di Bruno Logoluso
– Brevi cenni storici sull’istituto
Da sempre e in ogni ambito, l’assunzione di una carica pubblica o l’inizio di una attività professionale, ritenuta di particolare rilievo, è stata ed è accompagnata da un giuramento o da un atto solenne e formale con cui la persona, destinata a svolgere la funzione, pronunziando una formula di rito, si impegna, davanti a Dio, allo Stato, alla legge o alla società, ad operare rispettando i doveri del proprio ruolo, come storicamente, di volta in volta, individuati.
E’ un rito antico che unisce religione, legge ed etica, che impegna, con la sacralità del giuramento, chi governa o svolge funzioni di particolare rilievo, al rispetto di un patto d’onore e fedeltà.
Un breve excursus storico, illustrativo e meramente esemplificativo del fenomeno nei secoli, può brevemente ricordare come nell’antica Grecia nasce il Giuramento di Ippocrate, destinato a diventare nei secoli il modello di impegno sacramentale per i medici, come in età romana repubblicana i Magistrati del “cursus honorum” pronunciavano giuramenti di devozione e rispetto delle leggi e i soldati il c.d.”sacramentum”, giuramento militare che legava la vita del legionario al comandante e a Roma.
In età medioevale i vassalli giuravano fedeltà al signore feudale, inginocchiandosi e mettendo le mani nelle sue, come , nell’ambito delle corporazioni di arti e mestieri, i nuovi artigiani e mercanti giuravano di rispettare le regole del mestiere, di non rubare i segreti della bottega e di mantenere la qualità e dignità del lavoro.
In età moderna, con la nascita degli Stati sovrani re e governi chiedevano a politici e burocrati un giuramento di fedeltà al trono o alla nazione, mentre con gli stati totalitari nel novecento il giuramento diventò anche strumento di controllo politico.
Negli stati democratici di età contemporanea il giuramento si riferisce alla Costituzione o alla somma legge, in genere richiedendo l’impegno a servire la nazione con disciplina e onore.
Restringendo l’indagine alla professione dell’Avvocatura, che quì ci interessa, un breve excursus storico segnala che il primo obbligo formale di giuramento per gli avvocati risale al VI° secolo d.C., introdotto dalI’ imperatore romano d’Oriente Giustiniano nell’anno 531 d.C., all’interno del Corpus Iuris Civilis.
Con il c.d. “Ius iurandum de calumnia” Giustiniano impose a giudici, parti e avvocati di giurare solennemente di agire in assoluta buona fede, di non portare avanti cause ingiuste e di difendere la verità.
Questo precetto romano fu ripreso e riadattato dal diritto canonico medievale per opera di Papa Gregorio X (Concilio di Lione del 1274) nel contesto della disciplina dei Tribunali ecclesiastici.
Nel corso dei secoli l’istituto è presente, con qualche interruzione, fino alla istituzione dei moderni Ordini Professionali nell’Italia unita, avvenuta con la legge 8 giugno 1874, n.1938, evento che riguarda Trani, che già da secoli ospitava organi giudicanti e ceti forensi.
Prima di detta legge, non esistendo un Ordine Professionale unitario, il giuramento degli avvocati era disciplinato in modo frammentario dai singoli Stati preunitari e da regolamenti locali e giudiziari, che si basavano su formule varie di fedeltà al Sovrano e di probità davanti ai Tribunali.
Volendo accennare a delle regole preunitarie generali si può affermare che ogni regno o stato gestiva l’accesso all’avvocatura tramite i propri consigli o magistrature superiori, che alla magistratura veniva affidato l’incarico di verificare l’esistenza dei requisiti morali richiesti e l’assenza di motivi ostativi prima di ammettere il legale al patrocinio e ,infine, che il giuramento veniva prestato oralmente davanti alle alte Corti o Tribunali locali e impegnava l’avvocato al rispetto delle leggi e alla lealtà processuale, con divieto di patrocinare cause ingiuste o contrarie alla coscienza o a principi morali.
LEGGE 8 GIUGNO 1874, N.1938
Detta legge costituisce il vero punto di partenza del nostro approfondimento sul tema in epigrafe.
