Sentenza Corte Costituzionale n. 157/2026 del 02/10/2026 – Convalida T.S.O.
Care Colleghe, cari Colleghi,
si comunica che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, nonché della sua eventuale proroga, debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica.
La decisione incide direttamente sull’operatività dei difensori d’ufficio, la cui presenza è ora richiesta quale presidio necessario nel procedimento di convalida del T.S.O. ospedaliero.
- Principi affermati dalla Corte Costituzionale
Secondo quanto espressamente stabilito dalla Corte:
a) al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona interessata deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
b) in mancanza di nomina, la persona sottoposta a T.S.O. deve essere assistita da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare nell’ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p.;
c) il difensore di fiducia o il difensore d’ufficio devono essere tempestivamente avvertiti;
d) il difensore può partecipare all’audizione della persona interessata dinanzi al giudice tutelare prima della convalida;
e) al difensore deve essere notificato il decreto motivato di convalida o di non convalida;
f) le medesime garanzie operano anche in caso di proroga del trattamento e della relativa convalida.
La Corte ha dunque introdotto, nel procedimento di cui all’art. 35 della legge n. 833/1978, una difesa tecnica obbligatoria, da assicurarsi anche nei casi in cui la persona interessata non sia in grado di provvedervi autonomamente.
- Adempimenti del difensore d’ufficio nominato
Il difensore d’ufficio designato è chiamato ad attivarsi con la massima tempestività, avuto riguardo alla natura urgente del procedimento e all’incidenza del T.S.O. sulla libertà personale.
In via operativa, il difensore dovrà:
- prendere immediato contatto con l’autorità procedente, al fine di acquisire notizia della data e delle modalità dell’audizione davanti al giudice tutelare;
- acquisire, ove possibile con urgenza, gli atti del procedimento, e in particolare:
-l’ordinanza sindacale che dispone il trattamento;
-la proposta medica motivata;
-la convalida sanitaria prevista dalla legge;
-eventuali atti o comunicazioni relativi alla proroga, se già disposta o richiesta;
- interloquire con la persona assistita, compatibilmente con le sue condizioni cliniche e con le modalità organizzative concretamente praticabili;
- verificare la regolarità formale del procedimento e la sussistenza dei presupposti posti dall’art. 35 della legge n. 833/1978, come integrato dalle pronunce costituzionali;
- valutare la partecipazione all’audizione avanti al giudice tutelare, che la Corte ha configurato come facoltà del difensore, da esercitare in funzione della tutela più effettiva dell’assistito;
- depositare eventuali osservazioni, memorie o istanze, ove ritenute utili alla difesa;
- curare la ricezione del decreto di convalida o di non convalida, la cui notificazione deve essere effettuata anche al difensore;
- prestare analoga assistenza nelle eventuali proroghe del trattamento, rispetto alle quali operano le medesime garanzie difensive.
- Designazione del difensore d’ufficio
La sentenza richiama espressamente la designazione del difensore d’ufficio da parte del giudice tutelare tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p..
In termini sistematici, tale richiamo si coordina con la disciplina generale del difensore d’ufficio, secondo cui il difensore è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale, ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria.
Ne consegue la necessità, per i Colleghi e le Colleghe inseriti nei relativi elenchi, di garantire adeguata reperibilità e pronta interlocuzione con l’ufficio giudiziario nei procedimenti in questione.
- Natura e finalità dell’incarico
L’intervento difensivo nel T.S.O. ospedaliero presenta profili peculiari, poiché si colloca in un procedimento in cui le valutazioni cliniche mantengono un ruolo centrale; la Corte ha tuttavia chiarito che ciò non esclude, ma anzi impone, la piena operatività delle garanzie costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio.
L’attività del difensore dovrà quindi essere improntata a: tempestività; sobrietà e precisione tecnica; attenzione alla condizione personale e sanitaria dell’assistito; rigoroso controllo della legittimità procedimentale.
- Indicazioni organizzative
I Colleghi e le Colleghe disponibili a svolgere difese d’ufficio nei procedimenti relativi al T.S.O. sono invitati a mantenere costante monitoraggio dei recapiti professionali comunicati ai fini delle nomine, con particolare riguardo alla PEC e ai contatti telefonici di reperibilità.
È altresì opportuno che ciascun difensore nominato:
-conservi traccia immediata della ricezione della nomina;
-verifichi senza ritardo le modalità di partecipazione all’audizione;
-predisponga un fascicolo essenziale della procedura;
-dia riscontro all’ufficio giudiziario con la necessaria tempestività.
- Compensi
Allo stato, la pronuncia costituzionale ha introdotto l’obbligatorietà della difesa tecnica nel giudizio di convalida del T.S.O. ospedaliero e della sua eventuale proroga, ma non risulta una specifica disciplina legislativa dedicata alla liquidazione del compenso del difensore d’ufficio nell’ambito di tale procedimento.
- Conclusioni
La sentenza n. 157/2026 segna un passaggio di particolare rilievo nella tutela dei diritti fondamentali della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera, imponendo una pronta riorganizzazione delle prassi difensive e delle modalità di reperibilità dei difensori d’ufficio.
L’Ordine confida nella consueta disponibilità e professionalità dei Colleghi e delle Colleghe chiamati a svolgere tale delicato incarico, che richiede prontezza, equilibrio e rigorosa attenzione alle garanzie difensive.
Trani,16 ottobre 2026
Francesco Logrieco