Il Consiglio  

ricorda che ai sensi dell'art. 25 comma 7 del Regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6 (Regolamento per la formazione continua), "per coloro che sono soggetti all’obbligo di formazione continua il possesso dell’attestato di formazione continua (e quindi il corretto assolvimento dell'obbligo formativo – n.d.r.)  costituisce titolo (tra l'altro – n.d.r.)  per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio"; ciò in considerazione delle "finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione".

Nella sezione di questo sito dedicata alla Modulistica Praticanti sono stati opportunamente aggiornati i fac-simile delle domande di iscrizione al Registro Praticanti di questo Ordine.

Trani 11.2.2017