Infatti, essa ha rappresentato per l’Italia unita il primo ordinamento generale per le professioni di avvocato e procuratore, con la formale istituzione dei Consigli dell’Ordine. Il testo normativo disciplinava, tra l’altro, l’accesso all’albo, i requisiti di idoneità, le funzioni giudiziarie connesse all’esercizio dell’attività di difesa nel Regno unito, con obbligo del patrocinio gratuito per i non abbienti.
Il giuramento costituiva un requisito preventivo e obbligatorio per poter esercitare la difesa in giudizio, avveniva in pubblica udienza, davanti alla Corte d’Appello o al Tribunale in seduta pubblica e impegnava ” ad adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero”.
REGIO DECRETO LEGGE 1933, N. 1578
Con il Regio Decreto Legge n.1578 del 1933, che introdusse una nuova disciplina dell’ordinamento forense, anche l’istituto del giuramento subì modifiche per quel che riguarda la formula del giuramento, che diventava la seguente: “Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione”.
La previsione degli “interessi superiori della Nazione”, inserita tra i principi posti a presidio dell’attività forense, riveniva ed era coerente alla impostazione corporativa e nazionalistica del regime fascista e la normativa confermava, altresì, la modalità della prestazione davanti a un Tribunale o Corte d’Appello in pubblica udienza e nelle mani del Magistrato, che presiedeva l’udienza.
LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247
Finalmente, dopo circa ottant’anni dal R.D.L.1933/1578, interveniva la riforma dell’Ordinamento forense attuata dalla Legge 31 dicembre 2012, n.247, dopo un cammino parlamentare particolarmente tortuoso e travagliato, a causa dei mutamenti di governo e delle divergenze politiche. Esso si concluse positivamente il 31 dicembre 2012, grazie alla decisiva interlocuzione istituzionale del Consiglio Nazionale Forense e alla generale e unitaria mobilitazione degli Ordini e delle Associazioni Forensi, con l’approvazione definitiva in seconda lettura al Senato nell’ultima seduta di quella legislatura!
La legge 2012/247, pur con carenze e insufficienze, ha costituito un momento storico per l’Avvocatura, che, per la sua funzione di rilevanza costituzionale, vedeva confermato il diritto a una disciplina specifica e speciale, dopo un periodo, a partire dal 2006, di pressioni comunitarie e di mercato , di veri e propri attacchi al sistema ordinistico delle professioni e di interventi legislativi che colpirono pesantemente l’Avvocatura su punti normativi qualificanti come le tariffe, pubblicità e confini dell’attività legale.
La mobilitazione unitaria della classe forense istituzionale e associativa, che ricomprese anche insolite manifestazioni pubbliche e di piazza, vide l’Avvocatura tranese in prima linea con iniziative anche autonome, che ebbero rilievo anche nazionale, e una partecipazione attiva che merita attenzione ( e che propongo come possibile oggetto di approfondimento storico).
Con la riforma e in coerenza alla nuova configurazione, più autonoma e indipendente, della figura dell’Avvocato e in linea con la riconosciuta rilevanza costituzionale e sociale della funzione forense, anche l’istituto del Giuramento subisce un mutamento strutturale.
L‘art.8 di detta legge si occupa del c.d. giuramento, cioè dell’atto formale che abilita ufficialmente il neo iscritto all’albo all’esercizio della professione, che viene chiamato” impegno solenne”, a pronunciarsi non più davanti a un Ufficio giudiziario o a un Magistrato, ma, finalmente, sempre in seduta pubblica, davanti al Consiglio dell’Ordine con la seguente formula: “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”
La cerimonia, o meglio l’evento formale, prevede la convocazione del neo iscritto all’albo degli avvocati davanti al Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, la lettura da parte di lui ad alta voce della formula di impegno, la dichiarazione del Presidente dell’Ordine di formale ammissione dell’avvocato all’esercizio della professione, con relativa delibera consiliare e la redazione di un verbale ufficiale che entra far parte del fascicolo personale del professionista.
Il contenuto della formula di impegno solenne evidenzia con chiarezza la mutata prospettiva dei principi e dei doveri posti a presidio dell’attività forense: si parte dalla sottolineatura della funzione sociale e di rilievo costituzionale, per ancorare i doveri tradizionali di lealtà, onore e diligenza ai fini delle giustizia e della tutela dell’assistito, con esclusione di riferimenti a interessi superiori dello stato o simili, legando l’attività professionale ai principi e alle forme del nostro Ordinamento giuridico, con dizione ampiamente comprensiva della Carta costituzionale e di ogni altra normativa vigente.
