ quello di cui al comma 5 del citato  art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992,  pari  a trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione  della richiesta a norma dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso di  richiesta  irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.


3) Accoglimento o rigetto dell’istanza.


  La  decisione  sulla  richiesta  dell’accesso formale e’ comunicata dall’ufficio  competente.  Si  ricorda a tale proposito che, ai sensi dell’art.  5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352  del  1992,  l’atto  deve  contenere  l’indicazione dell’ufficio, nonche’  della sede presso cui rivolgersi, e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
  Trascorso  il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso visione  del documento, la pratica e’ archiviata e l’interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso.
  Come  stabilito  dall’art.  7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  352  del  1992,  l’atto  di  rifiuto,  limitazione  o differimento, a norma dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’accesso  richiesto  in  via  formale  deve  essere adeguatamente motivato.
  In particolare deve contenere l’indicazione:
    a) dell’ufficio che ha trattato la pratica di accesso;
    b) del documento oggetto della richiesta;
    c) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;
    d) dei  termini  per  la  presentazione  del ricorso al tribunale amministrativo regionale.


4) Modalita’ di esercizio dell’accesso.


  L’Ufficio  per le relazioni con il pubblico e’ competente a fornire tutte  informazioni  sulle  modalita’  di  esercizio  del  diritto di accesso e sui relativi costi. Le medesime funzioni sono svolte presso gli   uffici   periferici   dell’amministrazione   dalle   rispettive segreterie  e  presso gli uffici giudiziari dalle cancellerie o dalle segreterie giudiziarie.
  Rientra  nelle  funzioni  degli  uffici  di cui sopra: indicare gli uffici   dove   gli   interessati  possono  accedere  ai  fini  della presentazione   della  domanda  di  accesso,  della  consultazione  e dell’estrazione  di  copia  dei documenti ovvero dell’acquisizione di informazioni,   nonche’   indicare   agli  interessati  i  luoghi  di consultazione.
  Presso   gli   uffici  in  questione,  ed  a  loro  cura,  andranno predisposti,   o   comunque   individuati,  appositi  locali  per  la pubblicazione  e  la  consultazione,  salve  le norme sull’esclusione dall’accesso,   delle   seguenti  categorie  di  documenti:  bandi  e graduatorie  di  concorso,  nomina  delle  commissioni  di  concorso, criteri  di valutazione degli organi collegiali, istituzione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento, indizione di seminari di   studio,   bandi   di   gara,  pubblicazioni  di  posti  vacanti, pubblicazioni  di  trasferimenti,  ordini  del  giorno  e verbali del consiglio di amministrazione, raccolte dei regolamenti ministeriali e di  circolari,  graduatorie per il diritto allo studio, provvedimenti di  ammissione  agli  albi  professionali,  nonche’  tutti gli atti a carattere generale o rivolti a destinatari indeterminati.
  I  documenti  in  questione saranno immediatamente resi disponibili presso  i  locali per la consultazione e ciascun ufficio predisporra’ l’indice   dei   documenti   di   propria  competenza  e  ne  curera’ l’aggiornamento.
  La  visione  del  documento  oggetto  della  richiesta  di accesso, diverso  da quelli posti nei locali di consultazione di cui sopra, ha luogo  presso  l’ufficio  che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. Potranno anche destinarsi locali idonei per un agevole esame dei  documenti,  curando  tuttavia  che vengano adottate le opportune misure  di  vigilanza.  Ove  non sia possibile mettere il documento a disposizione  dell’interessato contestualmente all’accoglimento della domanda  di  accesso,  lo stesso e’ reso, comunque, disponibile in un giorno  che  sia  il  piu’ vicino possibile alla data di accoglimento della  domanda,  tenendo  conto  del  tipo  di  documento e del tempo occorrente,  nonche’  della  difficolta’  per  il suo reperimento, e,
comunque,  non  oltre  il  termine  di  trenta  giorni  dalla data di presentazione della domanda.
  Nei  casi  di  segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono   selezionate   le  parti  di  cui  deve  essere  assicurata  la disponibilita’. Della presa visione e’ redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato.
  In  caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie ovvero a  documenti  raccolti  o  conservati mediante strumenti informatici, l’accesso  sara’ consentito esclusivamente con l’ausilio di personale dell’Amministrazione.  Ove  tecnicamente  possibile,  copia  dei dati informatizzati  potra’  essere  rilasciata  sugli  appositi  supporti forniti  dal  richiedente.  In  tal  caso  la  copia  non puo’ essere rilasciata quale copia autentica.
  Se   il   rilascio   delle   copie   non   avviene  contestualmente all’accoglimento   della  domanda  di  accesso,  le  medesime  copie, predisposte dall’Amministrazione nel termine di cui all’art. 4, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 352 del 1992, rimangono  depositate presso l’ufficio competente per sessanta giorni dal  momento  in  cui  l’accesso  e’  consentito. Qualora non vengano ritirate   entro   tale  termine  la  pratica  e’  archiviata  ed  il richiedente deve presentare una nuova richiesta di accesso.
  In ogni caso la consegna di copia del documento al richiedente deve essere  attestata  da  dichiarazione  per  ricevuta  sottoscritta  da quest’ultimo.
  Se  l’interessato  chiede  di  ricevere tramite servizio postale le fotocopie   dei   documenti   richiesti,   queste   sono   trasmesse, all’indirizzo  indicato  nella  richiesta, previo versamento da parte del  destinatario  dell’importo dovuto per la trasmissione, calcolato dall’Ufficio sulla base dell’esame della richiesta, da corrispondersi mediante  versamento su conto entrate dello Stato, da effettuarsi con le  seguenti  modalita’:  versamento  sul capo XI del Ministero della giustizia,  capitolo 3530 «entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero   della  giustizia»,  Centro  di  Responsabilita’  (C.D.R.)
«Organizzazione  giudiziaria  del  personale  e  dei servizi», U.P.B. 10.2.1  direttamente  presso  la  Tesoreria  provinciale  dello Stato ovvero  attraverso opportuno bollettino di c/c postale intestato alla sezione   di   Tesoreria  provinciale  dello  Stato  territorialmente competente,   all’uopo   indicando  la  causale  del  versamento.  La quietanza o la ricevuta di versamento deve essere inviata all’ufficio competente 1.
  Nel  caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete o non  accessibili  all’interessato,  possono  essere  rilasciate copie parziali  dei  documenti  stessi.  Tali  copie, ove possibile, devono comprendere  la  prima  e  l’ultima  pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.


