Il Consiglio avvisa i Sig.ri Praticanti che nella G.U. n. 93 dell’8.04.2020 è stato pubblicato il D.L. n. 22 dell’8.04.2020 il quale all’art. art. 6, comma 3 disciplina lo svolgimento del semestre di pratica che ricade nel periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica, nonché la durata della pratica forense per coloro i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’art. 101, comma 1, D.L. n. 18/2020; detta disposizione così testualmente recita:
Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e' da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attivita' formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attivita' formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.
I Sig.ri Praticanti sono invitati a prendere attenta visione di tale norma.