Ma l’elemento significativo di novità è dato dalla sottrazione alla tutela della Magistratura, in coerenza all’accentuata autonomia e indipendenza riconosciuta all’avvocatura, della modalità esecutiva del giuramento ( chiamato impegno solenne), che viene affidata al Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, con implicito riconoscimento di un suo ruolo di controllo del tutto adeguato ( come già accaduto per riportare la gestione degli esami di abilitazione alla professione di avvocato alla piena responsabilità della classe forense, pur conservando partecipazioni opportune di altre entità istituzionali).
LEGGE 28 LUGLIO 2026 N.137
Detta legge recentissima, pubblicata in G.U. n.177 del 1 Agosto 2026 e in vigore dal 16 agosto 2026, che conferisce delega al Governo per una ulteriore riforma dell’Ordinamento Forense, prevede al punto 6 dell’art.2 (Principi e criteri direttivi) il ripristino dell’istituto del giuramento dell’avvocato, il cui contenuto e dettagli operativi, con relativa formula, saranno oggetto di definizione nei decreti legislativi attuativi, a emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega.
Giova ricordare che questa legge, che tende a una migliore e più adeguata sistemazione giuridica della professione forense, approvata con ampia e trasversale maggioranza parlamentare, è frutto della efficace attività promotrice del Consiglio Nazionale Forense, al quale è riservato un ruolo di rilievo nella formazione dei decreti attuativi.
Con riferimento all’istituto giuridico, oggetto di questo approfondimento, è evidente che la nuova legge parlando di “ripristino” del “giuramento”, intende, al di là e oltre il recupero della precedente denominazione, rafforzare il valore simbolico e solenne dell’istituto, nei modi che i decreti attuativi andranno a precisare.
RIFLESSIONI FINALI E PRASSI TRANESI
Il significato del giuramento non ha solo il risvolto istituzionale, sin quì accennato, ma, quale altra faccia di una medaglia, ha un risvolto personale e intimo, che corrisponde ai sentimenti e alla sensibilità emotiva del singolo soggetto, chiamato ad attuarlo, peraltro inserito in un contesto e in un momento importante del proprio percorso di vita.
E’ sufficiente, all’uopo, richiamare i propri ricordi personali o quelli legati alle vicende dei figli o dei praticanti, per intuirne contorni e contenuti.
Questo profilo personale conferma l’importanza dell’istituto riformato con la legge del 2012, e ora con la successiva 2026, anche per aspetti apparentemente marginali, ma invece di grande rilievo concernendo la dignità e il decoro del giovane avvocato, che si avvia alla professione con animo carico di speranze e di preoccupazioni.
Può ben dirlo chi, come me, ha giurato con la vecchia legge, davanti a un Tribunale e a un Presidente, quasi sempre disattento e sbrigativo, che inseriva un momento formale significativo e solenne, nello spazio temporale fra una causa e l’altra, nel disinteresse degli astanti, con l’eccezione di qualche avvocato che si sforzava, con un sorriso e una stretta di mano augurale, di compensare o attutire l’atmosfera di mortificazione che accompagnava la formalità.
Come ho precisato nel mio primo scritto di collaborazione con la Sezione Storica, la narrazione e l’approfondimento di vicende e problematiche, che hanno interessato l’Avvocatura a livello nazionale e che potranno ovviamente essere trattate come tali in questa sezione, è auspicabile riferiscano anche del ruolo e della partecipazione dell’Avvocatura tranese, con l’ulteriore precisazione che i Colleghi che si rendano relatori di essi, in quanto testimoni diretti e/o protagonisti, non debbano avere mai timore di apparire autoreferenziali, essendo, spesso, i soli portatori della memoria storica di dette vicende.
In questa ottica, mi piace concludere questo approfondimento riferendo delle prassi tranesi dell’ultimo ventennio, relativamente alla solenne formalità del giuramento, a conferma della funzione indispensabile dell’Ordine a tutela della dignità e del decoro dell’Avvocato!
Darò testimonianza di una piccola storia, di cui sono stato protagonista come Presidente dell’epoca, che riguarda il giuramento ante riforma, e, infine, accennerò alle modalità di attuazione da parte dell’Ordine di Trani della nuova normativa, introdotta dalla legge 2012, n.247, relativamente al vigente “impegno solenne” dell’Avvocato, in attesa delle modalità a prescriversi con gli emanandi decreti di attuazione della nuova e recente legge delega.