5)  Rimborso  delle  spese  ed imposta di bollo per il rilascio delle copie.


  Il  rilascio di copia dei documenti e’ subordinato al pagamento del costo  di  riproduzione  secondo  quando  disposto dalle delibere del consiglio di amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e del    consiglio    di   amministrazione   degli   archivi   notarili dell’8 novembre  1994 e in conformita’ alla nota della Presidenza del Consiglio  dei Ministri del 19 marzo 1993, prot. n. UCA/27720/928/46, all’importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro  1,04 da tre a quattro copie e cosi’ di seguito. Le somme dovute vengono  corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell’ufficio ricevente.
  La tariffa puo’ essere annualmente modificata dai suddetti consigli di amministrazione in base al costo del servizio.
  Nel   caso   in   cui  il  rilascio  di  copia  comporti  l’uso  di apparecchiature  speciali  o  una procedura di ricerca di particolare difficolta’  ovvero  richieda formati specifici su carta speciale, la determinazione  del  corrispettivo e’ effettuata dal Ministero, ferme restando  le  disposizioni  vigenti  in  materia di bollo, diritti di ricerca e di visura.
  Qualora,  infine,  le  fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica,  l’interessato  e’  tenuto ad assolvere l’imposta di bollo mediante  la  presentazione  delle  relative  marche al momento della consegna dei documenti: l’ufficio ne cura l’annullo con bollo e data.
    1 Il   presente   comma  e’  stato  cosi’  modificato  a  seguito dell’entrata  in  vigore del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per  lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita’ del servizio.


6) Archivi delle istanze di accesso.


  Gli archivi di cui all’art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  352 del 1992, dovranno essere istituiti presso gli uffici destinatari delle domande di accesso.
  Le richieste di accesso sono catalogate sia cronologicamente che in riferimento   ai  soggetti  richiedenti  e  al  procedimento  cui  si riferiscono e sono aggiornate con le informazioni successive relative al caso.
  Gli  uffici  gia’  dotati  di  strumenti  informatici provvedono ad adottare   mezzi  idonei  per  salvaguardare  le  informazioni  dalla distruzione e dalla divulgazione non autorizzata.
    Roma, 8 marzo 2006
    Il Ministro della giustizia: Castelli