CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI
Oggetto: Notifica dei decreti di liquidazione dei compensi in materia di Patrocinio a spese dello Stato – indicazioni operative.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani informa i Colleghi e le Colleghe iscritti nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato che, alla luce della recente Circolare del Ministero della Giustizia – DAG del 25 luglio 2026, si rende opportuno adottare alcune cautele operative nella gestione dei decreti di liquidazione dei compensi.
Come chiarito nella citata circolare ministeriale, le opposizioni ai decreti di pagamento ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 sono regolate dall’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, che oggi richiama il rito semplificato di cognizione. Secondo l’interpretazione ministeriale, il termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione decorre dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.; in mancanza di notifica, resta esperibile l’opposizione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto, ai sensi dell’art. 327 c.p.c..
La stessa circolare precisa inoltre che la comunicazione di cancelleria non è più idonea a far decorrere il termine breve di opposizione. In termini coerenti si registra anche il recente orientamento che, nel nuovo quadro successivo alla riforma del 2022, riconduce il termine, in difetto di notifica, al regime ordinario delle impugnazioni.
Ne consegue che, in assenza di notificazione del decreto a tutte le parti interessate, la definitività del provvedimento e i successivi adempimenti finalizzati alla sua esecutività rischiano di risultare differiti fino al decorso del termine lungo di sei mesi.
Per tale ragione, si invitano i Colleghi e le Colleghe a procedere, in via prudenziale, alla notifica del decreto di liquidazione anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani al seguente indirizzo PEC di protocollo:
civile.procura.trani@giustiziacert.it
Tale adempimento è finalizzato a consentire la decorrenza del termine breve di trenta giorni per l’eventuale opposizione, evitando, ove possibile, l’attesa del termine lungo semestrale e abbreviando così i tempi per la stabilizzazione e la successiva esecutività del decreto.
Si raccomanda pertanto, sul piano operativo:
- di verificare il corretto perfezionamento della notifica del decreto di liquidazione;
- di notificare il provvedimento a tutte le parti interessate, ivi compreso il Pubblico Ministero, utilizzando allo stato l’indirizzo PEC sopra indicato;
- di conservare con cura le ricevute PEC di accettazione e consegna, ai fini della prova della notificazione;
- di monitorare eventuali successive comunicazioni del Consiglio dell’Ordine o della Procura circa l’indicazione di un diverso recapito PEC specificamente dedicato.
Il Consiglio provvederà a dare tempestiva diffusione di ogni ulteriore aggiornamento utile.
Francesco Logrieco
Trani, 16 ottobre 2026