Nei primi mesi del mio primo mandato, avendo poco tempo prima rivissuto la non entusiasmante atmosfera del giuramento davanti al Tribunale, per avervi presenziato accompagnando prima l’allora praticante Pietro Consiglio e poi mia figlia, sentii l’esigenza di assumere qualche iniziativa per recuperare ai giovani neo avvocati decoro e dignità nel momento di adempimento di quella diventata ormai una vuota formalità.
Riferirò di questo intervento dell’Ordine, che richiese e fu preceduto da una preventiva, non facile, trattativa con la Presidenza del Tribunale per risolvere i relativi problemi organizzativi, riportando quì di seguito due delibere del Consiglio, sufficienti a delinearne il contenuto, preferendo utilizzare, con maggiore correttezza storica, il riscontro documentale al racconto mnemonico.
Con delibera del 28/9/2004 il Consiglio, sul punto 2 all’o.d.g. ” Iscrizioni all’Albo: modalità del giuramento” così disponeva: ” Il Consiglio delibera all’unanimità di accompagnare i giovani avvocati, che devono giurare davanti alle Sezioni penali, a mezzo del Presidente o di un Consigliere, al fine di rendere più formale tale momento ed esprimere il sostegno del Consiglio ai giovani avvocati che si apprestano ad esercitare la professione forense”.
Nel verbale del 7/1/2008, conclusivo del mio secondo mandato e della consiliatura, alla voce “Comunicazioni del Presidente. Varie ed eventuali” si legge ” Il Presidente riferisce che, prima della seduta del Consiglio, presenti peraltro alcuni Consiglieri, ha presenziato al giuramento di alcuni giovani colleghi.
Coglie, pertanto, l’occasione per considerare che la consuetudine – instaurata con delibera 28/9/2004 e relativa al giuramento per l’immissione nelle funzioni di avvocato dinanzi al Tribunale in pubblica udienza dei giovani abilitati al quale presenzia il Presidente o un Consigliere all’uopo delegato – si è consolidata, riscuotendo l’apprezzamento sia dei giovani colleghi che dei magistrati e, altresì, dei numerosi familiari che intervengono in tale occasione.
La sobria cerimonia, che nella sede del Consiglio segue il giuramento, con le brevi parole augurali del Presidente o del Consigliere delegato e con l’omaggio di alcune pubblicazioni, è efficacemente servita a sottolineare l’importanza e il significato di tale formalità ed esprimere visibilmente il sostegno e l’augurio del Consiglio ai giovani avvocati, con positivi riflessi anche per l’immagine di pubblica funzione dell’Ordine.
Il Presidente conclude auspicando che la consuetudine relativa al giuramento, espressione della doverosa sensibilità per i giovani colleghi, venga proseguita e consolidata per gli aspetti positivi sopra delineati.
Il Consiglio all’unanimità condivide. ”
Negli anni successivi i Presidenti a me succeduti hanno conservato questa prassi, fino all’entrata in vigore della diversa normativa introdotta dalla legge 2012, n.247, a seguito della quale si prevedeva che la cerimonia si svolgesse davanti al Consiglio in seduta pubblica.
La prassi osservata dal 2012 , che ha adattato alla nuova legge l’impostazione precedente, è stata la seguente:
Nel giorno stabilito, l’O. d. G. del Consiglio prevede al primo punto, in seduta pubblica,” Impegno solenne dei giovani avvocati abilitati”. La cerimonia si svolge nella sede dell’Ordine e precisamente, nella Sala convegni della Biblioteca Forense, con la presenza in prima fila dei giovani avvocati e di seguito degli ospiti e dei parenti.
Dopo la chiamata individuale e la dichiarazione di Impegno solenne, segue l’allocuzione del Presidente e l’omaggio di testi concernenti anche l’Avvocatura tranese, con momenti finale augurali e di festeggiamento.
In conclusione, pur nella successione temporale di Presidenti diversi, anche per lo svolgimento della formalità del giuramento, l’Ordine di Trani ha confermato la tradizione di essere in prima fila, e in continuità istituzionale, nella difesa dei valori dell’Avvocatura e, in particolare, della dignità e del decoro dell’Avvocato.
Avv. Bruno Logoluso
Presidente Emerito dell’Ordine degli Avvocati di Trani